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Contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio
Scritto da NPIl DL Sostegni-ter ha istituito un Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che:
- svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio individuate mediante specifici codici ATECO;
- presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Tali imprese, alla data di presentazione della domanda, devono altresì rispettare i seguenti requisiti:
- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31.12.2019;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive.
Codici ATECO
La norma agevolativa fa espresso riferimento ai seguenti codici ATECO:
- 47.19 "Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati";
- 47.30 "Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati";
- 47.43 "Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati";
- 47.5 "Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati";
- 47.6 "Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati";
- 47.71 "Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati";
- 47.72 "Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati";
- 47.75 "Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati";
- 47.76 "Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati";
- 47.77 "Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati";
- 47.78 "Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati";
- 47.79 "Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi";
- 47.82 "Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie";
- 47.89 "Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti";
- 47.99 "Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati".
Determinazione del contributo
In linea di massima, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come di seguito specificato:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Procedura per il riconoscimento del contributo
Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti.
PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.
Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:
- al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese so-stenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
- da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
- da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
- da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:
- nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;
- nell’introduzione, nel co. 13-bisdell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;
- nella specificazione, sempre nel co. 13-bisdell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).
Sostituzione del Patent Box e credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Scritto da NPPRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.
Sostituzione del Patent box con la nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo
Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 convertito: le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);
- non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;
- la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
- sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il know how è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”
Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:
- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi par i a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Riforma dell’IRPEF - Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali
Scritto da NPModifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”
PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.
Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:
- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
- la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
- la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.
Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF
Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:
- fino a 15.000,00 euro il 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro il 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro il 35%;
- oltre 50.000,00 euro il 43%.
In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:
- fino a 15.000,00 euro il 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro il 27%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro il 38%;
- oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro il 41%;
- oltre 75.000,00 euro il 43%.
Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali
Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:
- ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ai redditi derivanti da pensioni;
- ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.
Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.
Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”
A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”).
Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro.
Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:
- determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;
- comunque non superiore a 1.200,00 euro annui.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023). Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.
Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.
L’assegno unico per figli a carico spinge il regime forfetario
Scritto da NPLa modifica del sistema di detrazioni IRPEF contenuta nella attuativa dell’assegno unico e universale per figli a carico, incide sulle valutazioni di convenienza in relazione all’applicazione del regime forfetario. Meno incisiva a questi fini è la modifica degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF applicabili.
Il DLgs. 230/2021 riconosce per i figli a carico di età inferiore a 21 anni un assegno unico erogato dall’INPS in misura variabile in base all’ISEE del nucleo familiare. Vengono corrispondentemente modificate le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia che, dal 1° marzo 2022, si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età pari o superiore a 21 anni.
Per gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi con i requisiti per applicare il regime forfetario la possibilità di fruire di detrazioni IRPEF per figli a carico poteva rendere conveniente fiscalmente la permanenza nel sistema di tassazione progressivo. Naturalmente, il vantaggio fiscale poteva risultare più o meno significativo in base all’ammontare del reddito complessivo e al numero delle persone a carico nel nucleo familiare.
Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso di un professionista che possieda esclusivamente reddito di lavoro autonomo, pari a 15.000 euro, e che abbia due figli (di età superiore a tre anni) integralmente a carico per l’intero anno.
Applicando il regime forfetario con aliquota al 15%, l’imposta sostitutiva sul reddito di 15.000 euro (determinato a seguito dell’applicazione del coefficiente di redditività ai compensi percepiti) ammonterebbe a 2.250 euro; in assenza di ulteriori fonti di reddito soggette ad IRPEF, non risulta possibile usufruire di deduzioni dal reddito complessivo o di detrazioni IRPEF (ad esempio, per oneri).
Permanendo nel regime ordinario, l’IRPEF 2021, al netto della detrazione per tipologia reddituale e per i figli a carico, ammonterebbe a complessivi 929 euro (oltre alle addizionali regionale e comunale). Dal 2022, invece, in conseguenza della sostituzione delle detrazioni IRPEF per figli a carico con l’assegno unico erogato dell’INPS, l’IRPEF al netto delle citate detrazioni, ricalcolate in base al nuovo quadro normativo, risulterebbe incrementata a 2.185 euro (oltre le addizionali regionale e comunale).
Dall’ipotesi prospettata emerge come, per effetto dell’abrogazione delle detrazioni per figli a carico dal 1° marzo 2022 (sostituite dall’assegno unico erogato dall’INPS), la convenienza del sistema d’imposizione ordinaria entro determinate fasce reddituali può venir meno e, in assenza di ulteriori deduzioni dal reddito complessivo o detrazioni IRPEF potenzialmente utilizzabili, il regime forfetario risulta ancor più appetibile rispetto al passato, tenuto anche conto delle semplificazioni negli adempimenti contabili e fiscali che il medesimo contempla.
Le nuove modalità di presentazione dei modelli INTRASTAT si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell’anno 2022.
La presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle vendite ha, oltretutto, assunto valore costitutivo ai fini del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie fermi gli altri requisiti che qualificano le suddette cessioni.
Riepilogando le principali modifiche applicabili agli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, si evidenzia che, per le cessioni di beni (modello INTRA-1 bis):
- i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest’ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di euro);
- è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”, senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata;
- è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci.
Con riferimento alle cessioni è, altresì, introdotta la sezione 5 del modello INTRA-1, vale a dire il nuovo elenco INTRA-1, per le operazioni in regime di “call-off stock”.
Per gli acquisti di beni (modello INTRA-2 bis), è confermata l’abolizione della presentazione su base trimestrale.
Per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 200.000 euro.
Inoltre, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA-2 bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta.
Come già rilevato per le cessioni, anche per gli acquisti di beni:
- è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
- i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (quest’ultima non obbligatoria nel caso in cui il valore degli acquisti non superi 20 milioni di euro).
Relativamente alle prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater), oltre alla conferma del venir meno dell’obbligo di presentazione su base trimestrale, rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti).
Non è più prevista l’indicazione dei dati relativi al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento.
Fattura elettronica ancora non obbligatoria per i forfetari
Scritto da NPAllo stato attuale, vige ancora la legge in base al quale non sono tenuti all’emissione di e-fattura mediante SdI i “soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» (...) e quelli che applicano il regime forfettario (...)”.
È presumibile tuttavia che l’introduzione dell’obbligo avvenga in tempi relativamente brevi, pur nel rispetto delle tempistiche dettate dallo Statuto del contribuente, il quale statuisce che “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.
In previsione delle novità si potrebbe comunque suggerire agli operatori che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di emettere e-fattura mediante SdI in via facoltativa, così da adeguare tempestivamente le procedure amministrative ed essere pronti al momento in cui l’obbligo verrà introdotto.
L’emissione su base volontaria della fattura elettronica da parte di minimi e forfetari potrebbe inoltre comportare un ulteriore vantaggio. Tali soggetti, qualora garantiscano la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro, possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.
Al fine della fatturazione in formato elettronico via SdI, i soggetti passivi possono fruire gratuitamente dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, cioè a dire della procedura web presente sul portale “Fatture e Corrispettivi” o della app “Fatturae”, che consentono la predisposizione e la trasmissione del documento, nonché di un software per pc, che non permette l’invio, ma solo la generazione del documento XML.
Atteso che i soggetti in esame non esercitano la rivalsa dell’IVA, può essere utile ricordare che la fattura elettronica in luogo dell’imposta dovrà riportare il codice natura “N2.2” (Operazioni non soggette – altri casi).
Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, forfetari e minimi che decidessero di emettere volontariamente il documento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita dell’Agenzia.
Occorre, tuttavia, porre attenzione ad alcuni casi particolari. La fattura non deve essere emessa in formato elettronico da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie in ambito B2C.
Forfetari e soggetti in regime di vantaggio sono, invece, tenuti a emettere fatture in formato elettronico per le operazioni effettuate nei confronti della P.A.
Via l’IRAP per imprenditori individuali e professionisti
Scritto da mca-associatiIn Gazzetta Ufficiale la legge di bilancio che esclude dal tributo imprenditori e professionisti che esercitano l’attività in forma individuale
La legge di bilancio 2022 conferma, senza modifiche, l’esclusione da IRAP, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Viene così sancita per legge la tanto auspicata esclusione dal tributo per imprenditori e professionisti che esercitano l’attività in forma individuale.
Gli effetti pratici si avranno solo per gli imprenditori e i professionisti che, a oggi, ancora versano l’imposta, perché dotati di autonoma organizzazione (chi ne è privo è già escluso da imposizione) e non si avvalgono del regime forfetario o di quello di vantaggio.
Questi soggetti, per quanto non più sottoposti a imposta dal 2022, in tale anno dovranno ancora:
- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30 novembre 2022;
- versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30 giugno 2022.
Invece, gli stessi non verseranno più gli acconti IRAP relativi al medesimo 2022, essendo stati soggetti passivi del tributo per l’ultima volta nel 2021.
Continueranno, invece, a essere sottoposti a IRAP tutti gli altri soggetti passivi del tributo, quali:
- le società di capitali, le società cooperative, gli enti commerciali e i soggetti a questi equiparati;
- le società di persone commerciali (snc e sas) e le società a esse equiparate (es. società di armamento e società di fatto);
- gli enti privati non commerciali e le amministrazioni pubbliche.
In assenza di specifiche previsioni legislative, seguiteranno a scontare l’IRAP anche gli studi associati e le associazioni professionali.
Tale circostanza potrebbe indurre in futuro i soci e gli associati, rispettivamente, di società di persone commerciali e studi associati a proseguire l’attività individualmente.
Fermo restando l’incremento della misura percentuale della maggiorazione delle spese di ricerca e sviluppo, pari al 110% (rispetto all’originario 90%), sono ora agevolabili anche i costi di ricerca e sviluppo relativi a software coperti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli.
Sono esclusi dai beni immateriali oggetto dell’agevolazione i marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. “know-how”).
Altra novità riguarda “un meccanismo di recapture, su base ottennale, che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale”. Qualora le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d’imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolate, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
Inoltre, invece di disporre l’abrogazione delle norme relative al previgente regime di Patent box, il novellato comma 10 dell’art. 6 del DL 146/2021 dispone che: “con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta non sono più esercitabili le opzioni previste dall’articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito (…)”.
Ossia, dal periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”) non è più possibile esercitare le opzioni per il Patent box e per il regime di “autodeterminazione”.
Restano valide le opzioni Patent box relative al periodo d’imposta 2020 (quinquennio 2020-2024), mentre non lo sono quelle relative al periodo d’imposta 2021 (quinquennio 2021-2025).
I soggetti che abbiano esercitato o esercitino opzioni Patent box afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 146/2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento. Sono tuttavia esclusi da tale previsione coloro che abbiano presentato istanza di ruling, ovvero istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate a conclusione di tali procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di “autodeterminazione”.
Possibile fattura elettronica anche per le prestazioni sanitarie dal 2022
Scritto da NPIl divieto di emissione di e-fattura mediante SdI è valido, per il momento, solo sino a fine anno
Non possono emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio nel 2019, 2020 e 2021:
- i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema;
- i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
Tale divieto si era reso necessario in conseguenza dei rilievi sollevati dal Garante per la protezione dei dati personali, che aveva sottolineato come le “maggiori criticità rilevate in ordine all’obbligo di fatturazione elettronica, si riscontrano in relazione alle fatture relative a prestazioni sanitarie o emesse da esercenti la professione forense”; si tratta, di documenti “che comportano il trattamento di dati sulla salute e relativi a condanne penali e reati”.
Benché allo stato attuale (nonostante si sia giunti ormai in prossimità della fine dell’anno) non sia ancora possibile conoscere se siano previste ulteriori proroghe del divieto, scorrendo la citata proposta della Commissione Ue 2021/0357 si comprende come un’estensione dell’ambito applicativo della fatturazione elettronica – nella specie si fa riferimento ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese, ma il principio potrebbe essere valido anche con riferimento alle prestazioni sanitarie – consentirebbe all’Amministrazione finanziaria di disporre di un “quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi”. Quadro che si arricchirà, dal 2022, per effetto delle nuove disposizioni in tema di esterometro.
Se, dunque, dal prossimo anno l’Amministrazione finanziaria sarà in grado di individuare specifiche modalità per l’emissione delle e-fatture tramite SdI da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, atte a garantire la tutela del trattamento dei dati sulla salute, è ragionevole ipotizzare che non venga proposta un’ulteriore proroga del divieto di fatturazione elettronica.
Altro...
Esterometro: continuano ad essere esclusi i soggetti non stabiliti in Italia
Scritto da NPLe modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, non riguardano i soggetti passivi non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
In termini generali, l’adempimento attiene alle sole operazioni nei confronti di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia, come dispone l’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
A prescindere dalle nuove modalità operative (via Sistema di Interscambio) e dai nuovi termini previsti per la comunicazione, non rientra negli obblighi in esame una cessione o prestazione, nei confronti di un soggetto non stabilito, realizzata da un soggetto passivo che a sua volta non è stabilito nel territorio dello Stato.
È da ritenersi ancora valida la prassi amministrativa che esonera dalla trasmissione dei dati i soggetti passivi non residenti e non stabiliti in Italia, muniti di identificazione diretta ai fini IVA in Italia o che abbiano ivi nominato un rappresentante fiscale.
Peraltro, le operazioni effettuate dai soggetti non stabiliti in Italia continuerebbero, anche dopo il 31 gennaio 2021, a non dover essere documentate nemmeno mediante fattura elettronica via Sistema di Interscambio.
La proposta presentata dalla Commissione europea per il rinnovo allo Stato italiano della misura di deroga alla direttiva 2006/112/Ce, riguardo agli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2021, non contempla l’inclusione dei soggetti non stabiliti, diversamente da quanto prospettato per i soggetti in regime di franchigia ossia in regime forfetario.
A questo riguardo, vi sarebbe poi da comprendere se per i soggetti “forfetari” o in regime “di vantaggio” permanga comunque l’esclusione dagli obblighi connessi all’invio dei dati del c.d. “esterometro” o se, viceversa, anche tale esonero decada con la prefigurata introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica.
Un ulteriore aspetto di interesse attinente le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 con controparti non stabilite in Italia concerne il caso in cui il soggetto cessionario o committente sia in possesso della qualifica di esportatore abituale.
La prassi amministrativa ha confermato che possono assumere l’anzidetta qualifica, previa maturazione del plafond, anche i soggetti passivi identificati in Italia direttamente o mediante nomina di un rappresentante fiscale.
Passaggio al forfetario senza vincolo triennale anche per i professionisti
Scritto da mca-associatiIn relazione al regime forfetario i soggetti che sono nelle condizioni per applicare il regime agevolato possano scegliere “l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari”, con opzione triennale.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto una deroga a tale previsione per gli imprenditori individuali che applicano il regime di contabilità semplificata. Tali documenti di prassi avevano affermato infatti che il regime forfetario e quello di contabilità semplificata per cassa sono entrambi “regimi naturali dei contribuenti minori” per cui è possibile passare al regime forfetario senza attendere il decorso del triennio minimo.
Va peraltro rilevato che, il regime di contabilità semplificata costituisce il regime contabile “naturale” degli esercenti arti e professioni, applicabile indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti. Il regime di contabilità ordinaria, invece, si adotta a seguito di specifica opzione, in assenza della quale il professionista si considera “naturalmente” in contabilità semplificata.
Sulla base di ciò è stata riconosciuta l’applicabilità del regime forfetario al professionista che aveva adottato per fatti concludenti la contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per il forfetario; in tal caso, non si deve “scontare alcun vincolo triennale di permanenza, poiché si realizza di fatto il passaggio tra due «regimi naturali»”.
Sarebbe auspicabile che tale posizione, assolutamente condivisibile, trovasse definitivo accoglimento anche in un documento di prassi della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate.
Il Consiglio dei ministri tenutosi ieri ha approvato il DLgs. che istituisce l’assegno unico e universale. Il provvedimento ora dovrà passare al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il parere, prima del via libera definitivo.
Come reso noto dal comunicato stampa di Palazzo Chigi, la misura potrà essere richiesta a partire dal 1° gennaio 2022 e, fino a quando non sarà pienamente operativa, continuerà a essere erogato l’assegno temporaneo per figli minori (c.d. “assegno ponte”), a sostegno delle famiglie che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.
L’introduzione dell’assegno unico e universale determinerà la graduale soppressione delle misure indicate nell’art. 3 della L. 46/2021, tra le quali rientrano:
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- il bonus bebè;
- il premio alla nascita;
- gli assegni per il nucleo familiare.
L’assegno in esame spetterà a tutti i nuclei familiari con figli a carico, interessando quindi sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi, subordinato al possesso cumulativo di una serie di requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno. In particolare, per accedere alla misura occorre:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro Ue;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi.
Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza, sino al compimento del 21esimo anno di età del figlio, ma viene prevista una riduzione per i figli che raggiungono la maggiore età, i quali potranno richiederne concessione diretta a condizione che frequentino un percorso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea, svolgano un tirocinio o di un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro, siano registrati come soggetti disoccupati e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolgano il servizio civile universale.
L’importo varia in base all’ISEE secondo criteri di universalità e progressività. Infatti, la somma potrà subire variazioni in relazione ai soggetti destinatari: stando al comunicato, l’assegno mensile dovrebbe arrivare fino a 175 euro per il primo e il secondo figlio (260 dal terzo), che saranno ridotti qualora i figli a carico presenti nel nucleo abbiano un’età compresa tra i 18 e i 21 anni. Inoltre, l’importo pieno andrebbe a chi ha un ISEE fino a 15 mila euro, superati i quali l’assegno calerebbe progressivamente fino a un importo minimo per gli ISEE oltre una certa soglia o per chi non lo presenta.
Viene poi prevista un’ipotesi di maggiorazione qualora l’assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni, nonché una maggiorazione, secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità; in tal caso, la misura spetta a prescindere dall’età e l’importo della maggiorazione è graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.
Il beneficio potrà essere richiesto all’INPS (anche congiuntamente al reddito di cittadinanza, col quale è compatibile) dal 1° gennaio del prossimo anno, secondo le modalità che saranno rese note dall’Istituto di previdenza entro 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs. attuativo.
Tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie con visto di conformità
Scritto da NPCon la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 269/2021 del DL 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto “antifrode”) è da subito operativa l’estensione del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie.
A tal proposito, l’Agenzia ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Nel dettaglio, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, dispone che:
- il contribuente richieda il visto di conformità;
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute
La novità implica quell’estensione del visto di conformità (sino a oggi richiesto solo con riguardo alle opzioni relative a detrazioni “edilizie” spettanti in misura superbonus 110%) a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, comprese dunque quelle relative a detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus.
La seconda novità implica l’estensione dell’obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese (sino a oggi richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con ecobonus o superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con superbonus) a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020.
In altre parole, nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF al 50%, di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% e di riduzione del rischio sismico agevolate con il sismabonus 50-70-75-80-85%, l’attestazione di congruità delle spese, a cura di tecnici abilitati, rimane non necessaria se il beneficiario si avvale della “normale” detrazione in dichiarazione dei redditi (nel caso dell’ecobonus e del superbonus, l’attestazione era e continuerà a essere dovuta anche in questo caso), ma diviene necessaria se il beneficiario esercita le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021.
Questo comporta, ad esempio, che tutte le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 che saranno esercitate da qui in avanti, con riguardo a spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate agevolate con il bonus facciate al 90% (che scende poi al 60% per le spese sostenute nel 2022), ma anche con riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione IRPEF 50%, dovranno essere accompagnate dall’attestazione della congruità dei prezzi, a cura di un tecnico abilitato, la cui esistenza dovrà essere verificata dal professionista incaricato di rilasciare il visto di conformità sulla comunicazione di opzione.
Peraltro, l’attestazione di congruità (per tutte le opzioni, d’ora in poi) dovrà fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal punto 13 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” (prezzari regionali e prezzari DEI), ma anche, con riguardo a talune categorie di beni, ai valori massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero della transizione ecologica. Nell’attesa, se è pacifico che sussiste l’obbligo di apporre il visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni presentati telematicamente all’Agenzia delle Entrate da oggi in poi (anche se relativi a spese sostenute in precedenza), parrebbe di contro ragionevole riconoscere che l’attestazione di congruità non sia dovuta per quelle spese che, per cassa o per competenza, a seconda del soggetto beneficiario che le sostiene, si considerano sostenute prima del 12 novembre 2021, ancorché la relativa comunicazione di opzione risulti presentata solo a partire da tale data