BLOG

Le nuove modalità di presentazione dei modelli INTRASTAT si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell’anno 2022.

La presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle vendite ha, oltretutto, assunto valore costitutivo ai fini del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie fermi gli altri requisiti che qualificano le suddette cessioni.

Riepilogando le principali modifiche applicabili agli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, si evidenzia che, per le cessioni di beni (modello INTRA-1 bis):

- i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest’ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di euro);

- è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”, senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata;

- è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci.

Con riferimento alle cessioni è, altresì, introdotta la sezione 5 del modello INTRA-1, vale a dire il nuovo elenco INTRA-1, per le operazioni in regime di “call-off stock”.

Per gli acquisti di beni (modello INTRA-2 bis), è confermata l’abolizione della presentazione su base trimestrale.

Per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 200.000 euro.

Inoltre, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA-2 bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta.

Come già rilevato per le cessioni, anche per gli acquisti di beni:

- è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata;

- i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (quest’ultima non obbligatoria nel caso in cui il valore degli acquisti non superi 20 milioni di euro).

Relativamente alle prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater), oltre alla conferma del venir meno dell’obbligo di presentazione su base trimestrale, rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti).

Non è più prevista l’indicazione dei dati relativi al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento.

Pubblicato in Notizie

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è diventato paese terzo rispetto all’Unione Europea, così cessa anche la disciplina IVA comunitaria.

Nello specifico le cessioni e gli acquisti intracomunitari diventano cessioni all’esportazione e importazioni di beni.

Per queste tipologie di operazioni dal 2021, non ci sarà più l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT (art. 50 comma 6 del DL 331/93).

Le operazioni registrate nel 2020, effettuate con il Regno Unito, devono ancora essere rilevate negli elenchi INTRASTAT. La rilevazione non sarà necessaria per quelle registrate nel 2021.

Resta essenziale, pertanto, determinare il momento di effettuazione dell’operazione.

Ci sono tuttavia operazioni più delicate da valutare come le spedizioni di merci da/verso il Regno Unito che sono iniziate nel 2020 ma non ancora concluse a fine anno 2020. Per quanto riguarda la cessione di beni, l’Accordo di recesso fissa un principio generale in base al quale mantengono la natura di operazioni intra-Ue le operazioni che hanno per oggetto beni la cui spedizione o trasporto:


- ha avuto inizio in vigenza del periodo transitorio (prima del 31/12/2020);
- è terminata dopo il periodo transitorio (dopo il 31 dicembre 2020).


Pertanto, le operazioni si qualificano come:
- cessioni intra-Ue e non come cessioni all’esportazione, nel Paese da cui partono;
- acquisti intra-Ue e non come importazioni, nel Paese nel quale arrivano.

 

SPEDIZIONE DI BENI DALL’ITALIA 2020

Anche in questo caso assume rilevanza il momento di effettuazione dell’operazione, quindi il momento di partenza del trasporto dall’Italia. Sarà pertanto necessario compilare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT in quanto la cessione è ancora qualificabile come intracomunitaria.

 

IRLANDA DEL NORD

Per evitare l’instaurazione di una frontiera fisica fra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, quest’ultima resta soggetta alla normativa dell’unione per quanto attiene alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni. La Commissione Ue ha previsto che i soggetti residenti nell’Irlanda del Nord dispongano di un numero identificativo IVA contraddistinto dal nuovo codice Paese “XI”, valido ai fini delle transazioni all’interno dell’Unione Europea.

Pubblicato in Notizie

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Utilizzo dei Cookie

Informazioni generali

I cookie sono piccoli file di testo utilizzati dal dispositivo dell'utente per memorizzare i dati relativi a uno specifico sito; i cookie albergano sul dispositivo dell'utente e vengono esaminati ogniqualvolta l'utente accede nuovamente al sito.
I cookie utilizzati in questo sito sono standard e vengono utilizzati anche per collezionare anonimamente dati che aiutano a migliorare il sito stesso, come ad esempio le statistiche di navigazione dei visitatori.

Tipi di cookie

Di seguito vengono elencati i vari tipi di cookie impiegati in questo sito, e il loro scopo.

- Gestione delle sessioni
Questi cookies sono utilizzati per semplificare la navigazione nel sito e per utilizzare diversi servizi all'interno del sito; tipicamente la loro durata si limita al tempo in cui il browser utilizzato dall'utente rimane attivo, per poi venire eliminati una volta che il browser viene chiusi. Alcuni cookie possono aver bisogno di rimanere più a lungo della singola visita effettuata dal navigatore per mezzo del browser.

- Monitoraggio delle prestazioni
Per migliorare costantemente l'esperienza di navigazione dei nostri utenti, le visite vengono monitorate anonimamente.

- Utilizzo delle funzionalità
Questi cookie memorizzano le preferenze per il Sito, ad esempio la registrazione alla newsletter o la personalizzazione delle impostazioni del sito (ad esempio la lingua preferita).

Gestione delle preferenze relative ai cookie

La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.

Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci "Opzioni" o "Preferenze".
Puoi scegliere in ogni momento quali cookie accettare e quali rifiutare usando le impostazioni del browser che usi (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox...)
Verifica la funzione "guida" del tuo browser per sapere meglio come procedere.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.

Ecco una lista dei fornitori di cookie del nostro sito:
Google / Youtube
Google Analytics
Per saperne di più riguardo ai cookie Google / Youtube visita la pagina in merito alla privacy di Google.com e Youtube.com

In futuro, potranno venire aggiunti al nostro sito nuovi servizi comprensivi di cookie: in tal caso, aggiorneremo le informazioni qui fornite per offrirne la relativa spiegazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso dei cookie contattaci.

MCA PROFESSIONISTI ASSOCIATI

P.IVA 08513890015