L’assegno unico per figli a carico spinge il regime forfetario
La modifica del sistema di detrazioni IRPEF contenuta nella attuativa dell’assegno unico e universale per figli a carico, incide sulle valutazioni di convenienza in relazione all’applicazione del regime forfetario. Meno incisiva a questi fini è la modifica degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF applicabili.
Il DLgs. 230/2021 riconosce per i figli a carico di età inferiore a 21 anni un assegno unico erogato dall’INPS in misura variabile in base all’ISEE del nucleo familiare. Vengono corrispondentemente modificate le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia che, dal 1° marzo 2022, si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età pari o superiore a 21 anni.
Per gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi con i requisiti per applicare il regime forfetario la possibilità di fruire di detrazioni IRPEF per figli a carico poteva rendere conveniente fiscalmente la permanenza nel sistema di tassazione progressivo. Naturalmente, il vantaggio fiscale poteva risultare più o meno significativo in base all’ammontare del reddito complessivo e al numero delle persone a carico nel nucleo familiare.
Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso di un professionista che possieda esclusivamente reddito di lavoro autonomo, pari a 15.000 euro, e che abbia due figli (di età superiore a tre anni) integralmente a carico per l’intero anno.
Applicando il regime forfetario con aliquota al 15%, l’imposta sostitutiva sul reddito di 15.000 euro (determinato a seguito dell’applicazione del coefficiente di redditività ai compensi percepiti) ammonterebbe a 2.250 euro; in assenza di ulteriori fonti di reddito soggette ad IRPEF, non risulta possibile usufruire di deduzioni dal reddito complessivo o di detrazioni IRPEF (ad esempio, per oneri).
Permanendo nel regime ordinario, l’IRPEF 2021, al netto della detrazione per tipologia reddituale e per i figli a carico, ammonterebbe a complessivi 929 euro (oltre alle addizionali regionale e comunale). Dal 2022, invece, in conseguenza della sostituzione delle detrazioni IRPEF per figli a carico con l’assegno unico erogato dell’INPS, l’IRPEF al netto delle citate detrazioni, ricalcolate in base al nuovo quadro normativo, risulterebbe incrementata a 2.185 euro (oltre le addizionali regionale e comunale).
Dall’ipotesi prospettata emerge come, per effetto dell’abrogazione delle detrazioni per figli a carico dal 1° marzo 2022 (sostituite dall’assegno unico erogato dall’INPS), la convenienza del sistema d’imposizione ordinaria entro determinate fasce reddituali può venir meno e, in assenza di ulteriori deduzioni dal reddito complessivo o detrazioni IRPEF potenzialmente utilizzabili, il regime forfetario risulta ancor più appetibile rispetto al passato, tenuto anche conto delle semplificazioni negli adempimenti contabili e fiscali che il medesimo contempla.
Assegno unico e universale dal 2022
Il Consiglio dei ministri tenutosi ieri ha approvato il DLgs. che istituisce l’assegno unico e universale. Il provvedimento ora dovrà passare al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il parere, prima del via libera definitivo.
Come reso noto dal comunicato stampa di Palazzo Chigi, la misura potrà essere richiesta a partire dal 1° gennaio 2022 e, fino a quando non sarà pienamente operativa, continuerà a essere erogato l’assegno temporaneo per figli minori (c.d. “assegno ponte”), a sostegno delle famiglie che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.
L’introduzione dell’assegno unico e universale determinerà la graduale soppressione delle misure indicate nell’art. 3 della L. 46/2021, tra le quali rientrano:
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- il bonus bebè;
- il premio alla nascita;
- gli assegni per il nucleo familiare.
L’assegno in esame spetterà a tutti i nuclei familiari con figli a carico, interessando quindi sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi, subordinato al possesso cumulativo di una serie di requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno. In particolare, per accedere alla misura occorre:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro Ue;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi.
Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza, sino al compimento del 21esimo anno di età del figlio, ma viene prevista una riduzione per i figli che raggiungono la maggiore età, i quali potranno richiederne concessione diretta a condizione che frequentino un percorso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea, svolgano un tirocinio o di un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro, siano registrati come soggetti disoccupati e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolgano il servizio civile universale.
L’importo varia in base all’ISEE secondo criteri di universalità e progressività. Infatti, la somma potrà subire variazioni in relazione ai soggetti destinatari: stando al comunicato, l’assegno mensile dovrebbe arrivare fino a 175 euro per il primo e il secondo figlio (260 dal terzo), che saranno ridotti qualora i figli a carico presenti nel nucleo abbiano un’età compresa tra i 18 e i 21 anni. Inoltre, l’importo pieno andrebbe a chi ha un ISEE fino a 15 mila euro, superati i quali l’assegno calerebbe progressivamente fino a un importo minimo per gli ISEE oltre una certa soglia o per chi non lo presenta.
Viene poi prevista un’ipotesi di maggiorazione qualora l’assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni, nonché una maggiorazione, secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità; in tal caso, la misura spetta a prescindere dall’età e l’importo della maggiorazione è graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.
Il beneficio potrà essere richiesto all’INPS (anche congiuntamente al reddito di cittadinanza, col quale è compatibile) dal 1° gennaio del prossimo anno, secondo le modalità che saranno rese note dall’Istituto di previdenza entro 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs. attuativo.
L’assegno temporaneo per figli minori è legge - misura operativa fino al 31 dicembre 2021
È stato introdotto l’assegno temporaneo (c.d. assegno “ponte”) per sostenere le famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.
Quest’ultimo, destinato a diventare operativo a partire dal 2022, determinerà la graduale soppressione delle misure indicate della L. 46/2021, tra le quali rientrano l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il bonus bebè, il premio alla nascita e gli assegni per il nucleo familiare; l’assegno ponte, operativo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, coesiste invece con le citate misure e spetterà alle categorie di lavoratori privi dei requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare attualmente in vigore.
Restano quindi fermi i requisiti di accesso alla misura, secondo cui l’assegno spetta ai nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio minore di 18 anni, che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare e che siano in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui.
Il soggetto richiedente deve inoltre essere congiuntamente in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Ue, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Ue in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia e, come detto, almeno un figlio a carico sino al compimento del 18° anno d’età. Il richiedente deve essere residente e convivente con il minore, pertanto, il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune al momento della domanda;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
L’assegno viene corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore secondo le modalità indicate dall’INPS e il suo importo varia in relazione alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE e al numero di figli (fino a un importo massimo di 217,80 euro), con una maggiorazione del 30% dell’importo unitario dell’assegno se nel nucleo sono presenti più di due figli, e di 50 euro per ciascun figlio minore affetto da disabilità.
L’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente o, in assenza dei genitori, che l’assegno sia erogato a chi esercita la responsabilità genitoriale.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario, mentre a fronte di un affidamento congiunto o condiviso la misura, sempre in mancanza di accordo, sarà ripartito in pari misura tra i genitori.