Notizie (197)
Trattamento degli utility token, che sono legati alla possibilità di acquistare determinati prodotti o servizi. Può accadere, però, che l'acquirente dell'utility token non intenda fruire delle prestazioni offerte, optando, ad esempio, per la detenzione dello strumento a fronte di un incremento di valore dello stesso, o per la sua rivendita al fine di ottenere criptoattività o moneta fiat.
Per quanto attiene agli utility token, la risposta a interpello 12.10.2022 n. 507, aderendo alle indicazioni contenute nei Working paper n. 983/2019 e n. 993/2020, emanati dal Comitato IVA istituito nella Commissione UE, ha fornito un'interpretazione che si discosta in parte dai propri precedenti documenti di prassi e, in particolare, dalla risposta a interpello 28.9.2018 n. 14, nella quale gli utility token venivano sostanzialmente equiparati ai voucher.
Il Comitato IVA ha affermato (WP nn. 983/2019 e 993/2020) che, laddove l'utility token muti la propria natura successivamente all'emissione, assumendo prima la veste di titolo per la fruizione di un bene o servizio e, successivamente, quella di bene di investimento o moneta virtuale, non sarà possibile assimilare lo strumento ai buoni-corrispettivo.
Tale trasformazione non consentirebbe, infatti, il verificarsi delle condizioni previste per l'esistenza di un voucher.
Tale trasformazione non consentirebbe, infatti, il verificarsi delle condizioni previste per l'esistenza di un voucher (in alcuni casi, ad esempio, non sarebbe presente un sufficiente grado di dettaglio dei beni o servizi cui lo stesso token dà diritto o, come nel caso di specie, non sarebbe conoscibile "l'identità dei fornitori che partecipano alla filiera").
Ne discende, quindi, la possibile assimilazione degli utility token ai documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., i quali conferiscono al portatore il diritto di ottenere dall'emittente una prestazione ad un prezzo ridotto rispetto a quello proposto normalmente. La relativa cessione rappresenterebbe una "mera movimentazione finanziaria", non rilevante ai fini dell'IVA.
Nel momento in cui il possessore decidesse di utilizzare il token per l'acquisto del servizio beneficiando del prezzo scontato, l'operazione sarebbe, invece, soggetta a IVA con l'aliquota propria della prestazione ricevuta; in tal caso, occorrerà tener conto sia dello status del committente sia del territorio in cui lo stesso è stabilito.
Trattamento degli utility token, che sono legati alla possibilità di acquistare determinati prodotti o servizi. Può accadere, però, che l'acquirente dell'utility token non intenda fruire delle prestazioni offerte, optando, ad esempio, per la detenzione dello strumento a fronte di un incremento di valore dello stesso, o per la sua rivendita al fine di ottenere criptoattività o moneta fiat.
Per quanto attiene agli utility token, la risposta a interpello 12.10.2022 n. 507, aderendo alle indicazioni contenute nei Working paper n. 983/2019 e n. 993/2020, emanati dal Comitato IVA istituito nella Commissione UE, ha fornito un'interpretazione che si discosta in parte dai propri precedenti documenti di prassi e, in particolare, dalla risposta a interpello 28.9.2018 n. 14, nella quale gli utility token venivano sostanzialmente equiparati ai voucher.
Il Comitato IVA ha affermato (WP nn. 983/2019 e 993/2020) che, laddove l'utility token muti la propria natura successivamente all'emissione, assumendo prima la veste di titolo per la fruizione di un bene o servizio e, successivamente, quella di bene di investimento o moneta virtuale, non sarà possibile assimilare lo strumento ai buoni-corrispettivo.
Tale trasformazione non consentirebbe, infatti, il verificarsi delle condizioni previste per l'esistenza di un voucher.
Tale trasformazione non consentirebbe, infatti, il verificarsi delle condizioni previste per l'esistenza di un voucher (in alcuni casi, ad esempio, non sarebbe presente un sufficiente grado di dettaglio dei beni o servizi cui lo stesso token dà diritto o, come nel caso di specie, non sarebbe conoscibile "l'identità dei fornitori che partecipano alla filiera").
Ne discende, quindi, la possibile assimilazione degli utility token ai documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., i quali conferiscono al portatore il diritto di ottenere dall'emittente una prestazione ad un prezzo ridotto rispetto a quello proposto normalmente. La relativa cessione rappresenterebbe una "mera movimentazione finanziaria", non rilevante ai fini dell'IVA.
Nel momento in cui il possessore decidesse di utilizzare il token per l'acquisto del servizio beneficiando del prezzo scontato, l'operazione sarebbe, invece, soggetta a IVA con l'aliquota propria della prestazione ricevuta; in tal caso, occorrerà tener conto sia dello status del committente sia del territorio in cui lo stesso è stabilito.
Al via la domanda per l'indennità una tantum di 200 euro per autonomi e professionisti
Scritto da NPI lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS possono presentare la domanda per accedere all’indennità una tantum di 200 euro DL “Aiuti” – attuata con DM 19 agosto 2022 – e per l’integrazione di 150 euro introdotta dal DL “Aiuti-ter”.
Con riferimento all’ambito soggettivo, possono richiedere l’indennità una tantum i:
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (compresi gli IAP, tuttavia questi ultimi sono esclusi dal beneficio se iscritti alla gestione in argomento per l’attività di amministratore in società di capitali);
- pescatori autonomi;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici).
Sono destinatari della misura sia i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori sia i soci di società e i componenti degli studi associati.
L’accesso all’indennità di 200 euro è possibile solo in presenza dei seguenti requisiti:
- reddito complessivo nel periodo d’imposta 2021 non superiore a 35.000 euro.
- iscrizione alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 e partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
- aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022).
I lavoratori autonomi e i professionisti non devono inoltre aver percepito una delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti al 18 maggio 2022.
Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, il lavoratore autonomo o professionista che dichiari nella domanda un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro potrà beneficiare anche dell’integrazione di 150 euro ex art. 20 del DL 144/2022 (per un totale di 350 euro).
Operativamente, il lavoratore autonomo o professionista iscritto all’INPS (nonché il professionista con cassa iscritto contemporaneamente anche in una delle gestioni INPS sopra citate) deve presentare all’Istituto di previdenza apposita domanda, già disponibile all’interno del portale INPS al seguente percorso “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. In alternativa, è possibile avvalersi del servizio Contact center multicanale o dei servizi dei Patronati.
La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2022.
Infine, si ricorda che anche per i professionisti con cassa è già possibile la presentazione delle domande utilizzando la specifica procedura predisposta dalla Cassa di appartenenza che permette – nel rispetto di tutte i requisiti previsti dalla disciplina – di richiedere l’indennità di 200 euro e l’integrazione di 150 euro.
L’indennità spetta anche ad autonomi, professionisti, pensionati e altre categorie. Entrato in vigore il decreto “Aiuti-ter”. Oltre a misure di carattere fiscale, come la proroga e il rafforzamento per i tax credit alle imprese per l’acquisto di energia e gas, il provvedimento introduce un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022, dopo l’indennità di 200 euro prevista dagli artt. 31, 32 e 33 del DL 50/2022.
Nel dettaglio, l’art. 18 riconosce ai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) un bonus di 150 euro per il mese di competenza novembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre non ecceda l’importo di 1.538 euro.
Il medesimo importo viene poi riconosciuto, per effetto dell’art. 19 del decreto in esame, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi, sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Per poter beneficiare dell’indennità, tali soggetti devono essere residenti in Italia e titolari di un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 (invece di 35.000, come previsto per l’indennità di luglio). L’indennità verrà erogata d’ufficio dall’INPS (o altro ente previdenziale qualora il trattamento pensionistico non sia gestito dall’INPS) a ciascun soggetto avente diritto una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto percettore svolga attività lavorativa.
L’indennità di 150 euro sarà erogata nel mese di novembre dall’INPS anche ai lavoratori domestici. Il bonus potrà inoltre essere richiesto dai titolari di rapporti di co.co.co. e dottorandi e assegnisti di ricerca, al ricorrere di specifiche condizioni relative ai contratti, all’iscrizione alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie; il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Il comma 12 prevede l’erogazione dell’una tantum anche ai lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di una delle indennità COVID-19, nonché ai collaboratori sportivi e:
- ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve superare i 20.000 euro per l’anno 2021;
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
L’indennità in esame spetta poi anche ai lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA e agli incaricati alle vendite a domicilio, nonché ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
Infine, con riguardo ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS e a casse di previdenza private, si segnala che l’art. 21 del DL in esame incrementa di 150 euro – con conseguente aumento dei limiti di spesa per il 2022 – l’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50/2022, a condizione che, nel periodo di imposta 2021, il lavoratore autonomo o professionista abbia percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Assunzione di lavoratori da imprese in crisi - Estensione dell'esonero giovani under 36
Scritto da NPCon la circ. 7.9.2022 n. 99, l'INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo di cui all'art. 1 co. 119 della Legge di Bilancio 2022, in caso di assunzione di lavoratori da imprese in crisi.
Quadro normativo
L'art. 1 co. 119 della L. 234/2021 riconosce l'esonero contributivo anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, a prescindere dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, o lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte di tali imprese.
La norma opera un rinvio all'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 36, anche se sussistono profili propri di disciplina, differenti da quelli valevoli per l'esonero under 36.
Ambito applicativo
Possono accedere all'esonero i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore, mentre è esclusa la Pubblica Amministrazione.
L'esonero spetta in caso di nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dall'1.1.2022 al 31.12.2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa. Inoltre, il lavoratore deve essere riconducibile ad una delle seguenti casistiche:
- lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.
Assetto e misura dell'esonero
L'esonero:
- è del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui;
- ha una durata massima di 36 mesi;
- non riguarda i premi INAIL e specifiche contribuzioni.
Fruizione
Il datore di lavoro interessato deve:
- inoltrare all'INPS, mediante il modulo di istanza on line "ES119" (che sarà reso disponibile sul "Portale delle Agevolazioni"), una domanda di ammissione all'esonero;
- fruire del beneficio mediante UniEmens, seguendo le istruzioni dettate dall'Istituto, una volta ricevuta l'autorizzazione.
Credito d'imposta per le edicole 2022 - Modalità e termini di presentazione delle domande
Scritto da NPDall'1.9.2022 al 30.9.2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l'anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Per l’anno 2022 possono accedere al beneficio:
- gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita.
Con riguardo alle spese ammesse all’agevolazione, analogamente al 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
La misura massima per l’agevolazione è anche per il 2022 di 4.000 euro
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù "Servizi on-line" - "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" - "Credito di imposta edicole".
Spunta l’ipotesi 15 settembre per il via alle istanze - Una tantum a professionisti e autonomi secondo l’ordine cronologico delle domande
Scritto da NPTra i requisiti, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021.
È stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il decreto attuativo dell’indennità una tantum prevista in favore di lavoratori autonomi e professionisti DL “Aiuti”.
Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, il decreto stabilisce che i suddetti soggetti devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, e devono essere già iscritti all’INPS o alla cassa professionale alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 (18 maggio 2022), con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
Con riguardo al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Ulteriore requisito di accesso – individuato con il decreto in commento – attiene al versamento della contribuzione. Nello specifico, per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (il requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022). Il requisito viene verificato sulla posizione del titolare per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli.
Il decreto definisce anche la misura dell’indennità una tantum, pari a 200 euro. L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022, non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.
Sotto il profilo operativo, i lavoratori autonomi e i professionisti dovranno presentare apposita domanda all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti (nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali), i quali saranno tenuti a verificare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio e ad erogarlo nel rispetto delle risorse stanziate (ovverosia 600 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 95,6 milioni di euro per i professionisti con cassa).
A0ffinché tutti possano avere le medesime opportunità, per i professionisti con cassa si teorizza la data del 15 settembre come termine di inizio per la presentazione delle domande. L’ipotesi avrebbe preso forma all’interno dell’AdePP.
Per maggiori informazioni contattaci al tel. +39 011.921.01.73
E-mail: segreteria-cirie@mca-associati.com
Tutele a favore dei lavoratori dello spettacolo - Indennità di disoccupazione ALAS
Scritto da mca-associatiCon il messaggio 30.5.2022 n. 2260, l'INPS è intervenuto con riferimento all'indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo denominata ALAS, DL "Sostegni-bis". Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha illustrato alcuni aspetti contributivi direttamente collegati al finanziamento della prestazione.
Destinatari
Secondo quanto precisato nel messaggio in parola, possono beneficiare della prestazione in argomento:
- i lavoratori autonomi dello spettacolo che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- i lavoratori autonomi dello spettacolo che prestano a tempo determinato attività diverse;
- i lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
Requisiti
Per avere diritto all'indennità in argomento, i predetti lavoratori devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro autonomo e possedere i seguenti requisiti:
- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al DL 4/2019;
- avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS;
- avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000,00 euro.
Aliquota di finanziamento
L'INPS ricorda che l'art. 66 co. 14 del DL 73/2021 prevede, con decorrenza dall'1.1.2022, l'applicazione di un'aliquota contributiva pari al 2% sul compenso lordo giornaliero, con conseguente versamento presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della L. 88/89.
Per quanto riguarda l'impatto sulla contribuzione ALAS delle riduzioni degli oneri sociali previste dall'art. 120 della L. 388/2000 e dall'art. 1 co. 361 e 362 della L. 266/2005 con riferimento alla Gestione prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della L. 88/89, l'INPS chiarisce innanzitutto che per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura della contribuzione ALAS è pari all'1,06% dell'imponibile contributivo, mentre il contributo di finanziamento dell'assicurazione di malattia - fino al 31.12.2021 dovuto nella misura dell'1,28%, in quanto oggetto di riduzione - è calcolato nella misura piena del 2,22%.
Diversamente, precisa l'INPS, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e per le Pubbliche Amministrazioni, il contributo ALAS è dovuto nella misura piena del 2% in quanto si tratta di soggetti che non beneficiano delle predette riduzioni.
Aspetti operativi
Con il messaggio in esame, l'INPS rende noto che le procedure di calcolo che supportano la gestione dei flussi UniEmens sono adeguate a partire dal mese di competenza maggio 2022. Pertanto, al fine di ottemperare al versamento della corretta contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza gennaio 2022 - aprile 2022, i soggetti interessati valorizzeranno nel flusso UniEmens, all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", "AltreADebito" e "CausaleADebito", il codice di nuova istituzione "M219".
Invece, nell'elemento "AltroImponibile" sarà indicato l'imponibile soggetto a contribuzione e nell'elemento "ImportoADebito" l'importo della differenza di contribuzione minore dovuta.
Con la risposta a interpello 18.5.2022 n. 271, l'Agenzia delle Entrate ha definito il trattamento fiscale dell'assegnazione di azioni in applicazione di un piano di stock option a beneficio di un imprenditore in regime forfetario. Più nello specifico, l'attribuzione delle azioni rappresentava per l'imprenditore parte della remunerazione per l'attività di consulenza prestata in favore della società.
Inclusione nel reddito soggetto ad imposta sostitutiva
Il valore delle azioni ricevute per effetto dell'esercizio del diritto di opzione costituisce un corrispettivo in natura classificabile tra i ricavi tipici del TUIR, atteso che, nel caso specifico, si tratta di una forma di remunerazione dell'attività di consulenza prestata.
A tal fine, la valorizzazione delle azioni ricevute è effettuata secondo i criteri definiti dall'art. 9 co. 4 del TUIR. Dalla descrizione del caso emerge che non si tratta di azioni quotate in mercati regolamentati e che non constano dati di bilancio pubblici da cui poter definire il patrimonio netto della società per cui - a giudizio dell'istante - la valorizzazione dovrebbe considerare il prezzo che il mercato riconosce per tali azioni in transazioni di libera concorrenza e tra parti indipendenti. Il punto, peraltro, non sembrerebbe espressamente confermato dall'Agenzia.
Applicazione del coefficiente di redditività
Il valore normale delle azioni assegnate a seguito dell'esercizio dell'opzione, dunque, concorre alla formazione del reddito nell'esercizio di assegnazione e rileva ai fini del computo della soglia dei 65.000,00 euro per la permanenza nel regime forfetario.
Inoltre, poiché nell'ambito del regime forfetario le spese sostenute non rilevano in modo analitico, viene chiarito che non assume rilevanza quanto versato dall'imprenditore a titolo di "strike price" per l'acquisto delle azioni, in quanto all'ammontare di tale valore normale sarà applicato il coefficiente di redditività ordinariamente previsto per l'attività esercitata.
Tale impostazione risulta differente rispetto a quanto chiarito in passato nell'ambito del lavoro dipendente dalla C.M. 25.2.2000 n. 30. Quest'ultima aveva affermato, infatti, che il reddito imponibile deve essere dato dalla differenza tra:
- il "valore normale" delle azioni oggetto del piano di stock option;
- il prezzo pagato al momento dell'esercizio dell'opzione.
In senso conforme, si era espressa anche la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 27.2.2020 n. 77.
Profili IVA
Sotto il profilo della documentazione delle operazioni, l'imprenditore è tenuto all'emissione della fattura nei confronti della società (nel caso specifico, di diritto estero).
Tenuto conto di quanto prevede l'art. 1 co. 58 lett. d) della L. 190/2014, le prestazioni di servizi rese dal soggetto in regime forfetario nei confronti di un soggetto non residente (e non stabilito) in Italia non sono soggette ad IVA ex art. 7-ter del DPR 633/72. L'emissione della fattura resta comunque obbligatoria ai sensi dell'art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72, con l'annotazione che trattasi di "operazione non soggetta ad IVA".
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che può essere emessa una fattura analogica o elettronica, ovvero, a scelta dell'imprenditore, una fattura elettronica via SdI. In tale ultimo caso, l'Agenzia ritiene che non sia necessaria la presentazione del c.d. "esterometro", adempimento rispetto al quale, tuttavia, i soggetti in regime forfetario dovrebbero comunque risultare esonerati per le operazioni eseguite sino al 30.6.2022, come chiarito nella circ. 17.6.2019 n. 14. Gli obblighi di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (SdI) sono estesi ai soggetti in regime forfetario a decorrere dall'1.7.2022.
Esterometro in formato XML da luglio 2022 includendo i forfetari
Scritto da NPIl DL 36/2022, pubblicato il 30 aprile scorso sulla GU, ha esteso l'obbligo della fattura elettronica anche ai soggetti aderenti ai regimi di vantaggio (minimi e forfettari) a decorrere dal prossimo 1° luglio. L’estensione potrebbe avere conseguenze anche in relazione alle operazioni che i citati soggetti effettuano con controparti non stabilite in Italia.
Proprio dal 1° luglio 2022, infatti, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabilite nel territorio dello Stato (c.d. “esterometro”) non potrà più essere effettuata secondo le modalità attuali ma richiederà obbligatoriamente la trasmissione mediante il SdI, adottando il medesimo formato della fattura elettronica.
Da tale data entreranno in vigore le specifiche tecniche, le quali regolano le nuove modalità di trasmissione dei dati, disponendo, tra l’altro, che con riferimento alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti si utilizzino i codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19, già impiegati per l’integrazione dell’imposta nel reverse charge “esterno”.
Tuttavia, alla luce della descritta introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per tali soggetti, fermo il limite di ricavi o compensi pari a 25.000 euro annui, dovrà essere riconsiderata la validità dell’esonero dalla presentazione del c.d. “esterometro” via SdI per le operazioni da/verso controparti non stabilite in Italia.
Resterà, quindi, valida l’esclusione dall’adempimento per i soggetti non stabiliti che si siano identificati direttamente ai fini IVA in Italia o abbiano ivi nominato un rappresentante fiscale.
Per gli operatori in regime forfetario, particolare attenzione dovrà essere posta ai termini per trasmettere i dati via SdI relativi agli acquisti da soggetti non stabiliti, poiché l’invio deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Peraltro, per tutti gli acquisti in reverse charge, tali soggetti assumono la qualifica di debitori d’imposta e sono tenuti a emettere autofattura o a integrare la fattura ricevuta, al fine di versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Altro...
Il DL 36/2022, pubblicato il 30 aprile scorso sulla GU, ha esteso l'obbligo della fattura elettronica anche ai soggetti aderenti ai regimi di vantaggio (minimi e forfettari) a decorrere dal prossimo 1° luglio. Rimarranno esonerati i soggetti che hanno conseguito nel 2021 ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, fino a € 25.000. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'obbligo diventerà generalizzato per tutti i contribuenti.
La compilazione della fattura con il nuovo sistema potrà avvenire con gli strumenti messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, oppure con software acquistabili da produttori privati.
Per quanto concerne la procedura di generazione della fattura, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione:
- il portale “Fatture e Corrispettivi”, all’interno del quale è presente una specifica sezione (“Fatturazione elettronica e conservazione”), che consente di predisporre e trasmettere il file XML;
- la app “FatturAE”, utilizzabile mediante smartphone o tablet (in ambiente Android o iOS), in grado di creare e inviare la e-fattura;
- un software “stand alone” per pc, che permette la sola generazione del file XML; in tal caso la fattura dovrà essere trasmessa mediante pec, canali “SFTP”, “webservice”, o, ancora, avvalendosi dei servizi dell’Agenzia (effettuando l’upload del file XML sul portale “Fatture e Corrispettivi”).
Va sottolineato che l’emissione di fatture in formato elettronico comporterà, altresì, la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse.
L’obbligo di emissione di e-fatture via SdI, per i soggetti in regime forfetario o di vantaggio, al di sopra della soglia di ricavi o compensi pari a 25.000 euro anni, potrebbe rendere appetibile anche l’agevolazione che consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento (ai fini IVA e dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo) nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro.
Aliquota IVA del 10% se la mensa è pagata con il buono pasto
Scritto da NPSe il lavoratore paga al gestore della mensa aziendale l’intero pasto in contanti o utilizzando altri mezzi di pagamento equivalenti (come ad esempio la moneta elettronica), alla somministrazione di alimenti e bevande si applica l’aliquota IVA del 4%; qualora, invece, il pagamento avvenga in parte mediante buoni pasto, l’operazione sarà assoggettata ad aliquota pari al 10% per la quota riferibile alla corresponsione mediante ticket restaurant.
Queste le conclusioni cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 231 pubblicata ieri, 28 aprile 2022.
Il quesito sottoposto al vaglio dell’Amministrazione finanziaria concerne una società (Alfa) operante nel settore della ristorazione collettiva, che gestisce mense aziendali, la quale stipula contratti con datori di lavoro per la somministrazione di pasti al personale dipendente dei committenti o a suoi ospiti a prezzi prestabiliti. Alfa si impegna ad accettare in pagamento anche i buoni pasto emessi a favore dei lavoratori, sottoscrivendo altresì convenzioni con le società emittenti e fatturando a queste ultime la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti dei dipendenti nei locali della mensa aziendale.
Alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali e interaziendali si applica l’aliquota IVA del 4%, anche se eseguite sulla base di contratti di appalto o di convenzioni apposite. L’ art. 75 comma 3 della L. 413/91 stabilisce che l’agevolazione spetta anche qualora le stesse somministrazioni siano rese in forza di contratti “aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa, sempreché siano commesse da datori di lavoro”. Il legislatore ha così inteso “agevolare in senso ampio” l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché questa sia realizzata nel locale “mensa aziendale”.
Differente è il caso in cui detti servizi sostitutivi di mensa siano resi a mezzo dei buoni pasto. In base a quanto previsto, i ticket restaurant consentono al titolare di ricevere un “servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto” (comprensivo dell’IVA) e all’esercizio convenzionato di “provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.
In questa circostanza, ai fini IVA rileva la prestazione resa dalla mensa aziendale nei confronti del soggetto emittente i ticket restaurant, cui è applicabile l’aliquota IVA del 10%.
Da quanto premesso, discende che qualora il lavoratore paghi il pasto in parte in contanti (o con moneta elettronica) e per la restante quota con buoni pasto:
- sulla prima parte, per la quale si considera realizzato il momento impositivo, si applica l’aliquota IVA del 4%, che va scorporata dal prezzo,
- sulla seconda, pagata con ticket restaurant, l’operazione si intenderà effettuata all’atto della fatturazione dei corrispettivi nei confronti della società emittente con assoggettamento dell’operazione ad aliquota IVA del 10% e determinazione della base imponibile mediante applicazione delle percentuali di scorporo.
Con la pubblicazione in G.U. della legge di conversione del DL 17/2022 è confermata anche la proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni
Il 28 aprile 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il DL 17/2022 (c.d. DL “Energia”).
Anzitutto, il DL 17/2022 ha modificato la disciplina delle cessioni dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi”, prevedendo, per le comunicazioni trasmesse dal 1° maggio 2022, una quarta cessione a favore dei correntisti delle banche. Il termine entro cui trasmettere detta comunicazione relativamente alle spese sostenute nel 2021, inoltre, è prorogato al 15 ottobre 2022 anch’esso introdotto con la legge di conversione, per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.
Dal 2023, il credito d’imposta pubblicità del DL 50/2017 è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
Sempre in tema di agevolazioni, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi per l’acquisto del componente AdBlue viene esteso anche ai mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.
Inoltre, il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno volti a ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili spetta anche per la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.
Nessuna modifica, invece, per i crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore.
Inoltre, si prevede la proroga al 31 luglio 2022 della sospensione dei versamenti fiscali (ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, IVA e imposte sui redditi), previdenziali e assicurativi (compresi gli adempimenti), in favore di: federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Sono compresi nella sospensione anche i termini in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2022. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 agosto 2022 (in luogo del 30 maggio 2022), in unica soluzione o la prima rata.
Con la legge di conversione, poi, viene spostato dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022 il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2022.
Non accettare pagamenti tramite carte sarà sanzionato dal 30 giugno
Scritto da NPA decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si dovrebbe applicare nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”.
Questi soggetti avrebbero da tempo dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.
L’applicazione di tale sanzione è stata dunque ora anticipata alle condotte di mancata accettazione di pagamenti poste in essere dal 30 giugno 2022. Rispetto a tale previsione occorre anche considerare che, l’art. 2 comma 1 del DM 24 gennaio 2014, adottato in attuazione dell’art. 15 comma 5 del DL 179/2012, aveva stabilito che l’obbligo di accettare pagamenti elettronici si applicava a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro; tale previsione, in seguito al riferimento normativo “a qualsiasi importo” deve ritenersi abrogata.
Si precisa, altresì, che per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981. È espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/1981; istituto che consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.