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Con la conversione in legge del “Decreto Sostegni” il legislatore ha proceduto ad introdurre una serie di nuove misure, come riepilogato di seguito:
- proroga versamento IRAP: viene prorogato al 30/09/2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata per errata applicazione delle disposizioni previste dal Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato;
- compensazione dei crediti verso la P.A.: anche per il 2021 si applicano le disposizioni ex art. 12 del D.L. 145/2013 con riguardo ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31/10/2020;
- rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni: viene prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2020 ma solo per i beni non rivalutati nel 2020 e senza affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti fiscali;
- contributo a fondo perduto per le start-up: viene previsto, nella misura massima di € 1.000, ai titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva nel 2018 e iniziato l’attività nel 2019 ai quali non spetta il contributo previsto dall’art. 1 del decreto in esame in quanto la media del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% a quello del corrispondente ammontare del 2019; tuttavia, è richiesto il rispetto delle ulteriori condizioni e requisiti previsti dal citato art. 1;
- obbligo di segnalazione per i creditori pubblici qualificati: per l’Inps e l’agente della riscossione l’obbligo decorre dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice;
- rivalutazione beni settori alberghiero e termale: viene prevista anche con riguardo agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto d’azienda ai soggetti operanti in tali settori ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento;
- superbonus e Iva indetraibile: l’Iva indetraibile relativa alle spese rilevanti ai fini degli incentivi di cui all’art. 119 del DL Rilancio viene inclusa nel calcolo dell’ammontare ammesso al beneficio;
- raddoppio limite welfare aziendale: viene raddoppiato anche per il 2021 il limite di esenzione dall’Irpef per i beni ceduti e i servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti;
- esenzione dal versamento della 1° rata IMU 2021: viene previsto con riguardo agli immobili nei quali i soggetti passivi, destinatari del contributo a fondo perduto, esercitino le attività per le quali siano anche gestori;
- canoni di locazione non percepiti: la detassazione dei canoni non percepiti viene prevista per i canoni di locazione derivanti da contratti di locazione non percepiti a decorrere dall’1/01/2020;
- sostegno ai comuni nei comprensori sciistici: viene prevista, tra l’altro, una diversa ripartizione delle risorse dell’apposito fondo destinato alla concessione di contributi agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici;
- tariffa speciale canone RAI: viene previsto l’esonero dal versamento del canone per l’anno 2021 che viene esteso anche alle attività similari ivi previste svolte dagli enti del Terzo settore.
La principale modifica sul tema delle cause di esclusione all’accesso al regime forfettario riguarda il possesso di partecipazioni in Srl
Scritto da NPCompatibile la partecipazione in una Srl trasparente: dal 2019, il loro possesso diviene ostativo al ricorrere di entrambi i seguenti requisiti:
1) che il contribuente possieda il controllo della Srl;
2) che la Srl controllata eserciti “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” a quella del socio titolare di partita Iva che intende applicare il regime forfettario.
Di conseguenza, dal 2019, nella normativa e nei documenti di prassi, non si è più reperito alcun riferimento all’eventuale regime di trasparenza della Srl.
La disciplina delle partecipazioni societarie incompatibili con il regime forfettario ha formato oggetto di alcune modifiche introdotte dalla legge di Bilancio per il 2019. Prima di tali modifiche, relativamente alle quote detenute in società a responsabilità limitata, la legge di Stabilità per il 2015 – all’articolo 1, comma 57, lettera d – stabiliva che non potevano avvalersi del regime agevolato i soggetti che, contestualmente all’esercizio dell’attività, detenessero una partecipazione in una Srl di cui all’articolo 116 del Tuir, ossia in regime di trasparenza fiscale.
L’attuale formulazione della norma subordina l’incompatibilità della partecipazione detenuta in una Srl alla circostanza che la società stessa eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto che intende avvalersi del forfait. La nuova stesura si caratterizza per la soppressione del riferimento al regime di trasparenza fiscale di cui al citato articolo 116 del Tuir, denotando chiaramente l’intenzione del legislatore di non escludere dal regime coloro che, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste, detengano una partecipazione in una Srl trasparente.
Via libera definitivo al recepimento del pacchetto IVA e-commerce
Scritto da mca-associatiIl pacchetto IVA sull’e-commerce è stato adottato con l’obiettivo principale di semplificare gli obblighi IVA connessi al commercio elettronico transfrontaliero e di rendere più efficace la riscossione dell’imposta in tale settore.
Tra le novità più rilevanti si segnalano:
- l’abolizione delle attuali soglie di riferimento per l’applicazione dell’IVA sulle vendite a distanza intracomunitarie e l’introduzione di un’unica soglia a livello Ue, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale l’imposta si applica nello Stato di “destinazione”;
- l’estensione del regime speciale MOSS, che viene perciò ri-denominato One Stop Shop (OSS), alla generalità delle prestazioni di servizi B2C, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, consentendo ai fornitori di assolvere l’IVA in un solo Stato membro senza necessità di identificarsi nello Stato di “destinazione”;
- la previsione di un regime analogo (Import One Stop Shop) per le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi;
- la previsione di nuovi obblighi per le interfacce elettroniche che facilitano le vendite a distanza intracomunitarie di beni da parte di soggetti non Ue e le vendite a distanza di beni, importati da territori o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, al fine di coinvolgerle nella riscossione dell’imposta. Le novità troveranno applicazione dal 1° luglio 2021.
Credito d’imposta per il rafforzamento delle imprese con codice tributo “6942”
Scritto da mca-associatiL’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6942” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli investitori, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.
Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in una o più società, infatti, è riconosciuto un credito d’imposta del 20% dell’ammontare del conferimento medesimo. Inoltre, il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione.
Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il codice tributo “6942” istituito è denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020”.
Riapertura partita Iva: il 5% solo per un’attività nuova
Scritto da mca-associatiUn avvocato ha aperto la partita Iva nel 2015 in regime dei minimi e l’ha chiusa nel 2016 a seguito dell’inizio del percorso di specializzazione. Nel 2020 l’ha riaperta in regime forfettario: può fruire dell’aliquota ridotta del 5 per cento?
Nell’ambito del regime forfettario la possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni dev’essere valutata facendo riferimento alle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 65, della legge 190/2014. Tra queste, è richiesto che l’attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Infatti, è opportuno specificare che, in mancanza di chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria, è ragionevole ritenere che non sia possibile beneficiare nuovamente dell’aliquota agevolata laddove la medesima attività sia già stata esercitata negli anni precedenti, in quanto l’applicabilità delle agevolazioni è rivolta esclusivamente alle attività che integrano condizioni di “novità” rispetto a quelle svolte anteriormente.
Presupposti per la fruizione dei Contributi del DL Sostegni
Scritto da mca-associatiSotto il profilo dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto del DL Sostegni, il cui termine di presentazione delle istanze è fissato al 28 maggio, per le imprese in liquidazione vengono espressamente richiamati alcuni chiarimenti. La fruizione del contributo DL “Sostegni” è consentita ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID 19 (31 gennaio 2020), purché “non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai o aiuti per la ristrutturazione”.
Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato, il fatturato medio del 2020 dove tener conto di tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che l’impresa risulti in liquidazione.
Sempre in relazione all’ambito soggettivo, possono beneficiare del contributo anche i promotori finanziari.
Invece, la società che acquisisce lo status di società di partecipazione nel corso del 2020, non può fruire del contributo, a prescindere dalla formale approvazione del bilancio relativo a detto esercizio.
In merito ai requisiti per l’accesso, non rilevano i contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020, in quanto, a differenza dei contributi in conto esercizio “ordinari”, i contributi del DL Sostegni hanno la finalità di compensare i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia.
Il contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” nonché le agevolazioni di questa tipologia:
- non concorrano alla determinazione della soglia dei ricavi per l’accesso;
- non rilevino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio;
- non debbano essere inclusi tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali ai fini del calcolo dell’agevolazione.
I contributi a fondo perduto (“Sostegni” e precedenti a fronte della pandemia) non rilevano neppure ai fini della determinazione della soglia per il regime forfetario, né ai fini della verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.
Infine, il contributo integrativo alle casse di previdenza private (es. cassa di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti) addebitati in fattura al committente, costituiscono parte integrante della base imponibile IVA, pertanto dette somme risultano incluse nella nozione di fatturato.
Diversamente, queste somme non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al contributo, non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.
Decreto esonero contributivo dei lavoratori autonomi e dei professionisti
Scritto da NPL’obiettivo è di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo l’istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 2.500 milioni di euro, destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, dovuti dai:
- lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS: l’esonero in argomento riguarderebbe gli iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti, Gestione INPS agricoli autonomi, nonché i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza: rientrano i professionisti iscritti alle casse di previdenza, a titolo di esempio: consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, ecc.
L’esonero è subordinato al possesso di precisi requisiti reddituali e di riduzione del fatturato. La misura è fruibile dai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
L’esonero è stato esteso anche nei confronti di medici, infermieri e altri professionisti, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
Tenuto conto del dettato normativo, la misura potrà essere operativa solo dopo l’emanazione di uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che definiscono criteri e modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
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Le imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 e iniziato l’attività nel 2019 - Riconoscimento di un contributo di 1.000 euro.
Nell’ambito del maxiemendamento del DL Sostegni, per l’anno 2021, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a 1.000 euro alle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 ma hanno iniziato l’attività nel 2019, soggetti finora esclusi dai contributi.
In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019 in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
La norma dispone inoltre che Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Viene inoltre previsto che il contributo di 1.000 euro sia riconosciuto purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dall’art. 1 del DL 41/2021 (es. ricavi non superiori a 10 milioni di euro).
In merito all’accesso a tale contributo, occorrerà attendere un decreto ministeriale. Viene infatti previsto che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di tali disposizioni, anche ai fini del rispetto del limite di spesa (fissato in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021).
Commercio Elettronico – Regimi Iva “OSS” e “IOSS” con registrazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Scritto da mca-associatiDal 1° aprile è possibile registrarsi ai nuovi regimi opzionali denominati “One Stop Shop” e “Import One Stop Shop” sul sito dell’agenzia delle entrate per la trasmissione dei dati delle operazioni di commercio elettronico.
L’entrata in vigore dei regimi OSS/IOSS, posticipata al 1° luglio 2021, introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Dal 1° luglio 2021 l'IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell'UE indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.
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Non è imponibile IRPEF il rimborso spese al lavoratore in smart working
Scritto da NPL’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2021, ha chiarito che le somme erogate a titolo di rimborso spese in favore dei dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa in modalità agile devono essere escluse da imposizione in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente.
Il quesito è stato formulato da una società intenzionata a sottoscrivere un accordo sindacale di secondo livello o aziendale volto a regolare il trattamento economico e normativo dei propri dipendenti e di quelli appartenenti al medesimo gruppo, concedendo una somma a titolo di rimborso spese finalizzato a tenerli indenni dalle spese che dovranno sostenere per ragioni lavorative quando lavoreranno in smart working presso la propria abitazione.
Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro pertanto, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.
Tuttavia, è stato affermato che possono essere esclusi da imposizione i rimborsi di spese, di competenza del datore di lavoro ma anticipate dal dipendente per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore.
I costi sostenuti dal lavoratore nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili e le somme erogate a tale titolo dalla società non sono imponibili ai fini IRPEF.
Altro...
Solitamente, la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% per ciascuno dei genitori. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
Se il genitore con reddito più elevato ha un reddito professionale assoggettato a imposta sostitutiva forfettaria mentre l’altro ha un reddito più basso, ma assoggettato a Irpef, può quest’ultimo beneficiare della detrazione al 100% oppure gli spetta la detrazione al 50%, perdendo così l’altra metà?
Il criterio generale per cui l’attribuzione della detrazione per carichi di famiglia nella misura del 100% può essere riconosciuta soltanto al genitore con un reddito più alto si applica anche nel caso in cui il confronto avviene tra genitori di cui uno è titolare di reddito professionale assoggettato a imposta sostitutiva.
Stando all’impostazione interpretativa dell’amministrazione finanziaria, il genitore con un reddito soggetto a tassazione ordinaria inferiore a quello dell’altro in regime forfettario (privato della possibilità di conseguire il beneficio fiscale se non possiede altri redditi) può detrarre soltanto il 50% per il familiare a carico e non, previo accordo, l’intera misura.
Libri sociali della società cessata da depositare al Registro delle imprese
Scritto da NPLa prassi di consentire la conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente è incompatibile con il vigente quadro normativo. In merito si è anche espresso il MISE il 13 aprile 2021 n. 0106345,
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell’attivo o il deposito dei libri sociali, questi ultimi devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del Registro delle imprese, dove chiunque può esaminarli, anticipando le spese.
Trattandosi di un adempimento da effettuare durante la fase di liquidazione, esso ricade sui liquidatori, ovvero sui soggetti che curano tale fase.
Secondo la dottrina anche le scritture contabili, dovrebbero essere conservate dai liquidatori, in assenza di una espressa disposizione statutaria o di una delibera assembleare che indichi un terzo incaricato.
Non è previsto un termine preciso entro il quale portare a compimento l’adempimento prescritto, ma si tende a ritenere che l’obbligo del deposito sorga nel momento in cui siano completate le operazioni connesse alla fase finale della liquidazione.
L’ampiezza di tale diritto di informativa, è esteso a “chiunque” vi abbia interesse e alla sola condizione che ne anticipi i costi.
Dal 2014, il MISE ribadisce l’illegittimità della prassi di conservare i libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente.
Nel modulo XX - Note, al momento della cancellazione, viene espressamente richiesto che le società di capitali dichiarino gli estremi del deposito dei libri sociali presso l’ufficio del Registro delle imprese. È rimesso all’ufficio del Registro delle imprese il compito di indicare le modalità pratiche per l’effettuazione del deposito dei libri in parola.
Secondo la normativa in vigore, dovrebbero essere estremamente limitate le ipotesi di mancato deposito dei libri sociali, dal momento che il Conservatore del Registro delle imprese potrebbe, nello svolgimento dell’indagine relativa alla regolarità formale del procedimento liquidativo, rigettare l’istanza di cancellazione in assenza del prescritto adempimento.
Restano situazioni ancora legate alla prassi precedentemente in uso, e connotate dalla conservazione dei libri sociali di società cessate in luoghi e presso soggetti diversi dall’ufficio del Registro delle imprese.
Tuttavia, rispetto ad esse resta fermo il diritto di chiunque di accedere ai libri in questione presso il soggetto risultante dalla visura camerale, secondo modalità da concordarsi, ma tali per cui non costituiscano un ostacolo all’esplicazione di un diritto espressamente previsto da una norma di legge.
Il DL “Sostegni”, approvato il 19 marzo 2021, prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.
Per sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Si tratta di una misura di carattere generale, non sono previsti specifici codici ATECO, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza.
Possono beneficiare dell’agevolazione, anche i soggetti che abbiano ricavi o non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
CALO DEL FATTURATO E MISURA DEL BENEFICIO
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (il requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019).
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
L’importo del contributo non può essere superiore i 150.000 euro.
È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, può essere riconosciuto, a scelta del beneficiario, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
ISTANZA IN VIA TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. I pagamenti dovrebbero iniziare dall’8 aprile, per chi avrà presentato la domanda.
Per informazioni contattaci a info@mca-associati.com
Il Regime Forfettario prevede un’agevolazione contributiva, pari ad una riduzione del 35% dei contributi dovuti, per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti INPS.
L’applicazione del Regime Forfettario consente notevoli semplificazioni, sia fiscali che contributive.
In questo specifico caso, sono oggetto di agevolazione soltanto i contributi dovuti alla gestione previdenziale IVS artigiani e commercianti INPS. La riduzione riguarda il soggetto dotato di Partita Iva che esercita Attività d’impresa o di tipo artigianale, in merito sia ai:
- Contributi dovuti in misura fissa, determinati sul reddito minimo di 15.000€;
- Contributi dovuti in forma variabile (calcolati sulla quota del reddito eccedente il minimale).
In breve, se si è soggetti tenuti all’iscrizione in Camera di Commercio, quindi un imprenditore, piccolo imprenditore, Artigiano o Commerciante si ha il diritto ad ottenere l’agevolazione previdenziale.
Sono esclusi da tale agevolazione i soggetti che detengono partecipazioni in SRL in regime di “trasparenza fiscale”.
È importante precisare che questo tipo di agevolazione non è obbligatoria ma facoltativa ed opzionale. Infatti, la scelta dell’opzione deve essere attentamente valuta da ogni soggetto.
La comunicazione per la riduzione dei contributi INPS per le Partite IVA aderenti al regime forfettario e iscritti alla gestione IVS Artigiani e Commercianti INPS, deve essere ripetuta ogni anno. La compilazione e l’invio del modulo per la richiesta della riduzione contributiva del 35% va fatta entro il 28 febbraio di ogni anno compilando la modulistica apposita presente nel proprio cassetto previdenziale dell’INPS.
Esclusione dei professionisti
Rimane tutto invariato, invece, per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private. Nessuna agevolazione è prevista neppure per gli iscritti alla gestione separata INPS. Per questi soggetti l’importo contributivo è calcolato in base al reddito imponibile ai fini fiscali. Su tale reddito è applicata specifica percentuale di contribuzione previdenziale.