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Il divieto di emissione di e-fattura mediante SdI è valido, per il momento, solo sino a fine anno

Non possono emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio nel 2019, 2020 e 2021:

- i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema;

- i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

Tale divieto si era reso necessario in conseguenza dei rilievi sollevati dal Garante per la protezione dei dati personali, che aveva sottolineato come le “maggiori criticità rilevate in ordine all’obbligo di fatturazione elettronica, si riscontrano in relazione alle fatture relative a prestazioni sanitarie o emesse da esercenti la professione forense”; si tratta, di documenti “che comportano il trattamento di dati sulla salute e relativi a condanne penali e reati”.

Benché allo stato attuale (nonostante si sia giunti ormai in prossimità della fine dell’anno) non sia ancora possibile conoscere se siano previste ulteriori proroghe del divieto, scorrendo la citata proposta della Commissione Ue 2021/0357 si comprende come un’estensione dell’ambito applicativo della fatturazione elettronica – nella specie si fa riferimento ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese, ma il principio potrebbe essere valido anche con riferimento alle prestazioni sanitarie – consentirebbe all’Amministrazione finanziaria di disporre di un “quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi”. Quadro che si arricchirà, dal 2022, per effetto delle nuove disposizioni in tema di esterometro.

Se, dunque, dal prossimo anno l’Amministrazione finanziaria sarà in grado di individuare specifiche modalità per l’emissione delle e-fatture tramite SdI da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, atte a garantire la tutela del trattamento dei dati sulla salute, è ragionevole ipotizzare che non venga proposta un’ulteriore proroga del divieto di fatturazione elettronica.

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Le principali regole di fatturazione che i soggetti in regime forfettario devono osservare quando effettuano operazioni estere.

La corretta fatturazione di queste operazioni estere è importante e l’eventuale errata annotazione in fattura dei riferimenti riguardanti la disciplina Iva, porta a importanti sanzioni.

 
Cessione di beni in ambito UE in regime forfettario – nei confronti di privati e altri operatori economici

Il soggetto che aderisce al regime forfettario ed effettua la cessione di un bene verso un soggetto passivo Iva comunitario, la cessione è considerata alla stregua di una “cessione interna”. Per questo non deve essere applicata l’Iva e non deve essere indicata nei modelli Intrastat.

 
Acquisto di beni in ambito UE in regime forfettario

Per questo tipo di operazione bisogna tenere in considerazione i seguenti limiti:

  • Se nel corso dell’anno precedente non è stata superata la soglia di € 10.000 di acquisti, e
  • Se la stessa soglia non è superata nell’anno corrente

Se entrambe le condizioni si verificano, gli acquisti dei soggetti che applicano il Regime Forfettario, non sono considerati acquisti intracomunitari e sono equiparati agli acquisti interni.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’Iva, il fornitore estero (UE o extra-UE), emetterà la propria fattura addebitando l’Iva del proprio Paese.

Nel caso in cui, invece, si superi la soglia di € 10.000 di acquisti l’operazione estera viene considerata come acquisto intracomunitario. In questo caso è necessario procedere all’integrazione della fattura ricevuta, applicandovi l’Iva con il meccanismo del Reverse Charge. Non è necessaria la presentazione del modello Intrastat.

 
Importazioni ed Esportazioni ambito exra-ue: beni
  • Importazione di beni – Il contribuente in regime forfettario procede al versamento dell’Iva in dogana al momento dell’importazione dei beni dall’estero;
  • Esportazione di beni – Il contribuente in regime forfettario che procede all’esportazione di beni non deve addebitare l’imposta in fattura.
 
Prestazioni di servizi in ambito UE ed Extra-UE

Nel caso in cui un contribuente in Regime Forfettario riceva una prestazione di servizi da parte di un soggetto prestatore avente sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea, dovrà procedere ad integrare la fattura ricevuta, se il prestatore è soggetto passivo dell’unione europea. Oppure ad autofatturazione, se si tratta di un prestatore di servizi extra-UE.

Nel caso in cui un contribuente in regime forfettario effettui una prestazione di servizi nei confronti di un committente avente sede in uno dei Paesi dell’unione europea dovrà rilasciare una fattura senza addebito di IVA.

Nella fattura riporterà la dicitura “reverse charge”, o “inversione contabile”. In questo caso deve essere presentato l’elenco Intrastat relativo alla prestazione di servizi effettuata.

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