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Fermo restando l’incremento della misura percentuale della maggiorazione delle spese di ricerca e sviluppo, pari al 110% (rispetto all’originario 90%), sono ora agevolabili anche i costi di ricerca e sviluppo relativi a software coperti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli.

Sono esclusi dai beni immateriali oggetto dell’agevolazione i marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. “know-how”).

Altra novità riguarda “un meccanismo di recapture, su base ottennale, che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale”. Qualora le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d’imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolate, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Inoltre, invece di disporre l’abrogazione delle norme relative al previgente regime di Patent box, il novellato comma 10 dell’art. 6 del DL 146/2021 dispone che: “con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta non sono più esercitabili le opzioni previste dall’articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito (…)”.

Ossia, dal periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”) non è più possibile esercitare le opzioni per il Patent box e per il regime di “autodeterminazione”.

Restano valide le opzioni Patent box relative al periodo d’imposta 2020 (quinquennio 2020-2024), mentre non lo sono quelle relative al periodo d’imposta 2021 (quinquennio 2021-2025).

I soggetti che abbiano esercitato o esercitino opzioni Patent box afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 146/2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento. Sono tuttavia esclusi da tale previsione coloro che abbiano presentato istanza di ruling, ovvero istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate a conclusione di tali procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di “autodeterminazione”.

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