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Le modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, non riguardano i soggetti passivi non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

In termini generali, l’adempimento attiene alle sole operazioni nei confronti di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia, come dispone l’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
A prescindere dalle nuove modalità operative (via Sistema di Interscambio) e dai nuovi termini previsti per la comunicazione, non rientra negli obblighi in esame una cessione o prestazione, nei confronti di un soggetto non stabilito, realizzata da un soggetto passivo che a sua volta non è stabilito nel territorio dello Stato.

È da ritenersi ancora valida la prassi amministrativa che esonera dalla trasmissione dei dati i soggetti passivi non residenti e non stabiliti in Italia, muniti di identificazione diretta ai fini IVA in Italia o che abbiano ivi nominato un rappresentante fiscale.

Peraltro, le operazioni effettuate dai soggetti non stabiliti in Italia continuerebbero, anche dopo il 31 gennaio 2021, a non dover essere documentate nemmeno mediante fattura elettronica via Sistema di Interscambio.
La proposta presentata dalla Commissione europea per il rinnovo allo Stato italiano della misura di deroga alla direttiva 2006/112/Ce, riguardo agli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2021, non contempla l’inclusione dei soggetti non stabiliti, diversamente da quanto prospettato per i soggetti in regime di franchigia ossia in regime forfetario.

A questo riguardo, vi sarebbe poi da comprendere se per i soggetti “forfetari” o in regime “di vantaggio” permanga comunque l’esclusione dagli obblighi connessi all’invio dei dati del c.d. “esterometro” o se, viceversa, anche tale esonero decada con la prefigurata introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica.

Un ulteriore aspetto di interesse attinente le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 con controparti non stabilite in Italia concerne il caso in cui il soggetto cessionario o committente sia in possesso della qualifica di esportatore abituale.
La prassi amministrativa ha confermato che possono assumere l’anzidetta qualifica, previa maturazione del plafond, anche i soggetti passivi identificati in Italia direttamente o mediante nomina di un rappresentante fiscale.

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