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Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP del credito stesso, non porti al superamento del costo sostenuto.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, ha affermato che l’agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.
Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative.

I costi relativi agli investimenti ammissibili al credito d’imposta non risultino coperti oltre il limite massimo, rappresentato dal 100% del loro ammontare:

 

  1. in primo luogo, è necessario individuare i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili a entrambe le discipline agevolative e assumere, quali costi rilevanti ai fini del credito d’imposta, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati;
  2. occorre quindi calcolare il credito di imposta teoricamente spettante e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito.

 

Martedì, 17 Agosto 2021 08:37

Proroga dei versamenti al 15 settembre ad ampio raggio

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Sono infatti prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

La proroga si estende anche ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (ad esempio, i contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, l’IVA per adeguamento agli ISA, il diritto camerale ecc.).

L’Agenzia delle Entrate conferma che la proroga riguarda i soggetti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, pari a 5.164.569 euro.

Inoltre, ricorrendo tali condizioni, la proroga si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:
- applicano il regime forfetario ;
- applicano il regime di vantaggio (c.d. “contribuenti minimi”);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Resta, invece, ferma la possibilità di beneficiare del versamento rateale.

I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario. In questo caso, si conferma che il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.

Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.
Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.
In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

Qualora, invece, entro il termine del 15 settembre 2021, si effettuino più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:
- in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
- in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 124, con cui fornisce indicazioni sull’ambito applicativo delle norme in relazione all’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

Viene precisato che gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva al 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione per la quale richiedono l’esonero alla data del 1° gennaio 2021 (sono in ogni caso destinatari dell’esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione).

Inoltre, l’esonero non spetta nei mesi in cui i periodi di attività autonoma – che dà titolo all’esonero – coincidano con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica; l’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile verrà, in tal caso, riproporzionato.

I contribuenti che possiedano i requisiti per fruire dell’esonero e intendano presentare la relativa istanza potranno omettere il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente al 6 agosto 2021, data di pubblicazione della circolare. Tuttavia, in caso di esito negativo dell’istanza, saranno dovute le sanzioni civili sulla contribuzione omessa dalle rispettive date di scadenza di versamento. In caso, invece, di avvenuto versamento della contribuzione oggetto di esonero, per gli importi versati potrà essere domandata entro il 31 dicembre 2021 la compensazione o il rimborso.

L’INPS comunicherà, per il tramite del cassetto previdenziale, gli esiti dei propri accertamenti nonché l’importo massimo.

Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato dovesse eccedere l’importo dell’esonero, il contribuente dovrà pagare la differenza contributiva entro 30 giorni dalla comunicazione stessa, senza essere soggetto a sanzioni civili e interessi; ciò vale anche nel caso in cui avvenga una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero in caso di cessazioni di attività o di lavoratori attivi aventi decorrenza successiva al 30 settembre 2021 o comunicate successivamente a tale data.

I contributi oggetto di esonero andranno dichiarati dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e dagli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO degli artigiani ed esercenti attività commerciali nel quadro RRsezioni I e II, della dichiarazione dei redditi persone fisiche.

È stato introdotto l’assegno temporaneo (c.d. assegno “ponte”) per sostenere le famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.
Quest’ultimo, destinato a diventare operativo a partire dal 2022, determinerà la graduale soppressione delle misure indicate della L. 46/2021, tra le quali rientrano l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il bonus bebè, il premio alla nascita e gli assegni per il nucleo familiare; l’assegno ponte, operativo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, coesiste invece con le citate misure e spetterà alle categorie di lavoratori privi dei requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare attualmente in vigore.

Restano quindi fermi i requisiti di accesso alla misura, secondo cui l’assegno spetta ai nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio minore di 18 anni, che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare e che siano in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui.

Il soggetto richiedente deve inoltre essere congiuntamente in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Ue, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Ue in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia e, come detto, almeno un figlio a carico sino al compimento del 18° anno d’età. Il richiedente deve essere residente e convivente con il minore, pertanto, il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune al momento della domanda;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

L’assegno viene corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore secondo le modalità indicate dall’INPS e il suo importo varia in relazione alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE e al numero di figli (fino a un importo massimo di 217,80 euro), con una maggiorazione del 30% dell’importo unitario dell’assegno se nel nucleo sono presenti più di due figli, e di 50 euro per ciascun figlio minore affetto da disabilità.

L’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente o, in assenza dei genitori, che l’assegno sia erogato a chi esercita la responsabilità genitoriale.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario, mentre a fronte di un affidamento congiunto o condiviso la misura, sempre in mancanza di accordo, sarà ripartito in pari misura tra i genitori.

Ambito soggettivo
L'esonero trova applicazione nei confronti di:
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato);
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
- medici, infermieri e altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
 

Requisiti
I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all'INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti di previdenza, devono possedere i seguenti requisiti:
- calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000,00 euro;
- non essere titolari né di contratto di lavoro subordinato (escluso quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), né di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità, o altro emolumento avente le medesime finalità.
Non sono tenuti a rispettare il requisito reddituale e quello del calo del fatturato o dei corrispettivi i soggetti che avviano l'attività nel corso del 2020.
La fruizione è subordinata:
- al possesso della regolarità contributiva;
- ai limiti e alle condizioni della Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final (e successive modifiche) recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
 

Contribuzione oggetto di esonero
L'esonero viene riconosciuto nella misura massima di 3.000,00 euro sulla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il prossimo 31.12.2021.
Nello specifico:
- per gli artigiani e i commercianti, l'esonero si applica solo sui contributi fissi;
- per i lavoratori iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, non obbligati al contributo minimale, nonché per i professionisti della Gestione separata INPS, l'esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31.12.2021;
- per i professionisti iscritti agli enti di previdenza l'esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31.12.2021.
Non rientrano nell'esonero il contributo integrativo e i premi INAIL.

Domanda
L'esonero è richiesto dall'interessato ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza, secondo lo schema che sarà predisposto dall'INPS o dalla specifica Cassa.
I termini di decadenza indicati sono:
- 30.9.2021, per i lavoratori e professionisti iscritti all'INPS;
- 31.10.2021, per i professionisti ordinistici.

Concessione dell'esonero
Sono previste due distinte modalità di concessione dell'esonero, nello specifico:
- l'INPS riconosce l'agevolazione e comunica l'esito al soggetto interessato tramite il cassetto bidirezionale;
- gli Enti riconosceranno l'esonero solo dopo l'emanazione di un apposito decreto da parte del Ministero del Lavoro.

Tale credito può essere trasferito all’interno del consolidato fiscale senza limiti di importo

Sono cumulabili, in relazione ai medesimi investimenti, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e i contributi maturati nell’ambito dei contratti di sviluppo, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

Per le imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia è riconosciuto uno specifico credito d’imposta.
Tale credito di imposta è stato “potenziato”, prevedendo, tra l’altro un ampliamento dell’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione con riferimento agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, con possibilità di estensione fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In merito alla possibilità di fruire cumulativamente, a fronte dei medesimi costi, dei crediti d’imposta sopra citati e di altri contributi concessi ai sensi di altre discipline agevolative, l’Agenzia delle Entrate osserva che:
- il credito d’imposta in argomento non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’IRAP;
- il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP non porti al superamento del costo sostenuto.

Ne consegue che ciascuno dei predetti crediti d’imposta, maturati a fronte del sostenimento dei medesimi costi ammissibili, è cumulabile con altre agevolazioni, ancorché nel rispetto del limite costituito dal “costo sostenuto” per l’acquisto del bene agevolabile.
In sostanza, il vantaggio fiscale ottenuto non deve essere superiore al costo sostenuto, il quale deve essere individuato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni, compresa quella costituita dal risparmio d’imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

Ai fini della determinazione del limite di cumulabilità, nel calcolo dell’importo complessivo delle agevolazioni fruite rientrano quindi:
- sia il “contributo a fondo perduto” ricevuto;
- che il “finanziamento a tasso agevolato”, in quanto costituisce una delle diverse forme di agevolazione concedibili, nei limiti delle “intensità massime di aiuto”.

Mercoledì, 28 Luglio 2021 07:56

Il decreto Sostegni-bis è legge

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Dalla proroga dei versamenti per ISA, minimi e forfetari alle modifiche ai crediti d’imposta sono molte le novità introdotte con la conversione

Diviene definitiva l’ulteriore proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazione, dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dagli ISA, compresi i minimi e i forfetari. Viene così superata la proroga al 20 luglio 2021 senza la maggiorazione dello 0,4%. Poiché la proroga al 15 settembre inserita nel DL 73/2021 riguarda i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, l’ulteriore differimento riguarda anche i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno.

Di seguito vengono elencate le principali novità del DL 73/2021 convertito con il riferimento normativo.

  1. Riproposizione dei contributi a fondo perduto e precisazione delle modalità di determinazione dell’ammontare dell’agevolazione - Art. 1, commi 30-bis, 30-ter e 30-quater
  2. Istituzione di un contributo a fondo perduto per enti non commerciali, religioni riconosciuti e ONLUS che prestano servizi socio-sanitari e assistenziali - Art. 1-quater
  3. Ulteriore proroga delle rate da rottamazione dei ruoli e di quelle relative al saldo e stralcio degli omessi pagamenti scadute nel 2020 e 2021 - Art. 1-sexies
  4. Nuova possibilità di accesso al bonus locazioni nella misura del 60%, 30%, per i primi 5 mesi del 2021, con ampliamento della platea dei beneficiari (limite dei ricavi triplicato e nuovo calcolo del calo del fatturato) e nuova misura del credito “ridotto” (40% e 60%) per i dettaglianti con ricavi superiori a 15 milioni di euro - Art. 4 del DL 73/2021
  5. Specificazione dell’oggetto della ricontrattazione del canone di locazione commerciale, che deve riguardare un periodo massimo di 5 mesi nel 2021 e definizione delle condizioni (anche di fatturato) per l’accesso all’agevolazione - Art. 4-bis
  6. Esenzione dal versamento dell’IMU per il 2021 per le persone fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità - Art. 4-ter
  7. Proroga dei versamenti al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione per i contribuenti con ISA, minimi e forfetari - Art. 9-ter
  8. Modifica delle decorrenze dei decreti attuativi della Riforma dello sport e della domanda per l’iscrizione al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche - Art. 10 commi 13-quater e 13-quinquies
  9. Istituzione di un contributo a fondo perduto per ASD e SSD che gestiscono impianti natatori - Art. 10-bis
  10. Precisazioni sugli strumenti che possono usufruire dei crediti d’imposta sulle commissioni bancarie e per l’acquisto o noleggio di POS - Art. 11-bis commi 10 e 12
  11. Nuovi termini iniziali per l’emissione delle note di variazione IVA in diminuzione, nel caso di mancato pagamento, qualora il debitore sia assoggettato a una procedura concorsuale   Art. 18
  12. Modifiche al TUB sulla disciplina delle banche popolari, riguardo alla morte del socio e alla partecipazione come soci finanziatori - Art. 23-bis e art. 23-ter
  13. Introduzione della possibilità, per gli accordi collettivi, di introdurre nuove causali per i contratti a tempo determinato – Art. 41-bis
  14. Introduzione di nuovi crediti d’imposta, tra cui quello per le imprese che sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti – Art. 48 -bis
  15. Incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti - Art. 73-quinquies

 

In seguito alle questioni più rilevanti emerse dall’applicazione delle nuove norme IVA sul commercio elettronico operative dal 1° luglio scorso, con particolare riferimento alla disciplina delle vendite a distanza intra-Ue e ai regimi speciali OSS e IOSS, tra i temi oggetto di riflessione vi è il corretto inquadramento, nel sistema IVA, delle vendite a distanza dichiarate mediante il meccanismo dello sportello unico.
Le vendite a distanza “sopra soglia” sono qualificate come cessioni non imponibili ai fini IVA, lasciando invariato il disallineamento, già presente nel precedente impianto normativo, tra la disciplina nazionale e quella unionale, la quale considera tali operazioni come cessioni interne allo Stato di destinazione dei beni e non rilevanti nello Stato di partenza.

L’applicazione del regime di non imponibilità IVA per tali vendite solleva alcuni dubbi, in primis, sotto il profilo della fatturazione. Ad esempio, qualora il cedente sia iscritto all’OSS in Italia e intenda rilasciare la fattura su richiesta del cliente, non è chiaro come tale documento debba essere emesso, posto che, da un lato, la fattura dovrebbe rispettare le regole previste in ambito nazionale, dall’altro dovrebbe evidenziare l’imposta dovuta secondo l’aliquota applicabile nello Stato membro di destinazione dei beni.
La qualificazione duplice di tale operazione pone dubbi, di conseguenza, anche sotto il profilo della determinazione del volume d’affari, del plafond IVA e della presentazione degli INTRASTAT.

Non risulta chiaro, inoltre, se le vendite a distanza dichiarate tramite l’OSS debbano confluire nell’esterometro. Infatti, i chiarimenti precedenti in materia porterebbero a includere nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere tutte le operazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti in Italia, comprese le vendite a distanza intra-Ue, ma una soluzione di questo genere parrebbe in contrasto con la volontà di semplificazione sottesa all’introduzione del regime del One Stop Shop.
Peraltro, qualora il cedente intendesse emettere una fattura elettronica per evitare l’adempimento, si porrebbe il dubbio sul corretto “codice natura” da utilizzare.

Un’altra tematica particolarmente rilevante riguarda l’applicazione delle norme sulle operazioni triangolari nell’ipotesi delle vendite a distanza transfrontaliere, ossia ad operazioni in ambito B2C (si pensi all’ipotesi del fornitore registrato all’OSS in Italia che incarica un altro soggetto passivo IVA italiano di trasportare i beni all’acquirente finale, privato consumatore Ue).

L’adozione delle norme di recepimento sui c.d. “quick fixes” potrebbe portare a ulteriori chiarimenti e aperture sull’applicazione delle regole in tema di triangolazioni. La materia, tuttavia, sembra richiedere opportune riflessioni.

Fra le numerose tematiche sollevata dagli operatori si segnalano, infine, quelle riguardanti la gestione dei resi, nonché la qualificazione delle vendite a distanza effettuate nei confronti di soggetti passivi in regime delle piccole imprese e privi di partita IVA o nei confronti di soggetti IVA non iscritti al VIES.

L’Agenzia delle Entrate si è riservata di approfondire le questioni poste alla sua attenzione al fine di fornire, prossimamente, soluzioni adeguate, sottolineando, però, come queste dovranno tenere conto dello spirito delle norme introdotte a livello unionale.

Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo complessivo delle risorse

Nel Ddl. di conversione del DL “Sostegni-bis”, sono stati introdotti alcuni nuovi crediti d’imposta. Il credito d’imposta per le attività di formazione professionale di alto livello ed è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti “solari”).
Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo complessivo delle risorse pari a 5 milioni di euro per il 2021.

Sono agevolabili le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione:

  • attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero;
  • negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0” (quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali).

Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello.
Sempre in tema di formazione viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese (in precedenza era invece riconosciuto ai soggetti pubblici e privati) che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino al 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all’80% per le grandi imprese dell’importo delle donazioni effettuate fino all’importo massimo di 100.000 euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Possono beneficiare del contributo "alternativo" o contributo per le attività stagionali  i soggetti:
- che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.
Requisito del calo del fatturato
Il contributo a fondo perduto per le attività stagionali, alternativo a quello automatico, spetta a condizione, tra l'altro, che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1.4.2019 al 31.3.2020.
Pertanto, per essere ammessi a richiedere il contributo Sostegni-bis per attività stagionali, tutti i soggetti IVA devono possedere il suddetto requisito del calo minimo del fatturato.
Importo minimo del contributo spettante - Esclusione
Non è previsto un importo minimo spettante.
Modalità e termini di presentazione dell'istanza
L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario, in via telematica:
- dal 5.7.2021 al 2.9.2021, mediante il servizio web disponibile nel portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate
- dal 7.7.2021 al 2.9.2021 attraverso l'applicativo "Desktop telematico".
I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l'istanza devono preventivamente aver presentato la comunicazione di liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre dell'anno 2021.
Aiuti di Stato
Oltre ai dati generali e a quelli legati ai requisiti richiesti, nell'istanza deve essere compilata un'apposita sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o per la sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.
Qualora con il contributo "alternativo" attività stagionali richiesto nell'istanza il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato, occorre indicare nell'apposita sezione il minor importo richiesto per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.
Il soggetto richiedente inoltre:
- deve compilare nel quadro A l'elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l'ha ricevuto;
- qualora faccia parte di un'impresa unica, deve indicare nel quadro B l'elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell'impresa unica.
Erogazione del contributo
L'Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:
- sulla base delle informazioni contenute nell'istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro "Minor importo richiesto" a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso, diminuito dell'importo del contributo "automatico";
- mediante la modalità scelta nell'istanza, vale a dire con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all'IBAN indicato nell'istanza o sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

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