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Sabato, 23 Aprile 2022 15:51

Criptovalute, in Senato la riforma fiscale

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L’Italia muove il primo passo per la regolamentazione degli aspetti (anche) fiscali connessi all’ecosistema delle cripto-attività, per ora limitandosi al mondo delle valute virtuali.

Il disegno di legge è composto da due soli articoli, il primo dei quali mira a fornire una definizione unitaria delle valute virtuali e a regolare alcuni aspetti della disciplina antiriciclaggio; il secondo, invece, ne definisce la disciplina fiscale.

Sotto il primo profilo, si stabilisce che la valuta virtuale consiste in una rappresentazione di valore digitale non emessa, né garantita, da una banca centrale, priva dello status giuridico di valuta o moneta, ma accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e suscettibile di essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

La valuta virtuale è infatti una forma di “unità matematica”, da intendersi quale unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma.

Sul piano fiscale, l’intervento coinvolge le imposte sui redditi, l’IVAFE e gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Le integrazioni e le modifiche che coinvolgono il comparto delle imposte dirette riguardano gli artt. 44, 67 e 68 del TUIR.

Sono particolarmente incisive le disposizioni in materia di redditi diversi di natura finanziaria. Esse partono da un principio base secondo cui il presupposto impositivo non è il “prelievo”, come avviene invece per le valute estere, quanto piuttosto la conversione delle valute virtuali in euro o in valute estere; al contrario, rimarrebbero estranee alla tassazione gli scambi tra valute virtuali (crypto-to-crypto), diversamente da quanto avviene in più ordinamenti esteri.

Comune al regime fiscale dei prelievi (ma, a un’analisi sommaria, solo sotto questo aspetto) è la previsione per cui la tassazione (in presenza dei presupposti di cui sopra) è tale solo se la consistenza complessiva delle valute virtuali sia superiore al controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi.

Per la valorizzazione delle plusvalenze si permetterebbe di utilizzare, in assenza di apposita documentazione circa il costo di acquisto, il cambio utilizzato nell’ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in sua mancanza, il cambio rilevato all’inizio del periodo d’imposta “da documentazione raccolta a cura del contribuente”.

Occorrerà poi valutare, nell’iter parlamentare, come tale principio si coordini con le modifiche prospettate all’art. 68 del TUIR, per cui il costo o valore di acquisto deve risultare da documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di wallet, e per cui (come per le cessioni di metalli preziosi) in assenza della documentazione del costo d’acquisto si considera corrispettivo il 25% dell’ammontare ricevuto in pagamento o in conversione.

Sotto il profilo del monitoraggio fiscale, con un’apposita integrazione all’art. 4 del DL 167/90 verrebbe confermato l’obbligo di compilazione del quadro RW, specificando però che anche in questi casi vale la franchigia di 15.000 euro. In tal senso verrebbe avallato, inoltre, l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 788/2021, secondo cui le valute virtuali non scontano l’IVAFE, non rappresentando prodotti finanziari.

 

Tra gli elementi inediti si rinviene la proposta di introdurre un regime opzionale di rideterminazione dei valori di acquisto delle valute virtuali, alla stregua dell’opzione prevista, ad esempio, per il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate.

Si prospetta quindi la possibilità di assumere quale costo o valore di acquisto il valore risultante da una perizia giurata alla data del 1° gennaio 2022 (redatta da dottori commercialisti e ragionieri iscritti nell’albo dei revisori legali), sul quale è necessario assolvere un’imposta sostitutiva a scaglioni (dall’8% al 10% dei valori), con il consueto frazionamento in tre rate. La redazione della perizia e il primo versamento dovrebbero essere effettuati entro il 30 giugno 2022, anche se a una prima analisi l’ipotesi pare piuttosto ottimistica.

Il valore così rideterminato non consente, come per le partecipazioni, il realizzo di minusvalenze.

È poi prevista un’apposita sanatoria di natura “premiale” per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale, a condizione che le attività vengano fatte “emergere” nella prima dichiarazione utile (sarebbe tale il modello REDDITI 2022): il disegno di legge limiterebbe il beneficio ai contribuenti che fruiscono del regime transitorio in esame, con perizia e pagamento di imposte sostitutive, pur se non si comprende appieno la ratio di una simile limitazione e non, invece, l’estensione alla generalità dei contribuenti inadempienti.

Sabato, 16 Aprile 2022 13:01

Opzioni dell’e-commerce nel modello IVA 2022

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Tra le novità del modello di dichiarazione IVA 2022 vi è il recepimento della nuova disciplina in vigore dal 1° luglio 2021 in materia di commercio elettronico diretto e indiretto.

In particolare, i righi VO10 e VO11, prima riferiti alle vendite in base a cataloghi, per corrispondenza e simili sono stati ridenominati facendo riferimento alle vendite a distanza. Pertanto, i soggetti passivi IVA che nel 2021 hanno effettuato vendite a distanza transfrontaliere e che, pur soddisfacendo le condizioni per l’applicazione dell’imposta in Italia, hanno scelto di applicare l’imposta dello Stato di destinazione dei beni, devono darne comunicazione nel rigo VO10.

L’opzione è valida fino a revoca, e comunque per almeno due anni. Chi comunica di essersene avvalso a partire dal 2021 dovrà perciò applicarla almeno per tutto il periodo d’imposta 2022. Anche la revoca, esercitata mediante comportamento concludente, va comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione IVA successiva.

Peraltro, l’opzione per la tassazione a destinazione non esclude che il soggetto passivo IVA possa avvalersi del regime One Stop Shop per dichiarare le vendite a distanza.

I righi VO10 e VO11 riportano tante caselle quanti sono i possibili Stati di tassazione. Fra questi è inclusa anche l’Irlanda del Nord (codice “XI”), in quanto l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea ha garantito una sorta di continuità territoriale unionale a tale regione, che perciò resta soggetta alla normativa Ue per le sole cessioni di beni.

Si conferma, inoltre, l’inclusione di San Marino (codice “SM”), in quanto il DM 21 giugno 2021 che regola gli scambi tra tale Stato e l’Italia ha previsto per le vendite a distanza tra i due Paesi una disciplina analoga a quella unionale (si veda “Pochi effetti in dichiarazione IVA dalle nuove regole per gli scambi con San Marino” del 26 febbraio 2022).

Un’altra novità del modello IVA in tema di e-commerce riguarda le prestazioni di servizi “TTE” (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici) rese a privati consumatori nell’Ue. Anche in questo caso, il fornitore può optare per l’applicazione dell’imposta a destinazione (nello Stato di stabilimento del committente), con vincolo biennale e successiva validità della stessa fino a revoca (art. 7-octies comma 3 del DPR 633/72). Proprio per comunicare la revoca dell’opzione, nel modello IVA 2022 è stato inserito il rigo VO17.

Anche i righi VO16 e VO17 riportano tante caselle quanti sono i potenziali Stati di tassazione dei servizi (escludendo, però, in questo caso, l’Irlanda del Nord e San Marino).

Sabato, 09 Aprile 2022 14:41

Riforma delle aliquote IVA ridotte dal 2025

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Il sistema comune delle aliquote IVA ridotte sarà aggiornato per tenere conto del mutato contesto storico e sociale, nonché in vista del regime definitivo dell’IVA, basato sul principio dell’assoggettamento a imposta nello Stato di destinazione dei beni ceduti e/o dei servizi prestati.

La direttiva 2022/542/Ue prevede significative modifiche alla disciplina unionale delle aliquote IVA, applicabili dal 1° gennaio 2025.

La riforma delle aliquote risulta necessaria per adeguare l’ordinamento comunitario al regime IVA definitivo, nel quale le cessioni e prestazioni saranno soggette ad imposta nello Stato membro di destinazione. Come evidenziato nel secondo considerando alla direttiva 2022/542/Ue, “nell’ambito di un tale sistema una maggiore diversità delle aliquote IVA non perturberebbe il funzionamento del mercato interno né causerebbe distorsioni della concorrenza”. Di qui il riconoscimento agli Stati membri di una più ampia flessibilità nella fissazione delle aliquote ridotte. Resta fermo il principio-cardine tale per cui la previsione di aliquote ridotte rappresenta comunque un’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota ordinaria.

Poiché le varie aliquote ridotte, fissate nei diversi Stati Ue, potrebbero essere pertinenti per altri Stati membri, ciascuno Stato membro potrà applicare in via opzionale aliquote ridotte agli stessi beni e servizi cui sono applicabili tali aliquote in altri Stati membri e alle stesse condizioni.
 

In sintesi, nel rispetto della parità di trattamento, a ciascuno Stato Ue sarà consentito applicare:
- un massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5%;
- una sola aliquota ridotta inferiore al minimo del 5%;
- una sola esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte (c.d. “aliquota zero”).

In merito alle ultime due condizioni, sarà possibile prevedere l’aliquota inferiore al 5% o la c.d. “aliquota zero” solamente per le cessioni o prestazioni servizi destinate “a coprire esigenze di base”.

Sul piano contenutistico, le novità in tema di aliquote previste dalla direttiva 2022/542/Ue si muovono essenzialmente su tre direttrici, vale a dire il rafforzamento dei sistemi sanitari degli Stati membri, la transizione verso l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e la digitalizzazione dell’economia unionale.

Come evidenziato nei “considerando” della direttiva 2022/542/Ue, la diffusione pandemica del COVID-19 ha dimostrato la necessità di adeguare le disposizioni in tema di IVA al fine “di affrontare crisi future e consentire pertanto agli Stati membri di rispondere rapidamente a circostanze eccezionali, quali pandemie, crisi umanitarie e catastrofi naturali”.

Sul fronte energetico, il nuovo n. 22 dell’Allegato III alla direttiva 2006/112/Ce consentirà l’agevolazione alla fornitura di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento e biogas prodotto da specifiche materie prime, nonché alla cessione e installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento e, fino al 1° gennaio 2030, alla fornitura di gas naturale e legna da ardere. La possibilità di prevedere un’aliquota IVA agevolata sarà riconosciuta anche per la “ricezione di servizi radiotelevisivi e webcasting di tali programmi erogati da un fornitore di servizi di media”, oltre che per i “servizi di accesso a internet forniti nell’ambito della politica di digitalizzazione, secondo quanto definito dagli Stati membri”. Come evidenziato nei “considerando” della direttiva 2022/542/Ue, la digitalizzazione svolge un ruolo fondamentale nel creare valore e nel promuovere la competitività. 

Lunedì, 04 Aprile 2022 22:25

In Gazzetta Ufficiale il Sostegni-ter convertito

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Il 28 marzo 2022, è stata pubblicata la legge 28 marzo 2022 n. 25 di conversione del DL 4/2022 (c.d. DL Sostegni-ter”).

In sede di conversione sono stati introdotti diversi correttivi al decreto originario, correttivi che vale la pena di riepilogare sinteticamente.

È stato introdotto il comma 3-bis dell’art. 3, che, modificando la legge di bilancio 2022, ovvero ai soli soggetti che decidono di revocare gli effetti fiscali della rivalutazione operata ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, è data la possibilità di revocare anche civilisticamente l’operazione effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2020.

L’art. 4-bis del DL 4/2022, intervenendo in relazione al contributo a fondo perduto e al credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere, ricomprende nell’ambito degli interventi agevolati l’installazione di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Grazie alle modifiche introdotte all’art. 5, poi, il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, spettante alle imprese del settore turistico per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, viene esteso anche alle imprese con codice ATECO 93.11.20 “Gestione di piscine”, limitatamente ai primi tre mesi del 2022.

Mediante l’art. 5-bis viene nuovamente modificata la disciplina della sospensione degli ammortamenti, prevedendone l’applicazione con riferimento agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, nei bilanci 2021 e 2022.

Non sono state apportate modifiche, in sede di conversione in legge, all’art. 10 del DL 4/2022, che ha innalzato a 50 milioni di euro il tetto massimo in relazione agli investimenti “inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”.

L’art. 10-quater del DL 4/2022 convertito proroga dal 7 al 29 aprile 2022 il termine per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle detrazioni edilizie (per le spese sostenute nel 2021 o le rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nel 2020).

In materia di lavoro, infine, si possono segnalare alcuni interventi in tema di agevolazioni contributive, con l’introduzione di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (eccetto i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e tour operator, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, fruibile entro il 31 dicembre 2022, e la somministrazione di lavoro, con la proroga al 31 dicembre 2022 di quanto previsto dall’art. 31 comma 1 del DLgs. 81/2015.

Mercoledì, 30 Marzo 2022 21:39

Decreto “Energia” - Principali novità

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ALIQUOTA IVA DEL 5% PER LE SOMMINISTRAZIONI DI GAS METANO

Con il DL 17/2022 sono state emanate disposizioni urgenti in particolare per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale (c.d. decreto “Energia”).

L’art. 2 del DL 17/2022 ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini di ali- quota IVA per le somministrazioni di gas metano, già previste per l’ultimo trimestre 2021 e per il primo trimestre 2022.

In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, in via derogatoria rispetto a quanto ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

L’aliquota IVA agevolata spetta anche in relazione agli impieghi di gas metano per combustione che fruiscono dell’esenzione dal pagamento dell’accisa o dell’accisa con aliquota ridotta.

Esclusioni

Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE

L’art. 4 del DL 17/2022 prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:

  • l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con ri- ferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
  • il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

 

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

 

TRATTAMENTO FISCALE

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Il nuovo DL 21 marzo 2022 n. 21 introduce il c.d. “bonus carburante” per i dipendenti.

In particolare, viene previsto che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR.

Il “bonus carburante” è quindi riconosciuto:

- temporaneamente, per il solo 2022;

- in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;

- nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.

I buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51 comma 2 del TUIR.

Si ricorda che, in linea generale, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta (limite elevato a 516,46 euro soltanto per il 2020 e 2021). Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l’eccedenza).

In linea generale, i documenti di legittimazione costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e beneficiano dell’esclusione da imposizione se di importo inferiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro, complessivamente con gli altri fringe benefit ricevuti.

La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si affianca al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit.

Il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.

Si aggiunge alla soglia dei fringe benefit

In altri termini, per il 2022, il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall’impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, oltre ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite “tradizionale” di 258,23 euro.

Eventuali buoni benzina riconosciuti oltre il limite di 200 euro dovrebbero invece concorrere al calcolo del suddetto limite.

Lato impresa, si ricorda che il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni benzina rientrerebbe tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’art. 95 del TUIR.

È stato ribadito che l’esclusione da IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni, si applica soltanto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, come peraltro stabilito dalla stessa norma.

Alla stessa non può, quindi, essere riconosciuta efficacia retroattiva, con il risultato che, fino al 2021, detta esclusione è subordinata all’insussistenza di un’attività autonomamente organizzata, secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

In proposito, si ricorda che, affinché esista un’attività autonomamente organizzata, occorre che il contribuente, nel contempo:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;

- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un dipendente o collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

In altri termini, l’attività abituale ed autonoma del contribuente deve dare luogo ad un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso.

Per configurare il presupposto oggettivo del tributo, le condizioni dell’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e dell’utilizzo del lavoro altrui (ove non si tratti di un unico dipendente o collaboratore “esecutivo”) non devono concorrere, essendo sufficiente anche la presenza di una sola di esse, la quale deve comunque sempre sommarsi alla condizione che il titolare sia il responsabile dell’organizzazione.

Fino al 2021, dunque, l’accertamento degli elementi di organizzazione rimane una questione di mero fatto che spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Ciò posto, al paventato rischio di una disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa, l’Amministrazione finanziaria ribatte che questo non sussiste, dal momento che rientra nella piena discrezionalità del legislatore modificare le disposizioni sulla base dei mutati obiettivi che si pone.

Alla luce dell’attuale quadro normativo e interpretativo, non esiste, quindi, alcuna possibilità di sospensione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’attività di riscossione con riferimento alle persone fisiche che hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.

A fronte di tale “chiusura”, peraltro in linea col dato normativo, pare, piuttosto, lecito chiedersi se, per gli anni in cui l’imposta è ancora dovuta, l’omesso versamento sia non sanzionabile.

Nonostante siano trascorsi ormai più di tre anni dall’introduzione dell’obbligo, pressoché generalizzato, di emissione della fattura elettronica fra privati, le procedure informatiche che gestiscono il procedimento di fatturazione paiono in taluni casi ancora “migliorabili”.

La questione attiene all’iter di trasmissione della e-fattura e, in modo particolare, alla necessità di operare un riscontro in ordine all’esito della verifica del file XML operata dal Sistema di Interscambio.
Il SdI effettua controlli del file o dei lotti di file, il cui mancato superamento comporta il recapito, entro cinque giorni, di una “ricevuta di scarto” al soggetto trasmittente. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano, in tal caso, come mai emesse. Risulta, quindi, indispensabile il monitoraggio dell’esito della trasmissione nei giorni immediatamente successivi all’invio del documento.

Non sono pochi, tuttavia, i casi in cui le fatture vengono formate sulla base degli importi dovuti dal cessionario o committente, trasmesse al SdI e annotate sul registro IVA delle vendite, senza che sia stato riscontrato il superamento dei controlli da parte del Sistema.

In simili circostanze, l’Agenzia delle Entrate suggerisce di operare una “variazione contabile valida solo ai fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI”. Nondimeno, in contesti nei quali il processo di fatturazione comporta la formazione di un’ingente mole di documenti, non è da escludersi che il cedente o prestatore si accorga con ritardo anche superiore ai termini ordinari di fatturazione (e, quindi, ben oltre i cinque giorni dalla trasmissione) dello scarto delle fatture, pur avendo fatto confluire la relativa IVA nelle liquidazioni di periodo.

Le violazioni, in circostanze simili, possono essere molteplici. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla fornitura di servizi. Dette prestazioni si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, a quello di emissione della fattura.
Qualora il prestatore abbia trasmesso il documento elettronico, poi scartato, ma abbia inviato copia in pdf al cliente e questi abbia proceduto al versamento dell’importo dovuto, l’operazione si intenderà effettuata al momento in cui è avvenuto il versamento. In tal caso, la mancata emissione della e-fattura entro dodici giorni da tale data è sanzionata. Non sarebbe punibile, invece, detto comportamento, nel caso in cui il committente non avesse proceduto al pagamento dell’importo dovuto.

Atteso, inoltre, che in entrambe le circostanze l’IVA è stata annotata nel registro delle vendite, nella seconda ipotesi (operazione non effettuata), la liquidazione non sarebbe correttamente eseguita, pur avendo comportato, nei fatti, un anticipato versamento dell’imposta.

Merita sottolineare, tuttavia, come, sul punto, alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate abbiano assunto una posizione che, poggiando sul principio di effettività, pare ragionevole e condivisibile.
In primis, fermo restando che, come nel caso dell’esempio sopra riportato, l’IVA sia sempre stata annotata e che non ci sia stato danno per l’Erario, la tardiva fatturazione potrà essere sanzionata in misura fissa e non proporzionale (da 250 a 2.000 euro per ogni documento non emesso nei termini).

Va poi aggiunto che, sempre assumendo che l’imposta sia stata “anticipata” e che non ci si trovi in contesti di frode, anche la non corretta liquidazione IVA potrebbe essere punita con la sola sanzione relativa alle LIPE (da 500 a 2.000 euro) o, eventualmente, con quella per la presentazione di dichiarazione IVA “infedele” (da 250 a 2.000 euro). Così facendo, detti Uffici fanno prevalere la sostanza sulla forma, “cristallizzando” le liquidazioni IVA effettuate dal soggetto passivo, senza che sia necessaria una loro rideterminazione.

Si aggiunga poi, che le sopra descritte sanzioni possono essere ridotte avvalendosi dell’istituto del ravvedimento – alternativa che pare conveniente nel caso in cui la tardiva fatturazione riguardi un rilevante numero di documenti.

Mercoledì, 09 Marzo 2022 21:05

Decreto Milleproroghe - Provvedimenti e novità

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Di seguito si analizzano alcuni provvedimenti introdotti dal DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15 (pubblicata sul S.O. n. 8 alla G.U. 28.2.2022 n. 49).

 

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER VISTO DI CONFORMITÀ E ASSEVERAZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI”

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità, ai sensi e per gli effetti del co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, rientrano anch’esse tra quelle detraibili, sulla base dell’aliquota prevista dalle specifiche detrazioni fiscali spettanti in base alla tipologia di interventi agevolati cui le spese si riferiscono.

Per tutti gli interventi “optabili”, la detraibilità di dette spese è stabilita:

  • dall’art. 3-sexies del DL 228/2021 convertito, se le spese sono sostenute dal 12.11.2021 al 31.12.2021;
  • dal co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, così come modificato dall’art. 1 co. 29 della L. 234/2021, per le spese sostenute dall’1.1.2022.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 2021 - PROROGA DEL TERMINE “LUNGO” AL 31.12.2022

Con l’art. 3-quater del DL 228/2021 convertito è stato prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2021 per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1054 e 1056 della L. 178/2020 (ex Iper e Super Ammortamento).

In particolare, la proroga riguarda:

  • i beni materiali e immateriali “ordinari”;
  • i beni materiali “4.0”.

 

NOTE DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE - NUOVA DISCIPLINA - DECORRENZA

L’art. 3-bis del DL 228/2021 convertito stabilisce che le novità in materia di note di variazione IVA in diminuzione, per assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale, introdotte dall’art. 18 del DL 73/2021, si applicano alle procedure “avviate dal 26 maggio 2021 compreso”.

La specificazione della decorrenza si è resa necessaria sussistendo un dubbio interpretativo in merito all’efficacia temporale della nuova disciplina, la quale consente al cedente o prestatore di emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 co. 2 ss. del DPR 633/72, a partire dalla data in cui al cessionario o committente è “assoggettato” a una procedura concorsuale (ad esempio, dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento). In base alle nuove regole, difatti, non è più necessario, per il cedente, attendere il verificarsi dell’infruttuosità della procedura concorsuale.

Per effetto dell’art. 18 co. 2 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), le nuove disposizioni si applicano “alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” (26.5.2021).

Risultava, però, controverso se la nuova disciplina dovesse applicarsi includendo la data del 26.5.2021 oppure a decorrere dalle procedure avviate dal 27.5.2021. In controtendenza con il tenore letterale della disposizione, la circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2021 n. 20 aveva, tra l’altro, ritenuto applicabili le nuove regole “con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore dello stesso Decreto Sostegni- bis”. La specificazione introdotta in sede di conversione del DL 228/2021 consente quindi di superare la descritta incertezza interpretativa.

Sabato, 05 Marzo 2022 08:42

Saldo IVA per il 2021 alla cassa

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Il 16 marzo 2022 scade il termine per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2021.

In alternativa, è possibile effettuare il versamento entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato.

Pertanto, il saldo IVA per il 2021 può essere versato entro:

  • il 16 marzo 2022, termine ordinario;
  • il 30 giugno 2022, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 22 agosto 2022 (in quanto il 30 luglio 2022 è sabato e, pertanto, si applica il differimento al 1° agosto 2022 nonché, in applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20 agosto 2022 che, però, cade anch’esso di sabato, con slittamento a lunedì 22 ago- sto 2022), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).

In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 deve essere compilato indicando:

  • con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
  • nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre so- no riferite al numero di rate complessivo.

Il versamento del saldo IVA per il 2021 può essere an- che rateizzato in massimo nove rate mensili di pari

 

importo completando la rateazione entro il mese di novembre 2022. Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata.

Più tempo per enti sportivi e allevatori

I  termini dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 sono sospesi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022.

I citati versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 maggio 2022;
  • oppure, per il 50%, in sette rate mensili (di pari importo) da maggio a novembre 2022 e, per il restante 50%, entro il 16 dicembre 2022.

Inoltre, sono stati prorogati al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti IVA, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana.

I versamenti sospesi sono effettuati:

  • in unica soluzione, entro il 16 settembre 2022;
  • oppure, in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.

Le predette misure riguardano, quindi, anche il versamento del saldo IVA relativo al 2021, in scadenza il 16 marzo 2022.

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