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Allo stato attuale, vige ancora la legge in base al quale non sono tenuti all’emissione di e-fattura mediante SdI i “soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» (...) e quelli che applicano il regime forfettario (...)”.

È presumibile tuttavia che l’introduzione dell’obbligo avvenga in tempi relativamente brevi, pur nel rispetto delle tempistiche dettate dallo Statuto del contribuente, il quale statuisce che “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

In previsione delle novità si potrebbe comunque suggerire agli operatori che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di emettere e-fattura mediante SdI in via facoltativa, così da adeguare tempestivamente le procedure amministrative ed essere pronti al momento in cui l’obbligo verrà introdotto.

L’emissione su base volontaria della fattura elettronica da parte di minimi e forfetari potrebbe inoltre comportare un ulteriore vantaggio. Tali soggetti, qualora garantiscano la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro, possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.

Al fine della fatturazione in formato elettronico via SdI, i soggetti passivi possono fruire gratuitamente dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, cioè a dire della procedura web presente sul portale “Fatture e Corrispettivi” o della app “Fatturae”, che consentono la predisposizione e la trasmissione del documento, nonché di un software per pc, che non permette l’invio, ma solo la generazione del documento XML.

Atteso che i soggetti in esame non esercitano la rivalsa dell’IVA, può essere utile ricordare che la fattura elettronica in luogo dell’imposta dovrà riportare il codice natura “N2.2” (Operazioni non soggette – altri casi).

Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, forfetari e minimi che decidessero di emettere volontariamente il documento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita dell’Agenzia.

Occorre, tuttavia, porre attenzione ad alcuni casi particolari. La fattura non deve essere emessa in formato elettronico da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie in ambito B2C.

Forfetari e soggetti in regime di vantaggio sono, invece, tenuti a emettere fatture in formato elettronico per le operazioni effettuate nei confronti della P.A.

Pubblicato in Notizie
Mercoledì, 16 Dicembre 2020 14:33

Fattura elettronica - Nuove specifiche tecniche

1. PREMESSA

L’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, adottabili, in via facoltativa, dall’1.10.2020 e, obbligatoriamente, dall’1.1.2021.

Le novità introdotte consentono di semplificare alcuni processi e di agevolare l’Amministrazione finanziaria nella predisposizione dei documenti previsti dal programma di assistenza on line.

Le principali novità consistono nell’introduzione di:

  • nuovi codici (“Natura”, “Tipo Documento”, “Tipo Ritenuta” e “Modalità Pagamento”);
  • nuove tipologie di controllo.

 

2. NUOVI CODICI “NATURA”

Il codice “Natura” viene utilizzato qualora non sia applicabile una specifica aliquota IVA in relazione all’operazione documentata (per effetto di esenzione, non imponibilità, ecc.).

Nella predisposizione della fattura elettronica occorre indicare uno specifico codice “Natura”, ogni qual volta i campi relativi all’aliquota e all’imposta assumano valore pari a zero.

Alcuni casi nello specifico: il codice “Natura” N2 viene sostituito dall’1.1.2021 da due differenti codifiche in relazione all’assenza del presupposto territoriale od oggettivo:

  • il codice N2.1 identifica le operazioni non soggette ai sensi degli artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72 (es. prestazione di servizi effettuate fuori dell’Unione europea);
  • il codice N2.2 identifica le altre operazioni non soggette a IVA (es. cessione di denaro, passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni, trasferimenti di azienda).

Le nuove codifiche consentono di descrivere con maggior dettaglio le operazioni non imponibili. La ripartizione analitica coincide sostanzialmente con quella presente nel quadro VE della dichiarazione annuale.

Un intervento significativo è stato operato con riferimento all’inversione contabile, posto che il codice “Natura” N6 è stato sostituito da 9 differenti codifiche, corrispondenti ad altrettante fattispecie.

Alcune di esse:

  • Codice N 6.1 - Cessione di rottami e avanzi metalli ferrosi
  • Codice N 6.2 – Cessioni imponibili di oro da investimento
  • Codice N 6.3 – Prestazioni di servizi resi nel settore edile 

 

3. NUOVI CODICI “TIPODOCUMENTO”

Le nuove specifiche tecniche consentono, al soggetto passivo, di effettuare l’integrazione elettronica della fattura (sia nel caso di inversione contabile “interna” sia nel reverse charge “esterno”), di emettere autofattura o di regolarizzare lo “splafonamento” utilizzando appositi codici “Tipo Documento”, che si affiancano a quelli preesistenti.

 

Con riferimento alla procedura di inversione contabile, occorre sottolineare che l’adozione obbligatoria delle nuove specifiche tecniche non dovrebbe comportare il contestuale obbligo di procedere esclusivamente per via elettronica all’integrazione delle fatture emesse dal cedente/prestatore in regime di inversione contabile.

Tuttavia, l’utilizzo di questa procedura dovrebbe esonerare dalla presentazione dell’esterometro, in ogni caso consentirà al gestionale di produrre tabulati periodici già inclusivi delle operazioni in inversione contabile.  

In tema di autofatture, occorre, poi, sottolineare l’introduzione – a fianco del codice TD20, da utilizzare per la regolarizzazione delle violazioni di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (omessa o irregolare fatturazione) – del codice TD21, che deve essere impiegato quando si intenda regolarizzare lo “splafonamento”.

Per l’estrazione di beni da un deposito IVA sono stati previsti due appositi codici, TD23 e TD22, da adottare a seconda che l’estrazione avvenga con o senza versamento dell’IVA.

 

ALTRE FATTISPECIE

Le nuove specifiche tecniche consentono di distinguere le fatture differite da quelle immediate.

In particolare, il codice TD24 va utilizzato per l’emissione della fattura differita, ovvero per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento analogo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

Un’altra novità riguarda le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni che, non concorrendo alla formazione del volume d’affari, devono essere indicate in uno specifico rigo della dichiarazione annuale IVA e per le quali è previsto lo specifico codice TD26.

Occorre segnalare, infine, che la codifica TD27 deve essere utilizzata per documentare il “autoconsumo” o le cessioni gratuite senza rivalsa.

 

4. NUOVI CONTROLLI

Le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica prevedono ulteriori controlli, correlati all’introduzione delle nuove codifiche “Tipo Documento” e “Natura”.

Ad esempio, la fattura viene scartata nel caso in cui venga utilizzato il codice TD21 (Autofattura per splafonamento) con l’indicazione di un cedente/prestatore diverso dal cessionario/committente.

Inoltre, il documento viene scartato qualora si indichi uno dei codici TD17 (Acquisto servizi da estero), TD18 (Acquisto beni intra-UE) o TD19 (Acquisto beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72) riportando il valore “IT” nell’elemento “IDPaese” del cedente/prestatore.

 

5. ALTRE NOVITÀ

Fra le altre novità si segnalano, in particolare, le seguenti:

  • l’inserimento di nuovi codici “TipoRitenuta”: RT03 (Ritenuta contributo INPS), RT04 (Ritenuta contributo ENASARCO), RT05 (Ritenuta contributo ENPAM), RT06 (Ritenuta altro contributo previdenziale);
  • l’introduzione del nuovo codice “ModalitàPagamento” MP23 (PagoPA);

qualora sia prevista l’applicazione del bollo sulla fattura elettronica, sarà necessario inserire l’apposito flag in corrispondenza del campo “BolloVirtuale”; l’indicazione dell’importo non è, invece, più obbligatoria (campo “ImportoBollo”).

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