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Il DL “Aiuti”, conv. L. 15.7.2022 n. 91, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese nazionali finalizzato a far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato causate dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’agevolazione e fornite le indicazioni operative in merito alle modalità di erogazione del contributo.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo in esame le PMI, aventi sede legale od operativa nel territorio dello Stato e regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese, che hanno:

  • realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di compravendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18.5.2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dall’1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021;
  • subito nel corso del trimestre antecedente al 18.5.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi.

Determinazione dell’ammontare del contributo

Le risorse finanziarie destinate all’agevolazione, pari a 120 milioni di euro, sono riconosciute alle imprese in possesso dei requisiti per un importo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra:

  • l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre antecedente al 18.5.2022;
  • e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre 2019.

Tale percentuale è determinata come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  • 40%, per i soggetti con i suddetti ricavi superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dall’1.1.2020, il periodo d’imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

L’agevolazione non può superare l’ammontare massimo di 400.000,00 euro.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze devono essere presentate:

  • in via telematica, attraverso la piattaforma online resa disponibile sul sito Internet di Invitalia (www.invitalia.it);
  • mediante l’apposito modello fac-simile reso disponibile sul medesimo sito Internet.

L’accesso alla procedura informatica:

  • avviene mediante l’identificazione e l’autenticazione tramite SPID, carta nazionale dei servizi (CNS) o carta di identità elettronica (CIE);
  • è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certifi-cato camerale; il rappresentante legale, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza.

Al fine della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

  • provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
  • possedere una PEC attiva, attraverso cui vengono trasmesse le comunicazioni inerenti al pro-cedimento agevolativo da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Termini di presentazione delle istanze

Le istanze vanno presentate dalle ore 12.00 del 10.11.2022 e fino alle ore 12.00 del 30.11.2022.

L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.

Pubblicato in Notizie

Il DL “Aiuti”, conv. L. 15.7.2022 n. 91, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese nazionali finalizzato a far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato causate dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’agevolazione e fornite le indicazioni operative in merito alle modalità di erogazione del contributo.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo in esame le PMI, aventi sede legale od operativa nel territorio dello Stato e regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese, che hanno:

  • realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di compravendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente al 18.5.2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022) incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dall’1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021;
  • subito nel corso del trimestre antecedente al 18.5.2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi.

Determinazione dell’ammontare del contributo

Le risorse finanziarie destinate all’agevolazione, pari a 120 milioni di euro, sono riconosciute alle imprese in possesso dei requisiti per un importo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra:

  • l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre antecedente al 18.5.2022;
  • e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre 2019.

Tale percentuale è determinata come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  • 40%, per i soggetti con i suddetti ricavi superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dall’1.1.2020, il periodo d’imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

L’agevolazione non può superare l’ammontare massimo di 400.000,00 euro.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze devono essere presentate:

  • in via telematica, attraverso la piattaforma online resa disponibile sul sito Internet di Invitalia (www.invitalia.it);
  • mediante l’apposito modello fac-simile reso disponibile sul medesimo sito Internet.

L’accesso alla procedura informatica:

  • avviene mediante l’identificazione e l’autenticazione tramite SPID, carta nazionale dei servizi (CNS) o carta di identità elettronica (CIE);
  • è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certifi-cato camerale; il rappresentante legale, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza.

Al fine della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:

  • provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
  • possedere una PEC attiva, attraverso cui vengono trasmesse le comunicazioni inerenti al pro-cedimento agevolativo da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Termini di presentazione delle istanze

Le istanze vanno presentate dalle ore 12.00 del 10.11.2022 e fino alle ore 12.00 del 30.11.2022.

L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.

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Il DL Sostegni-ter ha istituito un Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che:
- svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio individuate mediante specifici codici ATECO;
- presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Tali imprese, alla data di presentazione della domanda, devono altresì rispettare i seguenti requisiti:
- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31.12.2019;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive.
Codici ATECO
La norma agevolativa fa espresso riferimento ai seguenti codici ATECO:
- 47.19 "Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati";
- 47.30 "Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati";
- 47.43 "Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati";
- 47.5 "Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati";
- 47.6 "Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati";
- 47.71 "Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati";
- 47.72 "Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati";
- 47.75 "Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati";
- 47.76 "Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati";
- 47.77 "Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati";
- 47.78 "Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati";
- 47.79 "Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi";
- 47.82 "Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie";
- 47.89 "Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti";
- 47.99 "Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati".
Determinazione del contributo
In linea di massima, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come di seguito specificato:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Procedura per il riconoscimento del contributo
Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti.
 

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Il Decreto Rilancio, ha introdotto un pacchetto di misure agevolative destinate ai settori tessile, moda e accessori gravemente colpiti dalle conseguenze della pandemia da Covid-19.

I seguenti incentivi risultano di imminente operatività grazie all’emanazione dei relativi decreti attuativi: il credito d’imposta rimanenze di magazzino, riconosciuto in misura pari al 30% dell’eccedenza del valore delle rimanenze finali di magazzino del periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 (per la generalità delle imprese 2020) e del periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (per la generalità delle imprese 2021), rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (per l’effettiva operatività di tale misura si attende il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate);

il contributo a fondo perduto “Tessile, Moda e Accessori”, riconosciuto nella misura massima del 50% delle spese sostenute e ammissibili alle imprese di piccola dimensione e nuova o recente costituzione, entro il limite di risorse complessive stanziate pari a 5 milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto “Tessile, Moda e Accessori” è una misura con la finalità di “sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo”.

L’incentivo sostiene in particolare l’acquisto e l’installazione di nuovi impianti, macchinari e attrezzature nonché le spese destinate alla creazione di nuovi elementi di design, all’innovazione di tessuti e di processi produttivi e alla valorizzazione dei prodotti del made in Italy da parte di talentuose start-up di piccola dimensione.

 

Per maggiore informazioni su come presentare la domanda, contattaci!

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