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Sabato, 15 Gennaio 2022 16:27

Fattura elettronica ancora non obbligatoria per i forfetari

Scritto da NP
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Allo stato attuale, vige ancora la legge in base al quale non sono tenuti all’emissione di e-fattura mediante SdI i “soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» (...) e quelli che applicano il regime forfettario (...)”.

È presumibile tuttavia che l’introduzione dell’obbligo avvenga in tempi relativamente brevi, pur nel rispetto delle tempistiche dettate dallo Statuto del contribuente, il quale statuisce che “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

In previsione delle novità si potrebbe comunque suggerire agli operatori che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di emettere e-fattura mediante SdI in via facoltativa, così da adeguare tempestivamente le procedure amministrative ed essere pronti al momento in cui l’obbligo verrà introdotto.

L’emissione su base volontaria della fattura elettronica da parte di minimi e forfetari potrebbe inoltre comportare un ulteriore vantaggio. Tali soggetti, qualora garantiscano la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro, possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.

Al fine della fatturazione in formato elettronico via SdI, i soggetti passivi possono fruire gratuitamente dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, cioè a dire della procedura web presente sul portale “Fatture e Corrispettivi” o della app “Fatturae”, che consentono la predisposizione e la trasmissione del documento, nonché di un software per pc, che non permette l’invio, ma solo la generazione del documento XML.

Atteso che i soggetti in esame non esercitano la rivalsa dell’IVA, può essere utile ricordare che la fattura elettronica in luogo dell’imposta dovrà riportare il codice natura “N2.2” (Operazioni non soggette – altri casi).

Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, forfetari e minimi che decidessero di emettere volontariamente il documento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita dell’Agenzia.

Occorre, tuttavia, porre attenzione ad alcuni casi particolari. La fattura non deve essere emessa in formato elettronico da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie in ambito B2C.

Forfetari e soggetti in regime di vantaggio sono, invece, tenuti a emettere fatture in formato elettronico per le operazioni effettuate nei confronti della P.A.

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