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Con il decreto 23 dicembre 2022 pubblicato in Gazzetta il 28 febbraio 2023, il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste interviene a sostegno della riduzione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese ortofrutticole produttrici di prodotti di IV gamma (frutta, verdura e, in generale, gli ortaggi freschi, a elevato contenuto di servizio, confezionati e pronti per il consumo).

Le risorse, pari a 10 milioni di euro, sono inerenti al “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, di provenienza dall’esercizio 2021. L’aiuto è finalizzato a compensare i beneficiari della perdita di reddito causata dell’incremento dei costi energetici, dall’aumento dei costi delle materie prime e dalla riduzione dei consumi dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma da parte delle famiglie correlato all’aumento dell’inflazione.

Beneficiari del contributo sono: le imprese agricole di produzione primaria di ortaggi, “inscritte all’Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, socie produttori conferenti delle O.P. e delle A.O.P.“; le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e filiali (O.P./A.O.P. e filiali) riconosciute da Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dal MASAF, che valorizzano e commercializzano prodotti ortofrutticoli di IV gamma.

La determinazione dell’aiuto è parametrata al valore della produzione commercializzata dei prodotti di IV gamma. Il “parametro unitario di aiuto” è fissato nella misura del 5% del valore della produzione commercializzata (V.P.C.) dei prodotti da ogni richiedente nell’anno 2021, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori. L’aiuto è erogato come sovvenzione diretta.

Le domande di aiuto sono presentate dalle organizzazioni dei produttori o dalle loro associazioni e dalle filiali, ad AGEA con modalità da definire entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

L’aiuto verrà erogato in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili con la possibilità di eseguire un pagamento in acconto pari all’80% del contributo spettante e a erogare il restante 20% a saldo dopo aver seguito i controlli previsti.

L’INPS ha ufficialmente comunicato il rilascio della procedura per inserire le domande per il 2023 finalizzate alla fruizione del contributo per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido (pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali, c.d. bonus asili nido) o di quello per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche, fornendo le relative istruzioni.

Per quest’anno il budget complessivamente disponibile per tale agevolazione è pari a 564,8 milioni di euro.

Per il contributo asili nido è il genitore o l’affidatario del minore che sostiene il pagamento della retta a dover presentare la domanda, con la precisa indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali si intende ottenere il beneficio compresi tra gennaio e dicembre 2023 – fino a un massimo di 11 mensilità – e con allegata la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette.

L’INPS comunica che le ricevute relative ai pagamenti delle rette che non siano state presentate all’atto della domanda potranno essere allegate entro il 31 luglio 2024.

In merito si precisa che la suddetta documentazione giustificativa dei pagamenti (per gli asili nido aziendali si tratterà dell’attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o della trattenuta in busta paga), oltre a dover contenere le informazioni specificate nel messaggio in commento, deve essere allegata esclusivamente (tanto che non verranno presi in considerazione allegati pervenuti in altra modalità) tramite la procedura web disponibile sul sito dell’Istituto denominata “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, utilizzando la funzione “Allegare documenti di spesa”; da dispositivo mobile/tablet occorrerà invece utilizzare il servizio “Bonus nido” dell’app “INPS mobile”.

La domanda va presentata telematicamente attraverso uno dei seguenti canali:

- portale web dell’Istituto se in possesso di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o una Carta nazionale dei servizi (CNS); in tal caso occorre inserire nel motore di ricerca le parole “bonus nido”, selezionare “Approfondisci” della scheda servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” e poi cliccare su “Utilizza il servizio”;

- Istituti di Patronato, usando i servizi da loro offerti.

Per chi avesse già presentato domanda l’anno scorso, per cui sia presente la documentazione di spesa valida riferibile ad almeno una delle mensilità comprese tra settembre 2022 e dicembre 2022, risulterà disponibile in procedura la domanda precompilata per il 2023 sulla base delle informazioni contenute nella richiesta preesistente. Occorrerà quindi confermare o modificare i dati nonché verificare la correttezza dell’IBAN e specificare le mensilità per il 2023 relativamente al contributo asilo nido.

L’importo del bonus è rimasto invariato, in base all’ISEE minorenni presentato. Quindi:

- massimo 3.000 euro (n. 10 rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) per ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;

- massimo 2.500 euro (n. 10 rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;

- massimo 1.500 euro (n. 10 rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni oltre 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

Domenica, 19 Febbraio 2023 19:46

Contributo una tantum per le edicole

Scritto da

Imprese editoriali, agenzie di stampa ed emittenti televisive e radiofoniche possono richiedere i contributi per assunzioni o trasformazioni

A tali soggetti è riconosciuto un contributo una tantum nella misura massima di 2.000 euro, a fronte della realizzazione, nel corso del 2022, di almeno una delle seguenti attività:

  •  interventi di trasformazione digitale;
  •  interventi di ammodernamento tecnologico;
  •  fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
  •  attivazione di uno o più punti vendita addizionali;
  •  realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

Le domande di accesso al contributo devono essere presentate, dal 15 febbraio al 15 marzo 2023, in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Tale contributo per l’anno 2022, in assenza di un’espressa esclusione normativa, è da considerarsi rilevante ai fini fiscali e quindi soggetto a ritenuta del 4% a titolo di acconto. L’esclusione dal reddito imponibile era infatti prevista per i contributi erogati a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 negli anni 2020 e 2021.

Il contributo sarà quindi erogato ai soggetti in possesso dei requisiti, al netto delle ritenute, mediante accredito diretto sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda.

Con il decreto del 14 dicembre 2022 vengono individuate anche le istruzioni operative per richiedere i contributi previsti dall’art. 4 del DPCM 28 settembre 2022. In particolare, per le assunzioni o trasformazioni effettuate nel 2022 è previsto un contributo forfetario nella misura di:

- 8.000 euro per ogni assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di giovani giornalisti e professionisti con età non superiore ai 35 anni in possesso di qualifica professionale;

- 12.000 euro in caso di trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un contratto giornalistico a tempo determinato o di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Con la circ. n. 19, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote, gli importi reddituali (massimale e minimale di reddito), nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali.

Va subito evidenziato come, in seguito alla variazione in aumento dell’8,1% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2021/2022, i valori che riguardano il minimale e il massimale di reddito, utili ai fini del calcolo della contribuzione dovuta per il 2023, risultino notevolmente incrementati rispetto allo scorso anno.

Infatti, il minimale di reddito da prendere in considerazione per quest’anno ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 17.504 euro (erano 16.243 euro lo scorso anno), mentre il massimale di reddito ammonta a 86.983 euro (80.465 euro nel 2022) per coloro che si sono iscritti alle Gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 113.520 euro (erano 105.014 euro lo scorso anno) per coloro che si sono iscritti a partire da tale data.

In pratica, per gli iscritti alla Gestione commercianti l’aliquota complessiva è pari al 24,48%, mentre per gli iscritti alla Gestione artigiani la misura si colloca al 24%.

I valori delle aliquote si riducono invece del 50% nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (art. 59 comma 15 della L. 449/97), mentre per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate nella misura del 23,25% per gli artigiani (22,80% lo scorso anno) e del 23,73% per gli iscritti alla Gestione commercianti (23,38% nel 2022).

Infine, si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 della L. 488/99, fissato nella misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annuale).

Tutto ciò premesso, il contributo calcolato sul minimale di reddito per il 2023 risulta così determinato: per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l’importo è pari a 4.208,40 euro annui (4.077,12 euro per i coadiuvanti “under 21”) per gli iscritti alla Gestione artigiani, ovvero pari 4.292,42 euro (4.161,14 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli esercenti attività commerciali.

Sulla base dei predetti valori è poi possibile calcolare gli importi per i periodi inferiori all’anno solare. In pratica, il contributo sul minimale risulta pari a 350,70 euro mensili per gli artigiani (339,76 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni) e a 357,70 euro per gli esercenti attività commerciali (346,76 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).

Per quanto riguarda, invece, il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, nella circolare in commento si precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre del 2023 e del 16 febbraio 2024.

Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo e secondo acconto 2023, dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.

Con la circ. n. 19, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote, gli importi reddituali (massimale e minimale di reddito), nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali.

Va subito evidenziato come, in seguito alla variazione in aumento dell’8,1% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2021/2022, i valori che riguardano il minimale e il massimale di reddito, utili ai fini del calcolo della contribuzione dovuta per il 2023, risultino notevolmente incrementati rispetto allo scorso anno.

Infatti, il minimale di reddito da prendere in considerazione per quest’anno ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 17.504 euro (erano 16.243 euro lo scorso anno), mentre il massimale di reddito ammonta a 86.983 euro (80.465 euro nel 2022) per coloro che si sono iscritti alle Gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 113.520 euro (erano 105.014 euro lo scorso anno) per coloro che si sono iscritti a partire da tale data.

In pratica, per gli iscritti alla Gestione commercianti l’aliquota complessiva è pari al 24,48%, mentre per gli iscritti alla Gestione artigiani la misura si colloca al 24%.

I valori delle aliquote si riducono invece del 50% nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (art. 59 comma 15 della L. 449/97), mentre per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate nella misura del 23,25% per gli artigiani (22,80% lo scorso anno) e del 23,73% per gli iscritti alla Gestione commercianti (23,38% nel 2022).

Infine, si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 della L. 488/99, fissato nella misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annuale).

Tutto ciò premesso, il contributo calcolato sul minimale di reddito per il 2023 risulta così determinato: per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l’importo è pari a 4.208,40 euro annui (4.077,12 euro per i coadiuvanti “under 21”) per gli iscritti alla Gestione artigiani, ovvero pari 4.292,42 euro (4.161,14 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli esercenti attività commerciali.

Sulla base dei predetti valori è poi possibile calcolare gli importi per i periodi inferiori all’anno solare. In pratica, il contributo sul minimale risulta pari a 350,70 euro mensili per gli artigiani (339,76 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni) e a 357,70 euro per gli esercenti attività commerciali (346,76 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).

Per quanto riguarda, invece, il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, nella circolare in commento si precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre del 2023 e del 16 febbraio 2024.

Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022, primo e secondo acconto 2023, dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.

Il 31.1.2023 scade il termine per:

- trasmettere al Sistema Tessera sanitaria i dati delle spese sostenute nel secondo semestre del 2022 (luglio-dicembre), ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate 2023;

- esercitare l'opposizione al trattamento dei dati delle spese sostenute nel 2022, con apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti.

Il DLgs. 175/2014 prevede che il Sistema TS metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini. A tal fine, i soggetti quali le strutture sanitarie, le farmacie, i medici chirurghi, gli odontoiatri e gli altri professionisti sanitari devono trasmettere al Sistema TS i dati riguardanti le fatture, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito.

La periodicità semestrale di trasmissione dei dati è confermata anche per il 2023: a decorrere dalle spese sostenute dall'1.1.2024, la periodicità diventerà mensile.

La comunicazione per esercitare l'opposizione può essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate via mail, per telefono o recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale. La comunicazione deve contenere la tipologia di spesa da escludere, il codice fiscale del contribuente, gli altri dati anagrafici previsti e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è presente un modello fac-simile di richiesta.

Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2022, anche gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”, sono tenuti a inviare i dati al Sistema TS: entro il 31 gennaio 2023 tali soggetti devono trasmettere i dati relativi all’intero anno 2022, per poi cominciare a inviarli semestralmente come gli altri soggetti.

L'art. 4 del DL 5/2023 consente anche per quest'anno il possibile accesso al c.d. "bonus trasporti", già previsto per il 2022 nel DL "Aiuti" al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, con particolare riferimento ai costi di trasporto per studenti e lavoratori.

Ora, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023, il buono in questione può essere richiesto già a decorrere dal 14 gennaio scorso e fino al 31 dicembre 2023.

Va tuttavia osservato come la misura sia ora rivolta a una platea di potenziali beneficiari sensibilmente ridotta rispetto allo scorso anno, in quanto il limite massimo reddituale richiesto per il 2023 diminuisce da 35.000 a 20.000 euro annui.

Sul punto, si ricorda che il buono è finalizzato all'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Inoltre, il buono in questione, richiedibile dal 14.1.2023 al 31.12.2023, ha un valore pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro.

Ancora, il provvedimento in esame specifica che il bonus reca il nominativo del beneficiario ed è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento. Inoltre non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Verosimilmente dovrebbero essere confermate le modalità previste lo scorso anno dal DM 5/2022, che peraltro escludono l’utilizzo del buono per gli abbonamenti riferiti ai servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Domenica, 15 Gennaio 2023 16:16

Modifiche al regime forfettario 2023

Scritto da

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall’1.1.2023. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2023.

In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:

  • l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023.

Incremento del limite di ricavi e compensi

Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, as­sunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

  • considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Fuoriuscita dal regime in corso d’anno

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:

  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Domenica, 08 Gennaio 2023 19:05

Superbonus - Aliquota del 110% per le spese 2023

Scritto da

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall’1.1.2023. Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2023.

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge).

Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%

In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

•             110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;

•             90% per le spese sostenute nell’anno 2023;

•             70% per quelle sostenute nell’anno 2024;

•             65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023

La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

•             agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);

•             agli interventi effettuati dai condomini per i quali:

la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

•             agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

La circ. Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 410823 ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI (c.d. "Nuova Sabatini").

Agevolazioni concedibili

L'agevolazione è concessa alle PMI nella forma di un contributo a fondo perduto in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso di interessi pari al:

  • 2,75%, per gli investimenti in beni strumentali;
  • 3,575%, per gli investimenti 4.0 e green.

Presentazione delle domande

Le domande di agevolazione devono essere:

  • presentate dall'impresa in formato elettronico;
  • sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, mediante firma digitale;
  • inviate esclusivamente tramite PEC agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'art. 2 co. 7 del DL 69/2013.

Le domande sono inviate attraverso la procedura disponibile nella sezione "Compilazione domanda di agevolazione" della piattaforma informatica dedicata alla misura.

Ambito temporale

Le domande di accesso alle agevolazioni sono trasmesse con le modalità descritte dalla circ. 410823/2022 a decorrere dall'1.1.2023.

Chiusura dello sportello

Le PMI hanno diritto all'agevolazione esclusivamente nel limite delle risorse disponibili. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica, mediante un avviso pubblicato sul proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

Le richieste di prenotazione del contributo pervenute successivamente all'esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello, che non possono quindi essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto alla eventuale riapertura dello sportello.

Dichiarazioni antimafia

La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000,00 euro, è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia necessaria per l'accesso a contributi e finanziamenti pubblici.

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