Sostituzione del Patent Box e credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.
Sostituzione del Patent box con la nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo
Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 convertito: le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);
- non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;
- la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;
- sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il know how è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”
Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:
- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi par i a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Super deduzione costi R&S per beni immateriali al 110%
Fermo restando l’incremento della misura percentuale della maggiorazione delle spese di ricerca e sviluppo, pari al 110% (rispetto all’originario 90%), sono ora agevolabili anche i costi di ricerca e sviluppo relativi a software coperti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli.
Sono esclusi dai beni immateriali oggetto dell’agevolazione i marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. “know-how”).
Altra novità riguarda “un meccanismo di recapture, su base ottennale, che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale”. Qualora le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d’imposta in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolate, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
Inoltre, invece di disporre l’abrogazione delle norme relative al previgente regime di Patent box, il novellato comma 10 dell’art. 6 del DL 146/2021 dispone che: “con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta non sono più esercitabili le opzioni previste dall’articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito (…)”.
Ossia, dal periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”) non è più possibile esercitare le opzioni per il Patent box e per il regime di “autodeterminazione”.
Restano valide le opzioni Patent box relative al periodo d’imposta 2020 (quinquennio 2020-2024), mentre non lo sono quelle relative al periodo d’imposta 2021 (quinquennio 2021-2025).
I soggetti che abbiano esercitato o esercitino opzioni Patent box afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 146/2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento. Sono tuttavia esclusi da tale previsione coloro che abbiano presentato istanza di ruling, ovvero istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate a conclusione di tali procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di “autodeterminazione”.