Per le domande di assegno unico presentate dal 1° luglio, l’assegno decorrerà a partire dal mese successivo
La decorrenza dell’assegno unico e universale, istituito dal DLgs. 230/2021, varia in base al momento di presentazione delle domande. In particolare, c’è tempo fino al 30 giugno 2023 per ottenere le mensilità arretrate dallo scorso marzo, mentre per le domande presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
In proposito, occorre ricordare che dal 1° marzo 2023, l’assegno unico e universale viene erogato d’ufficio, senza la necessità di presentare nuova istanza, per i soggetti che nel periodo tra gennaio 2022 e febbraio 2023 abbiano presentato la domanda e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta oppure oggetto di rinuncia da parte del richiedente.
Per l’erogazione d’ufficio, l’Istituto di previdenza farà riferimento ai dati presenti nelle domande già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE e il beneficiario potenziale dovrà intervenire sulla domanda precompilata dall’INPS solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.
A titolo esemplificativo, le ipotesi di variazione della domanda – che, in alcuni casi, possono anche determinare la necessità di presentare una DSU aggiornata – possono riguardare la nascita di figli, l’eventuale inserimento o variazione della condizione di disabilità del figlio, le variazioni della modalità di pagamento prescelte ecc.
La presentazione deve avvenire in via telematica, accedendo al sito web, tramite Contact Center Integrato e istituti di Patronato o, in aggiunta, utilizzando il nuovo servizio per i dispositivi mobili, installando l’applicazione “INPS Mobile” e selezionando dalla homepage il servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”. Come detto, se presentata entro il 30 giugno, l’istanza produrrà i suoi effetti con efficacia retroattiva, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno, mentre per quelle presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Assegno unico e universale dal 2022
Il Consiglio dei ministri tenutosi ieri ha approvato il DLgs. che istituisce l’assegno unico e universale. Il provvedimento ora dovrà passare al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il parere, prima del via libera definitivo.
Come reso noto dal comunicato stampa di Palazzo Chigi, la misura potrà essere richiesta a partire dal 1° gennaio 2022 e, fino a quando non sarà pienamente operativa, continuerà a essere erogato l’assegno temporaneo per figli minori (c.d. “assegno ponte”), a sostegno delle famiglie che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.
L’introduzione dell’assegno unico e universale determinerà la graduale soppressione delle misure indicate nell’art. 3 della L. 46/2021, tra le quali rientrano:
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- il bonus bebè;
- il premio alla nascita;
- gli assegni per il nucleo familiare.
L’assegno in esame spetterà a tutti i nuclei familiari con figli a carico, interessando quindi sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi, subordinato al possesso cumulativo di una serie di requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno. In particolare, per accedere alla misura occorre:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro Ue;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi.
Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza, sino al compimento del 21esimo anno di età del figlio, ma viene prevista una riduzione per i figli che raggiungono la maggiore età, i quali potranno richiederne concessione diretta a condizione che frequentino un percorso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea, svolgano un tirocinio o di un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro, siano registrati come soggetti disoccupati e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolgano il servizio civile universale.
L’importo varia in base all’ISEE secondo criteri di universalità e progressività. Infatti, la somma potrà subire variazioni in relazione ai soggetti destinatari: stando al comunicato, l’assegno mensile dovrebbe arrivare fino a 175 euro per il primo e il secondo figlio (260 dal terzo), che saranno ridotti qualora i figli a carico presenti nel nucleo abbiano un’età compresa tra i 18 e i 21 anni. Inoltre, l’importo pieno andrebbe a chi ha un ISEE fino a 15 mila euro, superati i quali l’assegno calerebbe progressivamente fino a un importo minimo per gli ISEE oltre una certa soglia o per chi non lo presenta.
Viene poi prevista un’ipotesi di maggiorazione qualora l’assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni, nonché una maggiorazione, secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità; in tal caso, la misura spetta a prescindere dall’età e l’importo della maggiorazione è graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.
Il beneficio potrà essere richiesto all’INPS (anche congiuntamente al reddito di cittadinanza, col quale è compatibile) dal 1° gennaio del prossimo anno, secondo le modalità che saranno rese note dall’Istituto di previdenza entro 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs. attuativo.