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Il 30 novembre scadrà il termine per la presentazione delle domande per ottenere l’indennità una tantum da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti all’INPS.

L’istanza, che deve essere presentata all’Istituto di previdenza, è finalizzata all’ottenimento dell’indennità di 200 euro del DL “Aiuti”, la cui attuazione è stata definita con il DM 19 agosto 2022, nonché dell’integrazione di 150 euro.

Dal punto di vista soggettivo, si ricorda che sono legittimati a presentare istanza i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
  • pescatori autonomi;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici).

Inoltre, il bonus spetta altresì ai lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori sia ai soci di società e ai componenti degli studi associati.

L’accesso all’indennità una tantum di 200 euro è consentito, ai sensi dell’art. 33, solo qualora il soggetto interessato vanti i seguenti requisiti:

  • reddito complessivo nel periodo d’imposta 2021 non superiore a 35.000 euro, calcolato secondo quanto indicato dall’INPS (circ. n. 103/2022);
  • iscrizione alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 e partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
  • aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Come precisato sul punto dall’INPS con la circolare n. 103/2022, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, il lavoratore autonomo o professionista che dichiari nella domanda un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro potrà beneficiare anche dell’integrazione di 150 euro.

Dal punto di vista operativo, al ricorrere dei requisiti richiesti dalla legge, entro il 30 novembre 2022 il lavoratore autonomo o professionista iscritto all’INPS deve presentare domanda telematica all’Istituto di previdenza utilizzando, all’interno del portale istituzionale, il percorso “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

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I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS possono presentare la domanda per accedere all’indennità una tantum di 200 euro DL “Aiuti” – attuata con DM 19 agosto 2022 – e per l’integrazione di 150 euro introdotta dal DL “Aiuti-ter”.

Con riferimento all’ambito soggettivo, possono richiedere l’indennità una tantum i:

- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;

- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;

- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (compresi gli IAP, tuttavia questi ultimi sono esclusi dal beneficio se iscritti alla gestione in argomento per l’attività di amministratore in società di capitali);

- pescatori autonomi;

- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici).

 

Sono destinatari della misura sia i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori sia i soci di società e i componenti degli studi associati.

 

L’accesso all’indennità di 200 euro è possibile solo in presenza dei seguenti requisiti:

- reddito complessivo nel periodo d’imposta 2021 non superiore a 35.000 euro.

- iscrizione alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 e partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.

- aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022).

 

I lavoratori autonomi e i professionisti non devono inoltre aver percepito una delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti al 18 maggio 2022.

Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, il lavoratore autonomo o professionista che dichiari nella domanda un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro potrà beneficiare anche dell’integrazione di 150 euro ex art. 20 del DL 144/2022 (per un totale di 350 euro).

 

Operativamente, il lavoratore autonomo o professionista iscritto all’INPS (nonché il professionista con cassa iscritto contemporaneamente anche in una delle gestioni INPS sopra citate) deve presentare all’Istituto di previdenza apposita domanda, già disponibile all’interno del portale INPS al seguente percorso “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. In alternativa, è possibile avvalersi del servizio Contact center multicanale o dei servizi dei Patronati.

La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2022.

 

Infine, si ricorda che anche per i professionisti con cassa è già possibile la presentazione delle domande utilizzando la specifica procedura predisposta dalla Cassa di appartenenza che permette – nel rispetto di tutte i requisiti previsti dalla disciplina – di richiedere l’indennità di 200 euro e l’integrazione di 150 euro.

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Tra i requisiti, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021.

È stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il decreto attuativo dell’indennità una tantum prevista in favore di lavoratori autonomi e professionisti DL “Aiuti”.

Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, il decreto stabilisce che i suddetti soggetti devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, e devono essere già iscritti all’INPS o alla cassa professionale alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 (18 maggio 2022), con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.

Con riguardo al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Ulteriore requisito di accesso – individuato con il decreto in commento – attiene al versamento della contribuzione. Nello specifico, per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (il requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022). Il requisito viene verificato sulla posizione del titolare per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli.

Il decreto definisce anche la misura dell’indennità una tantum, pari a 200 euro. L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022, non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.

Sotto il profilo operativo, i lavoratori autonomi e i professionisti dovranno presentare apposita domanda all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti (nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali), i quali saranno tenuti a verificare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio e ad erogarlo nel rispetto delle risorse stanziate (ovverosia 600 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 95,6 milioni di euro per i professionisti con cassa).

A0ffinché tutti possano avere le medesime opportunità, per i professionisti con cassa si teorizza la data del 15 settembre come termine di inizio per la presentazione delle domande. L’ipotesi avrebbe preso forma all’interno dell’AdePP. 

 

Per maggiori informazioni contattaci al tel. +39 011.921.01.73

E-mail: segreteria-cirie@mca-associati.com

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In Gazzetta Ufficiale la legge di bilancio che esclude dal tributo imprenditori e professionisti che esercitano l’attività in forma individuale

La legge di bilancio 2022 conferma, senza modifiche, l’esclusione da IRAP, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Viene così sancita per legge la tanto auspicata esclusione dal tributo per imprenditori e professionisti che esercitano l’attività in forma individuale.

Gli effetti pratici si avranno solo per gli imprenditori e i professionisti che, a oggi, ancora versano l’imposta, perché dotati di autonoma organizzazione (chi ne è privo è già escluso da imposizione) e non si avvalgono del regime forfetario o di quello di vantaggio.

Questi soggetti, per quanto non più sottoposti a imposta dal 2022, in tale anno dovranno ancora:

- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30 novembre 2022;

- versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30 giugno 2022.

Invece, gli stessi non verseranno più gli acconti IRAP relativi al medesimo 2022, essendo stati soggetti passivi del tributo per l’ultima volta nel 2021.

Continueranno, invece, a essere sottoposti a IRAP tutti gli altri soggetti passivi del tributo, quali:

- le società di capitali, le società cooperative, gli enti commerciali e i soggetti a questi equiparati;

- le società di persone commerciali (snc e sas) e le società a esse equiparate (es. società di armamento e società di fatto);

- gli enti privati non commerciali e le amministrazioni pubbliche.

In assenza di specifiche previsioni legislative, seguiteranno a scontare l’IRAP anche gli studi associati e le associazioni professionali.

Tale circostanza potrebbe indurre in futuro i soci e gli associati, rispettivamente, di società di persone commerciali e studi associati a proseguire l’attività individualmente.

 

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Ambito soggettivo
L'esonero trova applicazione nei confronti di:
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato);
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
- medici, infermieri e altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
 

Requisiti
I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all'INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti di previdenza, devono possedere i seguenti requisiti:
- calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000,00 euro;
- non essere titolari né di contratto di lavoro subordinato (escluso quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), né di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità, o altro emolumento avente le medesime finalità.
Non sono tenuti a rispettare il requisito reddituale e quello del calo del fatturato o dei corrispettivi i soggetti che avviano l'attività nel corso del 2020.
La fruizione è subordinata:
- al possesso della regolarità contributiva;
- ai limiti e alle condizioni della Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final (e successive modifiche) recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
 

Contribuzione oggetto di esonero
L'esonero viene riconosciuto nella misura massima di 3.000,00 euro sulla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il prossimo 31.12.2021.
Nello specifico:
- per gli artigiani e i commercianti, l'esonero si applica solo sui contributi fissi;
- per i lavoratori iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, non obbligati al contributo minimale, nonché per i professionisti della Gestione separata INPS, l'esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31.12.2021;
- per i professionisti iscritti agli enti di previdenza l'esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31.12.2021.
Non rientrano nell'esonero il contributo integrativo e i premi INAIL.

Domanda
L'esonero è richiesto dall'interessato ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza, secondo lo schema che sarà predisposto dall'INPS o dalla specifica Cassa.
I termini di decadenza indicati sono:
- 30.9.2021, per i lavoratori e professionisti iscritti all'INPS;
- 31.10.2021, per i professionisti ordinistici.

Concessione dell'esonero
Sono previste due distinte modalità di concessione dell'esonero, nello specifico:
- l'INPS riconosce l'agevolazione e comunica l'esito al soggetto interessato tramite il cassetto bidirezionale;
- gli Enti riconosceranno l'esonero solo dopo l'emanazione di un apposito decreto da parte del Ministero del Lavoro.

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L’obiettivo è di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo l’istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 2.500 milioni di euro, destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, dovuti dai:


- lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS: l’esonero in argomento riguarderebbe gli iscritti alla Gestione INPS artigiani commercianti, Gestione INPS agricoli autonomi, nonché i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;

- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza: rientrano i professionisti iscritti alle casse di previdenza, a titolo di esempio: consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, ecc.

L’esonero è subordinato al possesso di precisi requisiti reddituali e di riduzione del fatturato. La misura è fruibile dai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

L’esonero è stato esteso anche nei confronti di medici, infermieri e altri professionisti, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Tenuto conto del dettato normativo, la misura potrà essere operativa solo dopo l’emanazione di uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che definiscono criteri e modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

 

Per maggiori informazioni non esitare a contattarci! Lo Studio rimane  a vostra disposizione

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L’INPS dopo aver analizzato le aliquote e i valori di reddito per calcolare la contribuzione per il 2021, per gli iscritti alla gestione separa dell’INPS non variano i minimali e i massimali di reddito, mentre si registra un incremento dell’aliquota contributiva a carico dei professionisti per finalizzare l’ISCRO (l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa). È la cassa dedicata agli autonomi che si vengano a trovare in particolari situazioni di difficoltà.

L’ISCRO è stato istituito per gli anni 2021-2023 destinato esclusivamente ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.

 

ISCRO – IMPORTO E COPERTURA

L’indennità ISCRO sarà erogata per un totale di sei mensilità e sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito. L’importo erogato non potrà comunque superare gli 800 euro mensili né essere inferiore a 250 euro mensili. 

L’indennità, inoltre, potrà essere richiesta solo una volta nel triennio.  

La domandacon autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse – andrà presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ogni anno. 

 

NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

In merito, per assicurare la copertura finanziaria, per i professionisti ci sarà nei rispettivi anni un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata, pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Si ricorda che l'aliquota per i professionisti per il 2020 è fissata al 25% cui va aggiunto uno 0,72% per il finanziamento dell'indennità di maternità.

Nel dettaglio, i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, l’aliquota applicata nel 2021 viene dunque incrementata al 25,98% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,26% ISCRO).

Per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche, le aliquote contributive applicate per il 2021 si confermano pari al 34,23% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, ove questa non sia prevista, pari al 33,72%.

 

MASSIMALI E MINIMALI DI REDDITO

Con riferimento al massimale di reddito l’importo per il 2021 rimane invariato a 103.055 euro. L’aliquota 2021 si applica facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento di questo massimale.

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