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Dall'1.9.2022 al 30.9.2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l'anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Per l’anno 2022 possono accedere al beneficio:

- gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

- le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita.

Con riguardo alle spese ammesse all’agevolazione, analogamente al 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

La misura massima per l’agevolazione è anche per il 2022 di 4.000 euro

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù "Servizi on-line" - "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria" - "Credito di imposta edicole".

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L’Italia muove il primo passo per la regolamentazione degli aspetti (anche) fiscali connessi all’ecosistema delle cripto-attività, per ora limitandosi al mondo delle valute virtuali.

Il disegno di legge è composto da due soli articoli, il primo dei quali mira a fornire una definizione unitaria delle valute virtuali e a regolare alcuni aspetti della disciplina antiriciclaggio; il secondo, invece, ne definisce la disciplina fiscale.

Sotto il primo profilo, si stabilisce che la valuta virtuale consiste in una rappresentazione di valore digitale non emessa, né garantita, da una banca centrale, priva dello status giuridico di valuta o moneta, ma accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e suscettibile di essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

La valuta virtuale è infatti una forma di “unità matematica”, da intendersi quale unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma.

Sul piano fiscale, l’intervento coinvolge le imposte sui redditi, l’IVAFE e gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Le integrazioni e le modifiche che coinvolgono il comparto delle imposte dirette riguardano gli artt. 44, 67 e 68 del TUIR.

Sono particolarmente incisive le disposizioni in materia di redditi diversi di natura finanziaria. Esse partono da un principio base secondo cui il presupposto impositivo non è il “prelievo”, come avviene invece per le valute estere, quanto piuttosto la conversione delle valute virtuali in euro o in valute estere; al contrario, rimarrebbero estranee alla tassazione gli scambi tra valute virtuali (crypto-to-crypto), diversamente da quanto avviene in più ordinamenti esteri.

Comune al regime fiscale dei prelievi (ma, a un’analisi sommaria, solo sotto questo aspetto) è la previsione per cui la tassazione (in presenza dei presupposti di cui sopra) è tale solo se la consistenza complessiva delle valute virtuali sia superiore al controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi.

Per la valorizzazione delle plusvalenze si permetterebbe di utilizzare, in assenza di apposita documentazione circa il costo di acquisto, il cambio utilizzato nell’ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in sua mancanza, il cambio rilevato all’inizio del periodo d’imposta “da documentazione raccolta a cura del contribuente”.

Occorrerà poi valutare, nell’iter parlamentare, come tale principio si coordini con le modifiche prospettate all’art. 68 del TUIR, per cui il costo o valore di acquisto deve risultare da documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di wallet, e per cui (come per le cessioni di metalli preziosi) in assenza della documentazione del costo d’acquisto si considera corrispettivo il 25% dell’ammontare ricevuto in pagamento o in conversione.

Sotto il profilo del monitoraggio fiscale, con un’apposita integrazione all’art. 4 del DL 167/90 verrebbe confermato l’obbligo di compilazione del quadro RW, specificando però che anche in questi casi vale la franchigia di 15.000 euro. In tal senso verrebbe avallato, inoltre, l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 788/2021, secondo cui le valute virtuali non scontano l’IVAFE, non rappresentando prodotti finanziari.

 

Tra gli elementi inediti si rinviene la proposta di introdurre un regime opzionale di rideterminazione dei valori di acquisto delle valute virtuali, alla stregua dell’opzione prevista, ad esempio, per il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate.

Si prospetta quindi la possibilità di assumere quale costo o valore di acquisto il valore risultante da una perizia giurata alla data del 1° gennaio 2022 (redatta da dottori commercialisti e ragionieri iscritti nell’albo dei revisori legali), sul quale è necessario assolvere un’imposta sostitutiva a scaglioni (dall’8% al 10% dei valori), con il consueto frazionamento in tre rate. La redazione della perizia e il primo versamento dovrebbero essere effettuati entro il 30 giugno 2022, anche se a una prima analisi l’ipotesi pare piuttosto ottimistica.

Il valore così rideterminato non consente, come per le partecipazioni, il realizzo di minusvalenze.

È poi prevista un’apposita sanatoria di natura “premiale” per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale, a condizione che le attività vengano fatte “emergere” nella prima dichiarazione utile (sarebbe tale il modello REDDITI 2022): il disegno di legge limiterebbe il beneficio ai contribuenti che fruiscono del regime transitorio in esame, con perizia e pagamento di imposte sostitutive, pur se non si comprende appieno la ratio di una simile limitazione e non, invece, l’estensione alla generalità dei contribuenti inadempienti.

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PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

  • al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese so-stenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
  1. da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
  2. da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
  3. da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
  • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, al di là della proroga della finestra temporale agevolata disposta con riguardo agli interventi effettuati da taluni soggetti, si estrinsecano in particolare:

  • nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità, di cui al co. 11 dell’art. 119, anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella “precompilata” dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d’imposta che gli presta assistenza fiscale;
  • nell’introduzione, nel co. 13-bisdell’art. 119, di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, “per talune tipologie di beni”, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;
  • nella specificazione, sempre nel co. 13-bisdell’art. 119, che i prezzari individuati dal DM 6.8.2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).
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Le nuove modalità di presentazione dei modelli INTRASTAT si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell’anno 2022.

La presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle vendite ha, oltretutto, assunto valore costitutivo ai fini del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie fermi gli altri requisiti che qualificano le suddette cessioni.

Riepilogando le principali modifiche applicabili agli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, si evidenzia che, per le cessioni di beni (modello INTRA-1 bis):

- i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest’ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di euro);

- è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”, senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata;

- è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci.

Con riferimento alle cessioni è, altresì, introdotta la sezione 5 del modello INTRA-1, vale a dire il nuovo elenco INTRA-1, per le operazioni in regime di “call-off stock”.

Per gli acquisti di beni (modello INTRA-2 bis), è confermata l’abolizione della presentazione su base trimestrale.

Per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 200.000 euro.

Inoltre, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA-2 bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta.

Come già rilevato per le cessioni, anche per gli acquisti di beni:

- è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata;

- i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (quest’ultima non obbligatoria nel caso in cui il valore degli acquisti non superi 20 milioni di euro).

Relativamente alle prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater), oltre alla conferma del venir meno dell’obbligo di presentazione su base trimestrale, rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti).

Non è più prevista l’indicazione dei dati relativi al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento.

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