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La modifica del sistema di detrazioni IRPEF contenuta nella attuativa dell’assegno unico e universale per figli a carico, incide sulle valutazioni di convenienza in relazione all’applicazione del regime forfetario. Meno incisiva a questi fini è la modifica degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF applicabili.

Il DLgs. 230/2021 riconosce per i figli a carico di età inferiore a 21 anni un assegno unico erogato dall’INPS in misura variabile in base all’ISEE del nucleo familiare. Vengono corrispondentemente modificate le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia che, dal 1° marzo 2022, si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

Per gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi con i requisiti per applicare il regime forfetario la possibilità di fruire di detrazioni IRPEF per figli a carico poteva rendere conveniente fiscalmente la permanenza nel sistema di tassazione progressivo. Naturalmente, il vantaggio fiscale poteva risultare più o meno significativo in base all’ammontare del reddito complessivo e al numero delle persone a carico nel nucleo familiare.

Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso di un professionista che possieda esclusivamente reddito di lavoro autonomo, pari a 15.000 euro, e che abbia due figli (di età superiore a tre anni) integralmente a carico per l’intero anno.

Applicando il regime forfetario con aliquota al 15%, l’imposta sostitutiva sul reddito di 15.000 euro (determinato a seguito dell’applicazione del coefficiente di redditività ai compensi percepiti) ammonterebbe a 2.250 euro; in assenza di ulteriori fonti di reddito soggette ad IRPEF, non risulta possibile usufruire di deduzioni dal reddito complessivo o di detrazioni IRPEF (ad esempio, per oneri).

Permanendo nel regime ordinario, l’IRPEF 2021, al netto della detrazione per tipologia reddituale e per i figli a carico, ammonterebbe a complessivi 929 euro (oltre alle addizionali regionale e comunale). Dal 2022, invece, in conseguenza della sostituzione delle detrazioni IRPEF per figli a carico con l’assegno unico erogato dell’INPS, l’IRPEF al netto delle citate detrazioni, ricalcolate in base al nuovo quadro normativo, risulterebbe incrementata a 2.185 euro (oltre le addizionali regionale e comunale).

Dall’ipotesi prospettata emerge come, per effetto dell’abrogazione delle detrazioni per figli a carico dal 1° marzo 2022 (sostituite dall’assegno unico erogato dall’INPS), la convenienza del sistema d’imposizione ordinaria entro determinate fasce reddituali può venir meno e, in assenza di ulteriori deduzioni dal reddito complessivo o detrazioni IRPEF potenzialmente utilizzabili, il regime forfetario risulta ancor più appetibile rispetto al passato, tenuto anche conto delle semplificazioni negli adempimenti contabili e fiscali che il medesimo contempla.

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Allo stato attuale, vige ancora la legge in base al quale non sono tenuti all’emissione di e-fattura mediante SdI i “soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» (...) e quelli che applicano il regime forfettario (...)”.

È presumibile tuttavia che l’introduzione dell’obbligo avvenga in tempi relativamente brevi, pur nel rispetto delle tempistiche dettate dallo Statuto del contribuente, il quale statuisce che “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

In previsione delle novità si potrebbe comunque suggerire agli operatori che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di emettere e-fattura mediante SdI in via facoltativa, così da adeguare tempestivamente le procedure amministrative ed essere pronti al momento in cui l’obbligo verrà introdotto.

L’emissione su base volontaria della fattura elettronica da parte di minimi e forfetari potrebbe inoltre comportare un ulteriore vantaggio. Tali soggetti, qualora garantiscano la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro, possono beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.

Al fine della fatturazione in formato elettronico via SdI, i soggetti passivi possono fruire gratuitamente dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, cioè a dire della procedura web presente sul portale “Fatture e Corrispettivi” o della app “Fatturae”, che consentono la predisposizione e la trasmissione del documento, nonché di un software per pc, che non permette l’invio, ma solo la generazione del documento XML.

Atteso che i soggetti in esame non esercitano la rivalsa dell’IVA, può essere utile ricordare che la fattura elettronica in luogo dell’imposta dovrà riportare il codice natura “N2.2” (Operazioni non soggette – altri casi).

Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, forfetari e minimi che decidessero di emettere volontariamente il documento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita dell’Agenzia.

Occorre, tuttavia, porre attenzione ad alcuni casi particolari. La fattura non deve essere emessa in formato elettronico da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie in ambito B2C.

Forfetari e soggetti in regime di vantaggio sono, invece, tenuti a emettere fatture in formato elettronico per le operazioni effettuate nei confronti della P.A.

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