Le nuove modalità di presentazione dei modelli INTRASTAT si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell’anno 2022.
La presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle vendite ha, oltretutto, assunto valore costitutivo ai fini del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie fermi gli altri requisiti che qualificano le suddette cessioni.
Riepilogando le principali modifiche applicabili agli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, si evidenzia che, per le cessioni di beni (modello INTRA-1 bis):
- i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest’ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a 20 milioni di euro);
- è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale “99500000”, senza la necessità di procedere con la scomposizione della Nomenclatura combinata;
- è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci.
Con riferimento alle cessioni è, altresì, introdotta la sezione 5 del modello INTRA-1, vale a dire il nuovo elenco INTRA-1, per le operazioni in regime di “call-off stock”.
Per gli acquisti di beni (modello INTRA-2 bis), è confermata l’abolizione della presentazione su base trimestrale.
Per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 200.000 euro.
Inoltre, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA-2 bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta.
Come già rilevato per le cessioni, anche per gli acquisti di beni:
- è possibile avvalersi del codice convenzionale “99500000”, nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
- i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (quest’ultima non obbligatoria nel caso in cui il valore degli acquisti non superi 20 milioni di euro).
Relativamente alle prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2 quater), oltre alla conferma del venir meno dell’obbligo di presentazione su base trimestrale, rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti).
Non è più prevista l’indicazione dei dati relativi al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento.