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In quali sanzioni incorre un contribuente forfettario iscritto al Vies (Vat information exchange system, sistema elettronico di scambio dati sull’Iva), che ha effettuato acquisti di beni sotto la soglia di 10.000 euro e ha ricevuto fatture in reverse charge, nel caso di mancato versamento dell’Iva in Italia? Oltre a quella del 30% relativa all’omesso versamento dell’imposta, si applicano anche sanzioni relative al reverse charge e/o alla detrazione indebita?
In questo caso trova applicazione la sanzione nella misura pari al 90% dell’Iva non assolta. La sanzione citata “assorbe” quella prevista per l’omesso versamento. Si specifica che il forfettario che acquista beni di valore inferiore a 10mila euro non è tenuto ad applicare il regime del “reverse charge”. Nel caso esposto il problema sta nel fatto che l’acquirente si è presumibilmente qualificato come soggetto passivo agli occhi del fornitore, fornendo il proprio numero di partita Iva, tant’è che il fornitore Ue ha emesso fatture in regime di “reverse charge”.
Così facendo, il forfettario ha esercitato l’opzione per l’attivazione dell’imposta, rinunciando all’esonero previsto dalla norma.
Contributi coronavirus a rischio se non indicati nel quadro RS
Scritto da NPLa mancata indicazione nel modello REDDITI 2021 dei contributi a fondo perduto percepiti non comporta l’applicazione di sanzioni sotto il profilo fiscale, ma potrebbe determinare l’illegittimità della fruizione del contributo. In tal senso si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze in merito alla semplificazione degli adempimenti relativi all’inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contributi e bonus ricevuti per fare fronte alla crisi pandemica.
La questione riguarda i contribuenti che, con riferimento al modello REDDITI 2021, devono indicare in più quadri (es. RS, RU, RF, RG) i contributi a fondo perduto e i crediti d’imposta ricevuti ed erogati per far fronte alle difficoltà economiche correlate all’emergenza epidemiologica.
Posto che tali aiuti sono esenti da tassazione per espressa previsione normativa e che l’Agenzia sarebbe già in possesso delle informazioni a esse relative, è stato chiesto se, in caso di errori del contribuente, è previsto un azzeramento o una riduzione delle sanzioni, ovvero un’automatica integrazione dei dati mancanti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento ai quadri RF, RG e RE, il MEF afferma che l’indicazione degli importi dei contributi a fondo perduto nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari, con appositi codici, è finalizzata a garantire la non concorrenza alla determinazione del reddito dei predetti contributi.
Nel quadro RU vanno poi indicate le misure agevolative concesse sotto forma di credito d’imposta, contraddistinte da appositi codici, indicando informazioni che non sono a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate.
La mancata indicazione dell’importo dei contributi percepiti, non arrecando alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo dell’Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta, non comporta, relativamente a tali profili, alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio). Pertanto, nessuna sanzione viene prevista in caso di mancata indicazione nel modello REDDITI 2021 dei contributi percepiti.
Tuttavia, il MEF, ribadendo quanto riportato nelle istruzioni alla compilazione del quadro RS, afferma che “l’inadempimento degli obblighi di registrazione (...) determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale”. Si ricorda che nel caso di errori nella compilazione del prospetto, l’Agenzia ha previsto la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa con indicazione dell’importo corretto, applicando la sanzione in misura fissa.
È applicabile il ravvedimento per il tardivo invio, al Sistema tessera sanitaria, di dati riguardanti spese sanitarie. L’obbligo di trasmissione telematica di dati delle spese sanitarie e veterinarie, infatti, è stato imposto da una legge tributaria al fine di favorire l’operatività della dichiarazione dei redditi precompilata. Pertanto, in considerazione della natura fiscale dell’adempimento, è possibile sanare le corrispondenti violazioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Con riferimento alle sanzioni applicabili, si sottolinea che – in caso di omesso, tardivo o errato invio dei dati di spesa sanitaria al Sistema tessera sanitaria da parte dei professionisti sanitari interessati dall’adempimento – si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50.000 euro. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, oppure, in caso di segnalazione da parte dell’agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione pari a 100 euro è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
Infine, per le trasmissioni effettuate nel primo anno di applicazione dell’obbligo, le suddette sanzioni non si applicano in caso di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati, oppure – qualora si sia in presenza di errata trasmissione dei dati stessi – «se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata».
Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, introdotto a fronte dell’emergenza epidemiologica, deve essere indicato nei modelli REDDITI 2021.
Il credito d’imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che hanno presentato apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione delle spese ammissibili doveva essere presentata dal 20 luglio al 7 settembre 2020
In particolare, va compilata la sezione I del quadro RU del modello REDDITI 2021, indicando, con il codice credito “H9”, il credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, ora pari a 603 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, in misura pari al 47,1617%.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è quindi pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata entro il 7 settembre 2020 (60% delle spese, con limite massimo del credito pari a 60.000 euro) moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può comunque visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.
Quanto alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta può essere: utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per i soggetti “solari” 2020, modello REDDITI 2021) o in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6917”); ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.
Occorre altresì ricordare che il credito d’imposta sanificazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP.
Detrazioni per figli a carico - Condizioni di spettanza e criteri di applicazione
Scritto da NPIl TUIR prevede il riconoscimento di determinate detrazioni IRPEF per i figli considerati fiscalmente a carico. Dall'1.1.2019, il limite di reddito complessivo per essere considerato un figlio fiscalmente a carico è pari a:
- 4.000,00 euro, fino all'anno in cui il figlio compie 24 anni di età;
- 2.840,51 euro, per gli anni successivi.
Per essere considerati fiscalmente a carico, non è invece necessario che i figli:
- convivano con i genitori;
- siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.
Le detrazioni IRPEF per i figli a carico sono parametrate al reddito complessivo dei genitori, venendo meno in presenza di redditi elevati.
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per figli a carico deve essere ripartita al 50% ciascuno, salva la facoltà di attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato.
Per i contribuenti con almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro che:
- trova applicazione nell'intera misura, anche se la condizione dell'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno;
- non è parametrata al reddito complessivo;
- deve essere necessariamente ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
Due vie per l’IVA sulle vendite a distanza “sopra soglia” dal 1° luglio
Scritto da NPSarà possibile assolvere l’imposta mediante il regime del One Stop Shop
Dal prossimo 1° luglio entreranno in vigore le nuove regole IVA in materia di e-commerce, attualmente in corso di recepimento in ambito nazionale.
La riforma incide in modo particolare sulla disciplina delle vendite a distanza intra-Ue, in quanto vengono abolite le soglie di riferimento attualmente vigenti e viene introdotta una soglia unica complessiva, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale tali vendite sono rilevanti ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni.
Ad esempio, un’impresa stabilita (solo) in Italia che effettua vendite a distanza nei confronti di privati consumatori in Francia e Spagna, intervenendo nel trasporto. Fino ad ora, l’impresa deve verificare il volume di vendite effettuate nell’anno precedente e in quello in corso in ciascuno Stato di destinazione dei beni, e, in caso di superamento della soglia “nazionale” prevista, è tenuta a identificarsi nello Stato di destinazione per assolvere i relativi obblighi IVA:
- Le cessioni “sopra soglia” scontano l’imposta con l’aliquota dello Stato di destinazione;
- Le cessioni “sotto soglia”, essendo rilevanti nello Stato membro di origine, scontano l’IVA con l’aliquota italiana, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.
La previsione di soglie differenti tra gli Stati membri, 35.000 o 100.000 euro, implica oneri significativi soprattutto per gli operatori di ridotte dimensioni. Il legislatore unionale ha perciò previsto da un lato l’introduzione di un’unica soglia di riferimento, dall’altro la possibilità di avvalersi del One Stop Shop (OSS) per l’assolvimento dell’IVA sulle vendite a distanza nella Ue.
Ciò significa che, a partire dal 1° luglio 2021, l’impresa sopra dovrà:
- verificare la territorialità IVA delle vendite effettuate in Francia e Spagna in base alla nuova e unica soglia di 10.000 euro;
- valutare, in caso di superamento della soglia, quale soluzione possa essere più conveniente: se identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro o se avvalersi dell’OSS (regime Ue), così da assolvere l’imposta secondo il meccanismo dello sportello unico.
Va sottolineato che la soglia si applica soltanto se l’impresa è stabilita in un solo Stato membro. Inoltre, il relativo superamento va verificato sommando i valori totali, al netto dell’IVA, delle vendite a distanza intra-Ue e delle prestazioni “TTE” rese a privati in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore, nell’anno precedente e in quello in corso.
Pertanto, se la somma delle vendite a distanza effettuate in Francia e Spagna supera complessivamente 10.000 euro, l’imposta è dovuta nello Stato di destinazione.
Saranno perciò frequenti le ipotesi di soggetti passivi che, pur avendo effettuato finora vendite “sotto soglia” in base alla disciplina vigente, a partire dal 1° luglio si troveranno a superare il limite previsto dalla nuova disciplina.
Il ricorso al regime speciale è facoltativo, ma una volta effettuata l’adesione dovrà essere applicata per tutte le vendite a distanza intra-Ue e le prestazioni B2C, di qualunque natura, rilevanti in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.
La registrazione è valida, in linea generale, dal primo mese del trimestre successivo, per cui chi aderisce entro il 30 giugno 2021 può applicare il regime speciale dal prossimo 1° luglio.
Dopo un periodo di stage, è possibile aprire una partita Iva adottando il regime forfettario e fatturare unicamente al professionista presso il quale si è svolto il tirocinio.
Si può infatti adottare il regime forfettario pur intrattenendo rapporti economici prevalenti (o anche esclusivi) con l’ex “dominus”, a patto che l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Mentre, niente start-up se non variano clienti e luogo: infatti, ad esempio un dipendente, che svolge attività di movimento terra, nel 2021 si licenzia per svolgere in proprio, come artigiano, lo stesso lavoro. Non può applicare il regime forfettario con l’aliquota del 5% come start up.
La possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta prevista per le nuove attività presuppone che la stessa «non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo». In passato, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che si è in presenza di una mera prosecuzione della vecchia attività «quando quella intrapresa presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti ed utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente». Pertanto, il mantenimento del medesimo giro di clientela e l’esercizio dell’attività nel medesimo ambito territoriale rappresentano indizi di prosecuzione dell’attività precedentemente svolta, rendendo impossibile, pertanto, beneficiare dell’aliquota ridotta.
Il DL “Sostegni-bis” contiene numerose disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo, finalizzate a migliorarne le tutele, rilevatesi spesso inadeguate.
Si ricorda l’indennità di 1.600 euro, che spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) con gli stessi requisiti previsti dal DL 41/2021.
Inoltre, per garantire un sostegno più veloce alla categoria degli autori interpreti o esecutori, per la ripartizione del compenso per copia privata viene disposto che la quota a loro destinata sia assegnata direttamente dalla SIAE.
È poi previsto che, al fine di valorizzare la partecipazione al successo delle opere, agli autori del soggetto, della sceneggiatura, della musica e ai registi venga riconosciuta una quota parte dei contributi automatici finora destinati esclusivamente alle imprese cinematografiche e audiovisive.
Di particolare interesse sono una serie di disposizioni in materia di previdenza e assistenza.
Nel decreto sono state previste disposizioni specifiche per la tutela della genitorialità, chiarendo che le tutele spettano a tutti i lavoratori iscritti al FPLS, sia subordinati che autonomi, e prevedendo che, per il calcolo dell’indennità, la retribuzione media globale giornaliera venga calcolata con riferimento ai giorni lavorati e alle somme percepite nei 12 mesi antecedenti l’evento tutelato.
Altra novità riguarda l’introduzione, dal 1° gennaio 2022, dell’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), erogata dall’INPS per massimo 6 mesi. A tal fine, dalla stessa data, viene prevista un’aliquota contributiva del 2%.
Il numero di contributi giornalieri annui complessivi richiesti per i lavoratori appartenenti al Gruppo A dal 1° luglio 2021 vengono ridotti a 90, con l’intento di adeguare le disposizioni pensionistiche ai livelli di occupazione del settore. Solo per gli attori cinematografici e audiovisivi, ogni giornata contributiva versata al FPLS determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza dei 90 contributi.
Viene poi introdotto l’obbligo di rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. Il mancato rilascio, o una attestazione non veritiera, comporta conseguenze di rilievo quali una sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro e il mancato accesso, nell’anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati.
Novità sono previste per il versamento dei contributi al FPLS, includendo anche le attività remunerate svolte dai lavoratori dello spettacolo, di insegnamento o di formazione in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche competenti o da queste organizzate e di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, oltre che altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo.
Prima rata artigiani e commercianti al 20 agosto 2021 senza maggiorazione
Scritto da NPL’INPS torna a pronunciarsi sul differimento della prima rata dei contributi dovuti sul minimale dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali, sottolineando che il versamento effettuato entro il 20 agosto 2021 non comporta l’applicazione di sanzioni civili o interessi.
Si ricorda che l’Istituto previdenziale, ottenuto il nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, aveva “anticipato”, pochi giorni prima della scadenza fissata al 17 maggio 2021, il differimento al 20 agosto 2021 del termine di versamento della prima rata dei contributi dovuti per il 2021 dagli artigiani e commercianti, non specificando, tuttavia, l’eventuale applicazione di interessi o sanzioni.
Successivamente, tale misura è stata “ufficializzata” dal DL “Sostegni-bis”, il quale prevede, oltre al citato differimento, che il pagamento effettuato entro il 20 agosto 2021 non comporta alcuna maggiorazione.
Pertanto, adeguandosi al dettato normativo, il soggetto che versa entro il 20 agosto 2021 la prima rata non subirà sanzioni o interessi.
Il DL Sostegni-bis contempla diverse disposizioni che riconoscono misure emergenziali di sostegno al reddito
Scritto da NPIndennità per lavoratori stagionali, occasionali, intermittenti e dello spettacolo
Il DL Sostegni-bis contempla un'indennità, pari a 1.600,00 euro, erogata dall'INPS ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie, in possesso di determinati requisiti:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.
Ai soggetti appartenenti alle predette categorie che abbiano già beneficiato dell'indennità del DL "Sostegni" l'indennità è erogata automaticamente dall'INPS.
La medesima indennità è erogata anche ai soggetti appartenenti alle sopra indicate categorie che non abbiano in precedenza beneficiato dell'indennità del "Sostegni". Per i potenziali nuovi beneficiari, le domande per l'indennità dovranno essere inoltrate all'INPS entro il 31.7.2021.
Collaboratori sportivi
L'indennità in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, l'ammontare dell'indennità varia in base ai compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019:
- per compensi superiori a 10.000,00 euro annui, l'indennità spetta nella misura di 2.400,00 euro;
- per compensi compresi tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui, l'indennità spetta nella somma di 1.600,00 euro;
- per compensi inferiori a 4.000,00 euro annui, l'indennità spetta nella somma di 800,00 euro.
Altro...
Al via la verifica di legittimità sugli edifici oggetto di interventi con il superbonus
Scritto da NPLa prima novità riguarda gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR che possono beneficiare del superbonus al 110%. A seguito delle modifiche previste dal DL 77/2021, gli interventi in questione, per poter essere agevolati con il superbonus al 110%, possono essere eseguiti congiuntamente, oltre che ad uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020, anche agli interventi “trainanti” di miglioramento sismico di cui ai commi da 1bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus”).
La seconda novità riguarda il titolo abilitativo che consente la realizzazione degli interventi con agevolazione del 110%. Per effetto dell’introduzione del nuovo comma 13-ter nell’art. 119 del DL 34/2020, gli interventi relativi al 110%, con la sola eccezione di quelli effettuati in un contesto di demolizione e ricostruzione dell’edificio, vengono considerati alla stregua di interventi di manutenzione straordinaria, per la cui autorizzazione è sufficiente la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata).
Passaggio al regime forfetario escluso nel caso di comportamento concludente
Scritto da NPNon è possibile il ripensamento se per tutto l’anno sono state emesse fatture con IVA
Non può applicare il regime forfetario per il 2020 il soggetto che, pur possedendo tutte le condizioni per applicarlo, abbia emesso nel corso di tale anno fatture con IVA procedendo alla trasmissione delle relative liquidazioni periodiche. Ciò integra comportamento concludente per il regime ordinario, scelta che non può essere oggetto di ripensamento e semplicemente corretta mediante l’emissione di note di variazione.
L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili; la validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.
Per comportamento concludente s’intende l’effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, in luogo di quello di base, ferma re-stando la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per avvalersi del regime opzionale
L’Amministrazione ha poi precisato che a prevalere, ai fini della concreta attuazione del regime prescelto, sono i comportamenti concludenti di carattere fiscale, tra cui, a mero titolo esemplificativo:
- l’addebito in fattura dell’IVA e la liquidazione e il versamento dell’imposta per i soggetti che, in base al regime naturalmente applicabile, ne sarebbero esclusi;
- la contabilizzazione dell’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale sul libro giornale oppure sul registro dei beni ammortizzabili;
Nel caso oggetto di interpello, è emerso che il professionista non aveva mai applicato il regime forfetario e, coerentemente a tale scelta, aveva emesso nel 2020 (e in parte nel 2021) fatture con IVA e, verosimilmente, con esposizione della ritenuta a titolo d’acconto. Risulta altresì la presentazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Bonus al 50% su tutti gli investimenti pubblicitari 2021 e 2022
Scritto da NPL’agevolazione “speciale” viene estesa anche agli investimenti su radio e TV
Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, viene previsto per gli anni 2021 e 2022 nella misura del 50% del valore complessivo di tutti gli investimenti pubblicitari agevolati, quindi non solo per quelli sulla stampa, ma anche su radio e TV.
Il credito d’imposta è infatti riconosciuto entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In particolare, il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno quindi presentare mediante l’apposito modello:
- la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
Viene inoltre disposto che per l’anno 2021 la comunicazione telematica di accesso al credito debba essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2021, ferme restando le precedenti modalità.
Comunicazione per l’accesso dal 1° al 30 settembre
Pertanto, la comunicazione sarà presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale.
D.L. SOSTEGNI CONVERTITO - LE PRINCIPALI MISURE FISCALI - FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI
Scritto da NPLa legge di bilancio 2021 ha previsto, a favore dei lavoratori autonomi:
- l’esonero parziale temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
- dagli imprenditori iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti ed ai professionisti iscritti alla Gestione separata Inps
- dai professionisti “con Cassa” previdenziale
- che soddisfano i seguenti requisiti:
- reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000
- calo del fatturato/corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
Vengono confermate le seguenti disposizioni:
- l’aumento delle risorse destinate a finanziarie detto esonero
- il beneficio è concesso ai sensi, nei limiti e alle condizioni, di cui alla Comunicazione della Commissione UE sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato";
l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.