Spunta l’ipotesi 15 settembre per il via alle istanze - Una tantum a professionisti e autonomi secondo l’ordine cronologico delle domande
Tra i requisiti, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021.
È stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il decreto attuativo dell’indennità una tantum prevista in favore di lavoratori autonomi e professionisti DL “Aiuti”.
Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, il decreto stabilisce che i suddetti soggetti devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, e devono essere già iscritti all’INPS o alla cassa professionale alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 (18 maggio 2022), con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
Con riguardo al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Ulteriore requisito di accesso – individuato con il decreto in commento – attiene al versamento della contribuzione. Nello specifico, per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (il requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022). Il requisito viene verificato sulla posizione del titolare per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli.
Il decreto definisce anche la misura dell’indennità una tantum, pari a 200 euro. L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022, non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.
Sotto il profilo operativo, i lavoratori autonomi e i professionisti dovranno presentare apposita domanda all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti (nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali), i quali saranno tenuti a verificare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio e ad erogarlo nel rispetto delle risorse stanziate (ovverosia 600 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 95,6 milioni di euro per i professionisti con cassa).
A0ffinché tutti possano avere le medesime opportunità, per i professionisti con cassa si teorizza la data del 15 settembre come termine di inizio per la presentazione delle domande. L’ipotesi avrebbe preso forma all’interno dell’AdePP.
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Proroga dei versamenti al 15 settembre ad ampio raggio
Sono infatti prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
La proroga si estende anche ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (ad esempio, i contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, l’IVA per adeguamento agli ISA, il diritto camerale ecc.).
L’Agenzia delle Entrate conferma che la proroga riguarda i soggetti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, pari a 5.164.569 euro.
Inoltre, ricorrendo tali condizioni, la proroga si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:
- applicano il regime forfetario ;
- applicano il regime di vantaggio (c.d. “contribuenti minimi”);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Resta, invece, ferma la possibilità di beneficiare del versamento rateale.
I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario. In questo caso, si conferma che il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.
Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.
Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.
In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.
Qualora, invece, entro il termine del 15 settembre 2021, si effettuino più versamenti con scadenze e importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:
- in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
- in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.