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Per le commissioni sui pagamenti elettronici 2023 è possibile fruire del credito d’imposta del 30%. L’art. 22 del DL 124/2019 prevede il riconoscimento – a regime, non essendo previsto alcun termine ultimo – di un credito d’imposta agli esercenti per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.

In particolare, possono beneficiare di tale agevolazione gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell’anno d’imposta precedente (vale a dire nel 2022, ai fini in esame) abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro.

Il credito d’imposta è pari a 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:

- carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7 sesto comma del DPR n. 605/73;

- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

L’agevolazione è prevista per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 ed è riconosciuta nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti “de minimis”.

Quanto alla modalità di fruizione, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa (art. 22 comma 4 del DL 124/2019).

A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il beneficio dovrà essere inoltre indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito (quadro RU, codice credito “H3”) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta, per espressa disposizione normativa, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

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A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si dovrebbe applicare nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”.

Questi soggetti avrebbero da tempo dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

L’applicazione di tale sanzione è stata dunque ora anticipata alle condotte di mancata accettazione di pagamenti poste in essere dal 30 giugno 2022. Rispetto a tale previsione occorre anche considerare che, l’art. 2 comma 1 del DM 24 gennaio 2014, adottato in attuazione dell’art. 15 comma 5 del DL 179/2012, aveva stabilito che l’obbligo di accettare pagamenti elettronici si applicava a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro; tale previsione, in seguito al riferimento normativo “a qualsiasi importo” deve ritenersi abrogata.

Si precisa, altresì, che per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981. È espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/1981; istituto che consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.

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