Contributo una tantum per le edicole
Imprese editoriali, agenzie di stampa ed emittenti televisive e radiofoniche possono richiedere i contributi per assunzioni o trasformazioni
A tali soggetti è riconosciuto un contributo una tantum nella misura massima di 2.000 euro, a fronte della realizzazione, nel corso del 2022, di almeno una delle seguenti attività:
- interventi di trasformazione digitale;
- interventi di ammodernamento tecnologico;
- fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;
- attivazione di uno o più punti vendita addizionali;
- realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.
Le domande di accesso al contributo devono essere presentate, dal 15 febbraio al 15 marzo 2023, in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.
Tale contributo per l’anno 2022, in assenza di un’espressa esclusione normativa, è da considerarsi rilevante ai fini fiscali e quindi soggetto a ritenuta del 4% a titolo di acconto. L’esclusione dal reddito imponibile era infatti prevista per i contributi erogati a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 negli anni 2020 e 2021.
Il contributo sarà quindi erogato ai soggetti in possesso dei requisiti, al netto delle ritenute, mediante accredito diretto sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda.
Con il decreto del 14 dicembre 2022 vengono individuate anche le istruzioni operative per richiedere i contributi previsti dall’art. 4 del DPCM 28 settembre 2022. In particolare, per le assunzioni o trasformazioni effettuate nel 2022 è previsto un contributo forfetario nella misura di:
- 8.000 euro per ogni assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di giovani giornalisti e professionisti con età non superiore ai 35 anni in possesso di qualifica professionale;
- 12.000 euro in caso di trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un contratto giornalistico a tempo determinato o di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Al via la domanda per l'indennità una tantum di 200 euro per autonomi e professionisti
I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS possono presentare la domanda per accedere all’indennità una tantum di 200 euro DL “Aiuti” – attuata con DM 19 agosto 2022 – e per l’integrazione di 150 euro introdotta dal DL “Aiuti-ter”.
Con riferimento all’ambito soggettivo, possono richiedere l’indennità una tantum i:
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (compresi gli IAP, tuttavia questi ultimi sono esclusi dal beneficio se iscritti alla gestione in argomento per l’attività di amministratore in società di capitali);
- pescatori autonomi;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici).
Sono destinatari della misura sia i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori sia i soci di società e i componenti degli studi associati.
L’accesso all’indennità di 200 euro è possibile solo in presenza dei seguenti requisiti:
- reddito complessivo nel periodo d’imposta 2021 non superiore a 35.000 euro.
- iscrizione alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 e partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
- aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022).
I lavoratori autonomi e i professionisti non devono inoltre aver percepito una delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti al 18 maggio 2022.
Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, il lavoratore autonomo o professionista che dichiari nella domanda un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro potrà beneficiare anche dell’integrazione di 150 euro ex art. 20 del DL 144/2022 (per un totale di 350 euro).
Operativamente, il lavoratore autonomo o professionista iscritto all’INPS (nonché il professionista con cassa iscritto contemporaneamente anche in una delle gestioni INPS sopra citate) deve presentare all’Istituto di previdenza apposita domanda, già disponibile all’interno del portale INPS al seguente percorso “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. In alternativa, è possibile avvalersi del servizio Contact center multicanale o dei servizi dei Patronati.
La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2022.
Infine, si ricorda che anche per i professionisti con cassa è già possibile la presentazione delle domande utilizzando la specifica procedura predisposta dalla Cassa di appartenenza che permette – nel rispetto di tutte i requisiti previsti dalla disciplina – di richiedere l’indennità di 200 euro e l’integrazione di 150 euro.
Spunta l’ipotesi 15 settembre per il via alle istanze - Una tantum a professionisti e autonomi secondo l’ordine cronologico delle domande
Tra i requisiti, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021.
È stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il decreto attuativo dell’indennità una tantum prevista in favore di lavoratori autonomi e professionisti DL “Aiuti”.
Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, il decreto stabilisce che i suddetti soggetti devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, e devono essere già iscritti all’INPS o alla cassa professionale alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 (18 maggio 2022), con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
Con riguardo al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Ulteriore requisito di accesso – individuato con il decreto in commento – attiene al versamento della contribuzione. Nello specifico, per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (il requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022). Il requisito viene verificato sulla posizione del titolare per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli.
Il decreto definisce anche la misura dell’indennità una tantum, pari a 200 euro. L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022, non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.
Sotto il profilo operativo, i lavoratori autonomi e i professionisti dovranno presentare apposita domanda all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti (nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali), i quali saranno tenuti a verificare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio e ad erogarlo nel rispetto delle risorse stanziate (ovverosia 600 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 95,6 milioni di euro per i professionisti con cassa).
A0ffinché tutti possano avere le medesime opportunità, per i professionisti con cassa si teorizza la data del 15 settembre come termine di inizio per la presentazione delle domande. L’ipotesi avrebbe preso forma all’interno dell’AdePP.
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