Tutele a favore dei lavoratori dello spettacolo - Indennità di disoccupazione ALAS
Con il messaggio 30.5.2022 n. 2260, l'INPS è intervenuto con riferimento all'indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo denominata ALAS, DL "Sostegni-bis". Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha illustrato alcuni aspetti contributivi direttamente collegati al finanziamento della prestazione.
Destinatari
Secondo quanto precisato nel messaggio in parola, possono beneficiare della prestazione in argomento:
- i lavoratori autonomi dello spettacolo che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- i lavoratori autonomi dello spettacolo che prestano a tempo determinato attività diverse;
- i lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
Requisiti
Per avere diritto all'indennità in argomento, i predetti lavoratori devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro autonomo e possedere i seguenti requisiti:
- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al DL 4/2019;
- avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al FPLS;
- avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000,00 euro.
Aliquota di finanziamento
L'INPS ricorda che l'art. 66 co. 14 del DL 73/2021 prevede, con decorrenza dall'1.1.2022, l'applicazione di un'aliquota contributiva pari al 2% sul compenso lordo giornaliero, con conseguente versamento presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della L. 88/89.
Per quanto riguarda l'impatto sulla contribuzione ALAS delle riduzioni degli oneri sociali previste dall'art. 120 della L. 388/2000 e dall'art. 1 co. 361 e 362 della L. 266/2005 con riferimento alla Gestione prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della L. 88/89, l'INPS chiarisce innanzitutto che per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura della contribuzione ALAS è pari all'1,06% dell'imponibile contributivo, mentre il contributo di finanziamento dell'assicurazione di malattia - fino al 31.12.2021 dovuto nella misura dell'1,28%, in quanto oggetto di riduzione - è calcolato nella misura piena del 2,22%.
Diversamente, precisa l'INPS, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e per le Pubbliche Amministrazioni, il contributo ALAS è dovuto nella misura piena del 2% in quanto si tratta di soggetti che non beneficiano delle predette riduzioni.
Aspetti operativi
Con il messaggio in esame, l'INPS rende noto che le procedure di calcolo che supportano la gestione dei flussi UniEmens sono adeguate a partire dal mese di competenza maggio 2022. Pertanto, al fine di ottemperare al versamento della corretta contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza gennaio 2022 - aprile 2022, i soggetti interessati valorizzeranno nel flusso UniEmens, all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", "AltreADebito" e "CausaleADebito", il codice di nuova istituzione "M219".
Invece, nell'elemento "AltroImponibile" sarà indicato l'imponibile soggetto a contribuzione e nell'elemento "ImportoADebito" l'importo della differenza di contribuzione minore dovuta.
Nuove tutele per i lavoratori dello spettacolo
Il DL “Sostegni-bis” contiene numerose disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo, finalizzate a migliorarne le tutele, rilevatesi spesso inadeguate.
Si ricorda l’indennità di 1.600 euro, che spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) con gli stessi requisiti previsti dal DL 41/2021.
Inoltre, per garantire un sostegno più veloce alla categoria degli autori interpreti o esecutori, per la ripartizione del compenso per copia privata viene disposto che la quota a loro destinata sia assegnata direttamente dalla SIAE.
È poi previsto che, al fine di valorizzare la partecipazione al successo delle opere, agli autori del soggetto, della sceneggiatura, della musica e ai registi venga riconosciuta una quota parte dei contributi automatici finora destinati esclusivamente alle imprese cinematografiche e audiovisive.
Di particolare interesse sono una serie di disposizioni in materia di previdenza e assistenza.
Nel decreto sono state previste disposizioni specifiche per la tutela della genitorialità, chiarendo che le tutele spettano a tutti i lavoratori iscritti al FPLS, sia subordinati che autonomi, e prevedendo che, per il calcolo dell’indennità, la retribuzione media globale giornaliera venga calcolata con riferimento ai giorni lavorati e alle somme percepite nei 12 mesi antecedenti l’evento tutelato.
Altra novità riguarda l’introduzione, dal 1° gennaio 2022, dell’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), erogata dall’INPS per massimo 6 mesi. A tal fine, dalla stessa data, viene prevista un’aliquota contributiva del 2%.
Il numero di contributi giornalieri annui complessivi richiesti per i lavoratori appartenenti al Gruppo A dal 1° luglio 2021 vengono ridotti a 90, con l’intento di adeguare le disposizioni pensionistiche ai livelli di occupazione del settore. Solo per gli attori cinematografici e audiovisivi, ogni giornata contributiva versata al FPLS determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza dei 90 contributi.
Viene poi introdotto l’obbligo di rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. Il mancato rilascio, o una attestazione non veritiera, comporta conseguenze di rilievo quali una sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro e il mancato accesso, nell’anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati.
Novità sono previste per il versamento dei contributi al FPLS, includendo anche le attività remunerate svolte dai lavoratori dello spettacolo, di insegnamento o di formazione in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche competenti o da queste organizzate e di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, oltre che altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo.