Aliquota IVA del 10% se la mensa è pagata con il buono pasto
Se il lavoratore paga al gestore della mensa aziendale l’intero pasto in contanti o utilizzando altri mezzi di pagamento equivalenti (come ad esempio la moneta elettronica), alla somministrazione di alimenti e bevande si applica l’aliquota IVA del 4%; qualora, invece, il pagamento avvenga in parte mediante buoni pasto, l’operazione sarà assoggettata ad aliquota pari al 10% per la quota riferibile alla corresponsione mediante ticket restaurant.
Queste le conclusioni cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 231 pubblicata ieri, 28 aprile 2022.
Il quesito sottoposto al vaglio dell’Amministrazione finanziaria concerne una società (Alfa) operante nel settore della ristorazione collettiva, che gestisce mense aziendali, la quale stipula contratti con datori di lavoro per la somministrazione di pasti al personale dipendente dei committenti o a suoi ospiti a prezzi prestabiliti. Alfa si impegna ad accettare in pagamento anche i buoni pasto emessi a favore dei lavoratori, sottoscrivendo altresì convenzioni con le società emittenti e fatturando a queste ultime la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti dei dipendenti nei locali della mensa aziendale.
Alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali e interaziendali si applica l’aliquota IVA del 4%, anche se eseguite sulla base di contratti di appalto o di convenzioni apposite. L’ art. 75 comma 3 della L. 413/91 stabilisce che l’agevolazione spetta anche qualora le stesse somministrazioni siano rese in forza di contratti “aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa, sempreché siano commesse da datori di lavoro”. Il legislatore ha così inteso “agevolare in senso ampio” l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché questa sia realizzata nel locale “mensa aziendale”.
Differente è il caso in cui detti servizi sostitutivi di mensa siano resi a mezzo dei buoni pasto. In base a quanto previsto, i ticket restaurant consentono al titolare di ricevere un “servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto” (comprensivo dell’IVA) e all’esercizio convenzionato di “provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.
In questa circostanza, ai fini IVA rileva la prestazione resa dalla mensa aziendale nei confronti del soggetto emittente i ticket restaurant, cui è applicabile l’aliquota IVA del 10%.
Da quanto premesso, discende che qualora il lavoratore paghi il pasto in parte in contanti (o con moneta elettronica) e per la restante quota con buoni pasto:
- sulla prima parte, per la quale si considera realizzato il momento impositivo, si applica l’aliquota IVA del 4%, che va scorporata dal prezzo,
- sulla seconda, pagata con ticket restaurant, l’operazione si intenderà effettuata all’atto della fatturazione dei corrispettivi nei confronti della società emittente con assoggettamento dell’operazione ad aliquota IVA del 10% e determinazione della base imponibile mediante applicazione delle percentuali di scorporo.
Aliquota contributiva più alta per i professionisti in gestione separata
L’INPS dopo aver analizzato le aliquote e i valori di reddito per calcolare la contribuzione per il 2021, per gli iscritti alla gestione separa dell’INPS non variano i minimali e i massimali di reddito, mentre si registra un incremento dell’aliquota contributiva a carico dei professionisti per finalizzare l’ISCRO (l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa). È la cassa dedicata agli autonomi che si vengano a trovare in particolari situazioni di difficoltà.
L’ISCRO è stato istituito per gli anni 2021-2023 destinato esclusivamente ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.
ISCRO – IMPORTO E COPERTURA
L’indennità ISCRO sarà erogata per un totale di sei mensilità e sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito. L’importo erogato non potrà comunque superare gli 800 euro mensili né essere inferiore a 250 euro mensili.
L’indennità, inoltre, potrà essere richiesta solo una volta nel triennio.
La domanda, con autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse – andrà presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ogni anno.
NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
In merito, per assicurare la copertura finanziaria, per i professionisti ci sarà nei rispettivi anni un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata, pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Si ricorda che l'aliquota per i professionisti per il 2020 è fissata al 25% cui va aggiunto uno 0,72% per il finanziamento dell'indennità di maternità.
Nel dettaglio, i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, l’aliquota applicata nel 2021 viene dunque incrementata al 25,98% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,26% ISCRO).
Per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche, le aliquote contributive applicate per il 2021 si confermano pari al 34,23% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, ove questa non sia prevista, pari al 33,72%.
MASSIMALI E MINIMALI DI REDDITO
Con riferimento al massimale di reddito l’importo per il 2021 rimane invariato a 103.055 euro. L’aliquota 2021 si applica facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento di questo massimale.
Regime Forfettario: pregi e vincoli della flat tax
Anche nel 2021 il regime forfettario mantiene le medesime regole di accesso della legge 160/19 che ha reintrodotto un blocco per aderire al regime agevolato per chi ha prodotto un reddito nell’anno precedente superiore ai 30.000€ annui.
Per la verifica si assume sempre il dato del periodo d’imposta dell’anno precedente. Nel calcolo del reddito dipendente si considera il reddito percepito in forma ordinaria, con l’esclusione della retribuzione corrisposta per una prestazione continuativa o saltuaria di carattere professionale assoggettata a tassazione separata perché non ricorrente (questi possono essere gli stipendi arretrati o il TFR).
Questa causa costringe molti piccoli contribuenti che svolgono un’attività economica minima ad usare il regime ordinario o semplificato invece del forfettario con aggravi di costi e adempimenti che non giustificano la dimensione dell’attività economica.
Dal 2021 il contribuente forfettario può scegliere di certificare le proprie operazioni attive tramite fattura cartacea o elettronica. La certificazione elettronica permette inoltre di poter ottenere il regime premiale, ossia la riduzione di un anno per la prescrizione dell’accertamento.
Per quanto riguarda i corrispettivi telematici, i forfettari dovranno memorizzare elettronicamente i corrispettivi. In merito, dal 2021 non si potrà più ottenere il credito d’imposta del 50% sul costo sostenuto per il registratore di cassa telematico spettante fino al 2020 anche ai contribuenti forfettari. Se il registratore di cassa viene invece acquistato nel 2021, si può beneficiare del credito d’imposta pari al 10% del costo di acquisto, stabilito nella Legge di Bilancio 2021.
Resta ancora irrisolta la questione sull’applicazione dell’aliquota della flat tax per il regime forfettario, del 15% o del 5% per il primo quinquennio, per i contribuenti che hanno già svolgono un’attività d’impresa in altri regimi.
Per chi inizia una nuova attività d’impresa e non ha avuto precedenti attività in altri regimi fiscali, il problema non si pone, in quanto il contribuente può beneficiare dell’aliquota agevolata al 5% nei primi 5 anni.
Il dubbio che rimane per chi entra nel regime forfettario avendo alle spalle l’esercizio di un'altra attività d’impresa in altri regimi (ordinario e/o semplificato). Ci si domanda se a costui spetta l’aliquota agevolata per gli anni residui (esempio: attività aperta nel 2019 in regime semplificato e dal 2021 si entra nel forfait). Non è chiaro quindi se il contribuente possa beneficiare del 5% di flat tax per i tre anni rimanenti o dovrà applicare l’aliquota ordinaria del 15%.
In questo caso bisognerà aspettare una risposta dell’Agenzia delle Entrate.