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Il DL 36/2022, pubblicato il 30 aprile scorso sulla GU, ha esteso l'obbligo della fattura elettronica anche ai soggetti aderenti ai regimi di vantaggio (minimi e forfettari) a decorrere dal prossimo 1° luglio. L’estensione potrebbe avere conseguenze anche in relazione alle operazioni che i citati soggetti effettuano con controparti non stabilite in Italia.

Proprio dal 1° luglio 2022, infatti, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabilite nel territorio dello Stato (c.d. “esterometro”) non potrà più essere effettuata secondo le modalità attuali ma richiederà obbligatoriamente la trasmissione mediante il SdI, adottando il medesimo formato della fattura elettronica.

Da tale data entreranno in vigore le specifiche tecniche, le quali regolano le nuove modalità di trasmissione dei dati, disponendo, tra l’altro, che con riferimento alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti si utilizzino i codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19, già impiegati per l’integrazione dell’imposta nel reverse charge “esterno”.

Tuttavia, alla luce della descritta introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per tali soggetti, fermo il limite di ricavi o compensi pari a 25.000 euro annui, dovrà essere riconsiderata la validità dell’esonero dalla presentazione del c.d. “esterometro” via SdI per le operazioni da/verso controparti non stabilite in Italia.

Resterà, quindi, valida l’esclusione dall’adempimento per i soggetti non stabiliti che si siano identificati direttamente ai fini IVA in Italia o abbiano ivi nominato un rappresentante fiscale.

Per gli operatori in regime forfetario, particolare attenzione dovrà essere posta ai termini per trasmettere i dati via SdI relativi agli acquisti da soggetti non stabiliti, poiché l’invio deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Peraltro, per tutti gli acquisti in reverse charge, tali soggetti assumono la qualifica di debitori d’imposta e sono tenuti a emettere autofattura o a integrare la fattura ricevuta, al fine di versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Pubblicato in Notizie

I dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, attualmente comunicati mediante il c.d. “esterometro”, a decorrere dal 1° gennaio 2022 dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), secondo il formato XML previsto per la fattura elettronica.
 

L’obbligo di comunicare i dati mediante il SdI è da riferirsi alle medesime operazioni oggetto di inclusione nel c.d. “esterometro”, vale a dire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi “effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.

Sono da considerarsi immutate le esclusioni già previste per le operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2021, come nel caso delle importazioni e delle esportazioni, documentate con bolletta doganale, o come nel caso delle cessioni a viaggiatori extra Ue documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO.

Una riflessione sembrerebbe, però, opportuna in merito alle cessioni e prestazioni, prive di rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Si tratta, ad esempio, delle operazioni esenti IVA avanti carattere finanziario.

Anche le prestazioni di servizi rese a privati, territorialmente rilevanti in altro Stato Ue, resterebbero esclusi dalla previsione di fatturazione .
Posto che dal 2022 l’attuale invio dei dati delle operazioni sarà a tutti gli effetti sostituito dall’obbligo di trasmissione mediante SdI (unitamente a una modifica dei termini), c’è da chiedersi se possa essere adeguata la prassi dell’Agenzia delle Entrate che, a più riprese, nell’obbligo comunicativo ha incluso, senza distinzioni, “tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”.

Secondo l’Agenzia, nell’obbligo comunicativo rientrano anche le operazioni nei confronti di “privati”, assumendo rilevanza la sola circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso.
Va, oltretutto, rilevato che gli obblighi di fatturazione elettronica, secondo la decisione Ue che ne autorizza l’applicazione in Italia sino al 31 dicembre 2021, sono limitati alle sole cessioni e prestazioni che investono soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.

Incertezze in caso di regime OSS

Tra gli altri aspetti meritevoli di essere esaminati, soprattutto in vista delle modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2022, vi sarebbe anche il trattamento delle vendite a distanza, territorialmente rilevanti nello Stato di destinazione dei beni, al di sopra della soglia annua di 10.000 euro, per le quali il fornitore può avvalersi del meccanismo del “One Stop Shop” (regime Ue).

In assenza di chiarimenti ufficiali, anche in questo caso non è del tutto certo se i dati delle cessioni dovranno comunque rientrare nell’obbligo di invio tramite SdI, pur laddove esonerate dagli obblighi di fatturazione.

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I dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia, attualmente comunicati mediante il c.d. “esterometro”, a decorrere dal 1° gennaio 2022 dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI), secondo il formato XML previsto per la fattura elettronica.
 

L’obbligo di comunicare i dati mediante il SdI è da riferirsi alle medesime operazioni oggetto di inclusione nel c.d. “esterometro”, vale a dire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi “effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.

Sono da considerarsi immutate le esclusioni già previste per le operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2021, come nel caso delle importazioni e delle esportazioni, documentate con bolletta doganale, o come nel caso delle cessioni a viaggiatori extra Ue documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO.

Una riflessione sembrerebbe, però, opportuna in merito alle cessioni e prestazioni, prive di rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Si tratta, ad esempio, delle operazioni esenti IVA avanti carattere finanziario.

Anche le prestazioni di servizi rese a privati, territorialmente rilevanti in altro Stato Ue, resterebbero esclusi dalla previsione di fatturazione .
Posto che dal 2022 l’attuale invio dei dati delle operazioni sarà a tutti gli effetti sostituito dall’obbligo di trasmissione mediante SdI (unitamente a una modifica dei termini), c’è da chiedersi se possa essere adeguata la prassi dell’Agenzia delle Entrate che, a più riprese, nell’obbligo comunicativo ha incluso, senza distinzioni, “tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”.

Secondo l’Agenzia, nell’obbligo comunicativo rientrano anche le operazioni nei confronti di “privati”, assumendo rilevanza la sola circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso.
Va, oltretutto, rilevato che gli obblighi di fatturazione elettronica, secondo la decisione Ue che ne autorizza l’applicazione in Italia sino al 31 dicembre 2021, sono limitati alle sole cessioni e prestazioni che investono soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.

Incertezze in caso di regime OSS

Tra gli altri aspetti meritevoli di essere esaminati, soprattutto in vista delle modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2022, vi sarebbe anche il trattamento delle vendite a distanza, territorialmente rilevanti nello Stato di destinazione dei beni, al di sopra della soglia annua di 10.000 euro, per le quali il fornitore può avvalersi del meccanismo del “One Stop Shop” (regime Ue).

In assenza di chiarimenti ufficiali, anche in questo caso non è del tutto certo se i dati delle cessioni dovranno comunque rientrare nell’obbligo di invio tramite SdI, pur laddove esonerate dagli obblighi di fatturazione.

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