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Lunedì, 12 Settembre 2022 22:00

Assunzione di lavoratori da imprese in crisi - Estensione dell'esonero giovani under 36

Scritto da NP
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Con la circ. 7.9.2022 n. 99, l'INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo di cui all'art. 1 co. 119 della Legge di Bilancio 2022, in caso di assunzione di lavoratori da imprese in crisi.

Quadro normativo

L'art. 1 co. 119 della L. 234/2021 riconosce l'esonero contributivo anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, a prescindere dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, o lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte di tali imprese.

La norma opera un rinvio all'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 36, anche se sussistono profili propri di disciplina, differenti da quelli valevoli per l'esonero under 36.

Ambito applicativo

Possono accedere all'esonero i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore, mentre è esclusa la Pubblica Amministrazione.

L'esonero spetta in caso di nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dall'1.1.2022 al 31.12.2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa. Inoltre, il lavoratore deve essere riconducibile ad una delle seguenti casistiche:

  • lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.

Assetto e misura dell'esonero

L'esonero:

  • è del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui;
  • ha una durata massima di 36 mesi;
  • non riguarda i premi INAIL e specifiche contribuzioni.

Fruizione

Il datore di lavoro interessato deve:

  • inoltrare all'INPS, mediante il modulo di istanza on line "ES119" (che sarà reso disponibile sul "Portale delle Agevolazioni"), una domanda di ammissione all'esonero;
  • fruire del beneficio mediante UniEmens, seguendo le istruzioni dettate dall'Istituto, una volta ricevuta l'autorizzazione.
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