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Domenica, 08 Maggio 2022 19:24

Esterometro in formato XML da luglio 2022 includendo i forfetari

Scritto da NP
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Il DL 36/2022, pubblicato il 30 aprile scorso sulla GU, ha esteso l'obbligo della fattura elettronica anche ai soggetti aderenti ai regimi di vantaggio (minimi e forfettari) a decorrere dal prossimo 1° luglio. L’estensione potrebbe avere conseguenze anche in relazione alle operazioni che i citati soggetti effettuano con controparti non stabilite in Italia.

Proprio dal 1° luglio 2022, infatti, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabilite nel territorio dello Stato (c.d. “esterometro”) non potrà più essere effettuata secondo le modalità attuali ma richiederà obbligatoriamente la trasmissione mediante il SdI, adottando il medesimo formato della fattura elettronica.

Da tale data entreranno in vigore le specifiche tecniche, le quali regolano le nuove modalità di trasmissione dei dati, disponendo, tra l’altro, che con riferimento alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti si utilizzino i codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19, già impiegati per l’integrazione dell’imposta nel reverse charge “esterno”.

Tuttavia, alla luce della descritta introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per tali soggetti, fermo il limite di ricavi o compensi pari a 25.000 euro annui, dovrà essere riconsiderata la validità dell’esonero dalla presentazione del c.d. “esterometro” via SdI per le operazioni da/verso controparti non stabilite in Italia.

Resterà, quindi, valida l’esclusione dall’adempimento per i soggetti non stabiliti che si siano identificati direttamente ai fini IVA in Italia o abbiano ivi nominato un rappresentante fiscale.

Per gli operatori in regime forfetario, particolare attenzione dovrà essere posta ai termini per trasmettere i dati via SdI relativi agli acquisti da soggetti non stabiliti, poiché l’invio deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Peraltro, per tutti gli acquisti in reverse charge, tali soggetti assumono la qualifica di debitori d’imposta e sono tenuti a emettere autofattura o a integrare la fattura ricevuta, al fine di versare l’IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

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