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Con la circ. 7.9.2022 n. 99, l'INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo di cui all'art. 1 co. 119 della Legge di Bilancio 2022, in caso di assunzione di lavoratori da imprese in crisi.

Quadro normativo

L'art. 1 co. 119 della L. 234/2021 riconosce l'esonero contributivo anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, a prescindere dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, o lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte di tali imprese.

La norma opera un rinvio all'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 36, anche se sussistono profili propri di disciplina, differenti da quelli valevoli per l'esonero under 36.

Ambito applicativo

Possono accedere all'esonero i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore, mentre è esclusa la Pubblica Amministrazione.

L'esonero spetta in caso di nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dall'1.1.2022 al 31.12.2022, di soggetti che, a prescindere dalla loro età anagrafica, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa. Inoltre, il lavoratore deve essere riconducibile ad una delle seguenti casistiche:

  • lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.

Assetto e misura dell'esonero

L'esonero:

  • è del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui;
  • ha una durata massima di 36 mesi;
  • non riguarda i premi INAIL e specifiche contribuzioni.

Fruizione

Il datore di lavoro interessato deve:

  • inoltrare all'INPS, mediante il modulo di istanza on line "ES119" (che sarà reso disponibile sul "Portale delle Agevolazioni"), una domanda di ammissione all'esonero;
  • fruire del beneficio mediante UniEmens, seguendo le istruzioni dettate dall'Istituto, una volta ricevuta l'autorizzazione.
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L’INPS fornisce nuovi chiarimenti sul calcolo del calo del fatturato o dei corrispettivi ai fini della misura per autonomi e professionisti

Il 24 settembre 2021, l’INPS ha fornito chiarimenti in ordine al requisito del calo del fatturato e dei corrispettivi il cui possesso è necessario per poter presentare la domanda per l’esonero contributivo previsto per i lavoratori autonomi e professionisti.

In particolare, il diritto all’esonero deve essere subordinato al possesso di specifici requisiti, tra cui quello di aver:
- subìto un calo del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione previdenziale non superiore a 50.000 euro.

I soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta l’obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale di appartenenza, per loro la possibilità di accedere all’esonero in argomento a prescindere dal possesso dei due requisiti relativi al calo del fatturato e dei corrispettivi e del requisito reddituale.

Tuttavia, sono sorte diverse criticità applicative riguardanti proprio le modalità di verifica del requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi per i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso, invece, dell’anno 2019.
Sulla questione è allora intervenuto l’Istituto previdenziale, il quale ha precisato che la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.

Pertanto, ai fini dell’accesso all’esonero in argomento, l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2019.

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L’INPS ha pubblicato la circolare n. 124, con cui fornisce indicazioni sull’ambito applicativo delle norme in relazione all’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.

Viene precisato che gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva al 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione per la quale richiedono l’esonero alla data del 1° gennaio 2021 (sono in ogni caso destinatari dell’esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione).

Inoltre, l’esonero non spetta nei mesi in cui i periodi di attività autonoma – che dà titolo all’esonero – coincidano con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica; l’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile verrà, in tal caso, riproporzionato.

I contribuenti che possiedano i requisiti per fruire dell’esonero e intendano presentare la relativa istanza potranno omettere il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente al 6 agosto 2021, data di pubblicazione della circolare. Tuttavia, in caso di esito negativo dell’istanza, saranno dovute le sanzioni civili sulla contribuzione omessa dalle rispettive date di scadenza di versamento. In caso, invece, di avvenuto versamento della contribuzione oggetto di esonero, per gli importi versati potrà essere domandata entro il 31 dicembre 2021 la compensazione o il rimborso.

L’INPS comunicherà, per il tramite del cassetto previdenziale, gli esiti dei propri accertamenti nonché l’importo massimo.

Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato dovesse eccedere l’importo dell’esonero, il contribuente dovrà pagare la differenza contributiva entro 30 giorni dalla comunicazione stessa, senza essere soggetto a sanzioni civili e interessi; ciò vale anche nel caso in cui avvenga una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero in caso di cessazioni di attività o di lavoratori attivi aventi decorrenza successiva al 30 settembre 2021 o comunicate successivamente a tale data.

I contributi oggetto di esonero andranno dichiarati dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e dagli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO degli artigiani ed esercenti attività commerciali nel quadro RRsezioni I e II, della dichiarazione dei redditi persone fisiche.

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Ambito soggettivo
L'esonero trova applicazione nei confronti di:
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato);
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
- medici, infermieri e altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
 

Requisiti
I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all'INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti di previdenza, devono possedere i seguenti requisiti:
- calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000,00 euro;
- non essere titolari né di contratto di lavoro subordinato (escluso quello intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), né di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità, o altro emolumento avente le medesime finalità.
Non sono tenuti a rispettare il requisito reddituale e quello del calo del fatturato o dei corrispettivi i soggetti che avviano l'attività nel corso del 2020.
La fruizione è subordinata:
- al possesso della regolarità contributiva;
- ai limiti e alle condizioni della Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final (e successive modifiche) recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
 

Contribuzione oggetto di esonero
L'esonero viene riconosciuto nella misura massima di 3.000,00 euro sulla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il prossimo 31.12.2021.
Nello specifico:
- per gli artigiani e i commercianti, l'esonero si applica solo sui contributi fissi;
- per i lavoratori iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, non obbligati al contributo minimale, nonché per i professionisti della Gestione separata INPS, l'esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31.12.2021;
- per i professionisti iscritti agli enti di previdenza l'esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31.12.2021.
Non rientrano nell'esonero il contributo integrativo e i premi INAIL.

Domanda
L'esonero è richiesto dall'interessato ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza, secondo lo schema che sarà predisposto dall'INPS o dalla specifica Cassa.
I termini di decadenza indicati sono:
- 30.9.2021, per i lavoratori e professionisti iscritti all'INPS;
- 31.10.2021, per i professionisti ordinistici.

Concessione dell'esonero
Sono previste due distinte modalità di concessione dell'esonero, nello specifico:
- l'INPS riconosce l'agevolazione e comunica l'esito al soggetto interessato tramite il cassetto bidirezionale;
- gli Enti riconosceranno l'esonero solo dopo l'emanazione di un apposito decreto da parte del Ministero del Lavoro.

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Allo scopo di velocizzare e ridurre i tempi di concessione dell’esonero contributivo della L. 178/2020 è opportuno che i possibili beneficiari facciano richiesta per la verifica della regolarità contributiva attraverso la procedura “Durc on line”.
 

La citata disposizione ha introdotto un esonero contributivo, limitatamente all’anno 2021, in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’INPS, professionisti della Gestione separata e professionisti iscritti alle relative casse.
I criteri e le modalità operative dell’esonero sono state definite dal Ministro del Lavoro il 7 maggio 2021, ma è ancora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il ritardo nella pubblicazione del decreto ha indotto alcune casse a rivedere le proprie scadenze contributive (ad esempio, l’ENPACL e la CNPADC) e l’INPS a comunicare, dietro nulla osta da parte del Ministero del Lavoro, il differimento di alcuni termini di versamento che, in base al testo del decreto, possono essere oggetto di esonero.
In particolare, proprio nell’attesa della definizione dell’iter di pubblicazione del decreto, l’Istituto ha comunicato il differimento della 1° rata dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali nonché del primo acconto 2021 dovuto dagli iscritti alla Gestione speciale artigiani e commercianti e dai professionisti della Gestione separata (interessati all’esonero in argomento).

È stata differita anche la 1° rata della contribuzione dovuta dai lavoratori agricoli autonomi, la cui scadenza è fissata per il prossimo 16 luglio. Tuttavia, rimangono alcuni dubbi circa l’ambito applicativo del differimento, ovverosia se per tutti gli iscritti o i potenziali beneficiari degli esoneri contributivi introdotti, per il periodo di competenza 2021, dalla normativa emergenziale.

In ragione del ritardo nella pubblicazione del decreto e nella conseguente messa a disposizione delle procedure di richiesta dell’esonero e tenuto conto dell’approssimarsi della scadenza fissata al 31 luglio 2021 per la presentazione delle domande (per i lavoratori iscritti all’INPS), l’Istituto previdenziale ha ritenuto opportuno segnalare la possibilità di procedere alla richiesta di verifica della regolarità contributiva per i soggetti interessati all’esonero. Ciò garantisce di snellire le procedure e velocizzare l’eventuale gestione del processo di regolarizzazione in caso di esito negativo della verifica.
Il DURC così richiesto potrà essere utilizzato dall’Istituto previdenziale nell’ambito del procedimento di concessione dell’esonero, consentendo una riduzione dei tempi di riconoscimento dello stesso.

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L’obiettivo è di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo l’istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 2.500 milioni di euro, destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, dovuti dai:


- lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS: l’esonero in argomento riguarderebbe gli iscritti alla Gestione INPS artigiani commercianti, Gestione INPS agricoli autonomi, nonché i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;

- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza: rientrano i professionisti iscritti alle casse di previdenza, a titolo di esempio: consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, ecc.

L’esonero è subordinato al possesso di precisi requisiti reddituali e di riduzione del fatturato. La misura è fruibile dai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

L’esonero è stato esteso anche nei confronti di medici, infermieri e altri professionisti, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Tenuto conto del dettato normativo, la misura potrà essere operativa solo dopo l’emanazione di uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che definiscono criteri e modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

 

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