Utility token - Trattamento ai fini IVA
Trattamento degli utility token, che sono legati alla possibilità di acquistare determinati prodotti o servizi. Può accadere, però, che l'acquirente dell'utility token non intenda fruire delle prestazioni offerte, optando, ad esempio, per la detenzione dello strumento a fronte di un incremento di valore dello stesso, o per la sua rivendita al fine di ottenere criptoattività o moneta fiat.
Per quanto attiene agli utility token, la risposta a interpello 12.10.2022 n. 507, aderendo alle indicazioni contenute nei Working paper n. 983/2019 e n. 993/2020, emanati dal Comitato IVA istituito nella Commissione UE, ha fornito un'interpretazione che si discosta in parte dai propri precedenti documenti di prassi e, in particolare, dalla risposta a interpello 28.9.2018 n. 14, nella quale gli utility token venivano sostanzialmente equiparati ai voucher.
Il Comitato IVA ha affermato (WP nn. 983/2019 e 993/2020) che, laddove l'utility token muti la propria natura successivamente all'emissione, assumendo prima la veste di titolo per la fruizione di un bene o servizio e, successivamente, quella di bene di investimento o moneta virtuale, non sarà possibile assimilare lo strumento ai buoni-corrispettivo.
Tale trasformazione non consentirebbe, infatti, il verificarsi delle condizioni previste per l'esistenza di un voucher.
Tale trasformazione non consentirebbe, infatti, il verificarsi delle condizioni previste per l'esistenza di un voucher (in alcuni casi, ad esempio, non sarebbe presente un sufficiente grado di dettaglio dei beni o servizi cui lo stesso token dà diritto o, come nel caso di specie, non sarebbe conoscibile "l'identità dei fornitori che partecipano alla filiera").
Ne discende, quindi, la possibile assimilazione degli utility token ai documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., i quali conferiscono al portatore il diritto di ottenere dall'emittente una prestazione ad un prezzo ridotto rispetto a quello proposto normalmente. La relativa cessione rappresenterebbe una "mera movimentazione finanziaria", non rilevante ai fini dell'IVA.
Nel momento in cui il possessore decidesse di utilizzare il token per l'acquisto del servizio beneficiando del prezzo scontato, l'operazione sarebbe, invece, soggetta a IVA con l'aliquota propria della prestazione ricevuta; in tal caso, occorrerà tener conto sia dello status del committente sia del territorio in cui lo stesso è stabilito.
Utility token - Trattamento ai fini IVA
Trattamento degli utility token, che sono legati alla possibilità di acquistare determinati prodotti o servizi. Può accadere, però, che l'acquirente dell'utility token non intenda fruire delle prestazioni offerte, optando, ad esempio, per la detenzione dello strumento a fronte di un incremento di valore dello stesso, o per la sua rivendita al fine di ottenere criptoattività o moneta fiat.
Per quanto attiene agli utility token, la risposta a interpello 12.10.2022 n. 507, aderendo alle indicazioni contenute nei Working paper n. 983/2019 e n. 993/2020, emanati dal Comitato IVA istituito nella Commissione UE, ha fornito un'interpretazione che si discosta in parte dai propri precedenti documenti di prassi e, in particolare, dalla risposta a interpello 28.9.2018 n. 14, nella quale gli utility token venivano sostanzialmente equiparati ai voucher.
Il Comitato IVA ha affermato (WP nn. 983/2019 e 993/2020) che, laddove l'utility token muti la propria natura successivamente all'emissione, assumendo prima la veste di titolo per la fruizione di un bene o servizio e, successivamente, quella di bene di investimento o moneta virtuale, non sarà possibile assimilare lo strumento ai buoni-corrispettivo.
Tale trasformazione non consentirebbe, infatti, il verificarsi delle condizioni previste per l'esistenza di un voucher.
Tale trasformazione non consentirebbe, infatti, il verificarsi delle condizioni previste per l'esistenza di un voucher (in alcuni casi, ad esempio, non sarebbe presente un sufficiente grado di dettaglio dei beni o servizi cui lo stesso token dà diritto o, come nel caso di specie, non sarebbe conoscibile "l'identità dei fornitori che partecipano alla filiera").
Ne discende, quindi, la possibile assimilazione degli utility token ai documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., i quali conferiscono al portatore il diritto di ottenere dall'emittente una prestazione ad un prezzo ridotto rispetto a quello proposto normalmente. La relativa cessione rappresenterebbe una "mera movimentazione finanziaria", non rilevante ai fini dell'IVA.
Nel momento in cui il possessore decidesse di utilizzare il token per l'acquisto del servizio beneficiando del prezzo scontato, l'operazione sarebbe, invece, soggetta a IVA con l'aliquota propria della prestazione ricevuta; in tal caso, occorrerà tener conto sia dello status del committente sia del territorio in cui lo stesso è stabilito.