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Con la pubblicazione in G.U. della legge di conversione del DL 17/2022 è confermata anche la proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni

Il 28 aprile 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il DL 17/2022 (c.d. DL “Energia”).

Anzitutto, il DL 17/2022 ha modificato la disciplina delle cessioni dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi”, prevedendo, per le comunicazioni trasmesse dal 1° maggio 2022, una quarta cessione a favore dei correntisti delle banche. Il termine entro cui trasmettere detta comunicazione relativamente alle spese sostenute nel 2021, inoltre, è prorogato al 15 ottobre 2022 anch’esso introdotto con la legge di conversione, per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.

Dal 2023, il credito d’imposta pubblicità del DL 50/2017 è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Sempre in tema di agevolazioni, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi per l’acquisto del componente AdBlue viene esteso anche ai mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

Inoltre, il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno volti a ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili spetta anche per la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.

Nessuna modifica, invece, per i crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore.

Inoltre, si prevede la proroga al 31 luglio 2022 della sospensione dei versamenti fiscali (ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, IVA e imposte sui redditi), previdenziali e assicurativi (compresi gli adempimenti), in favore di: federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Sono compresi nella sospensione anche i termini in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2022. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 agosto 2022 (in luogo del 30 maggio 2022), in unica soluzione o la prima rata.

Con la legge di conversione, poi, viene spostato dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022 il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2022.

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Venerdì, 04 Dicembre 2020 10:14

Sospensione versamenti dicembre 2020

Il decreto-legge Ristori-quater, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2020, fra gli altri provvedimenti prevede anche il rinvio di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020.

Potranno beneficiare della sospensione dei versamenti i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione:

- ovunque localizzati, se hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;

- ovunque localizzati e indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020 (palestre, piscine, ecc.);

- che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle ordinanze del Ministro della Salute;

- che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 e integrazioni, ovvero che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse”.

La sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre si applica, inoltre, ai soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.

 

RINVII

Vengono pertanto rinviati:

- i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL), in scadenza il 16 dicembre 2020;

- i versamenti periodici dell’IVA riferita al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020;

- l’acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:

- in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;

- mediante rateizzazione, fino a quattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 marzo 2021.

 

CALCOLO E DATA DA PRENDERE IN ESAME PER IL RAFFRONTO

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va riferito alle operazioni eseguite nel mese di novembre 2020 e novembre 2019 e fatturate o certificate e che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di dicembre 2020 (rispetto a dicembre 2019), oltre i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in novembre non rilevanti ai fini IVA;

- la data da prendere in considerazione per il raffronto in esame è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o equipollenti;

- nei casi in cui non vi sia l’obbligo di emissione della fattura o di certificazione dei corrispettivi, si fa riferimento ai ricavi.

 

Per informazioni su come presentare la domanda contattaci a info@mca-associati.com
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