BLOG

I lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS possono presentare la domanda per accedere all’indennità una tantum di 200 euro DL “Aiuti” – attuata con DM 19 agosto 2022 – e per l’integrazione di 150 euro introdotta dal DL “Aiuti-ter”.

Con riferimento all’ambito soggettivo, possono richiedere l’indennità una tantum i:

- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;

- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;

- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (compresi gli IAP, tuttavia questi ultimi sono esclusi dal beneficio se iscritti alla gestione in argomento per l’attività di amministratore in società di capitali);

- pescatori autonomi;

- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici).

 

Sono destinatari della misura sia i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori sia i soci di società e i componenti degli studi associati.

 

L’accesso all’indennità di 200 euro è possibile solo in presenza dei seguenti requisiti:

- reddito complessivo nel periodo d’imposta 2021 non superiore a 35.000 euro.

- iscrizione alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 e partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.

- aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022).

 

I lavoratori autonomi e i professionisti non devono inoltre aver percepito una delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti al 18 maggio 2022.

Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, il lavoratore autonomo o professionista che dichiari nella domanda un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro potrà beneficiare anche dell’integrazione di 150 euro ex art. 20 del DL 144/2022 (per un totale di 350 euro).

 

Operativamente, il lavoratore autonomo o professionista iscritto all’INPS (nonché il professionista con cassa iscritto contemporaneamente anche in una delle gestioni INPS sopra citate) deve presentare all’Istituto di previdenza apposita domanda, già disponibile all’interno del portale INPS al seguente percorso “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. In alternativa, è possibile avvalersi del servizio Contact center multicanale o dei servizi dei Patronati.

La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2022.

 

Infine, si ricorda che anche per i professionisti con cassa è già possibile la presentazione delle domande utilizzando la specifica procedura predisposta dalla Cassa di appartenenza che permette – nel rispetto di tutte i requisiti previsti dalla disciplina – di richiedere l’indennità di 200 euro e l’integrazione di 150 euro.

Pubblicato in Notizie

Tra i requisiti, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021.

È stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il decreto attuativo dell’indennità una tantum prevista in favore di lavoratori autonomi e professionisti DL “Aiuti”.

Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, il decreto stabilisce che i suddetti soggetti devono aver percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, e devono essere già iscritti all’INPS o alla cassa professionale alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 (18 maggio 2022), con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.

Con riguardo al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Ulteriore requisito di accesso – individuato con il decreto in commento – attiene al versamento della contribuzione. Nello specifico, per accedere all’indennità è necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (il requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del DL 50/2022). Il requisito viene verificato sulla posizione del titolare per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli.

Il decreto definisce anche la misura dell’indennità una tantum, pari a 200 euro. L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022, non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta.

Sotto il profilo operativo, i lavoratori autonomi e i professionisti dovranno presentare apposita domanda all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti (nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali), i quali saranno tenuti a verificare la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio e ad erogarlo nel rispetto delle risorse stanziate (ovverosia 600 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 95,6 milioni di euro per i professionisti con cassa).

A0ffinché tutti possano avere le medesime opportunità, per i professionisti con cassa si teorizza la data del 15 settembre come termine di inizio per la presentazione delle domande. L’ipotesi avrebbe preso forma all’interno dell’AdePP. 

 

Per maggiori informazioni contattaci al tel. +39 011.921.01.73

E-mail: segreteria-cirie@mca-associati.com

Pubblicato in Notizie

Il DL  “Sostegni-bis” contiene numerose disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo, finalizzate a migliorarne le tutele, rilevatesi spesso inadeguate.
 

Si ricorda l’indennità di 1.600 euro, che spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) con gli stessi requisiti previsti dal DL 41/2021.
Inoltre, per garantire un sostegno più veloce alla categoria degli autori interpreti o esecutori, per la ripartizione del compenso per copia privata viene disposto che la quota a loro destinata sia assegnata direttamente dalla SIAE.

È poi previsto che, al fine di valorizzare la partecipazione al successo delle opere, agli autori del soggetto, della sceneggiatura, della musica e ai registi venga riconosciuta una quota parte dei contributi automatici finora destinati esclusivamente alle imprese cinematografiche e audiovisive.

Di particolare interesse sono una serie di disposizioni in materia di previdenza e assistenza.
Nel decreto sono state previste disposizioni specifiche per la tutela della genitorialità, chiarendo che le tutele spettano a tutti i lavoratori iscritti al FPLS, sia subordinati che autonomi, e prevedendo che, per il calcolo dell’indennità, la retribuzione media globale giornaliera venga calcolata con riferimento ai giorni lavorati e alle somme percepite nei 12 mesi antecedenti l’evento tutelato.

Altra novità riguarda l’introduzione, dal 1° gennaio 2022, dell’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), erogata dall’INPS per massimo 6 mesi. A tal fine, dalla stessa data, viene prevista un’aliquota contributiva del 2%.
Il numero di contributi giornalieri annui complessivi richiesti per i lavoratori appartenenti al Gruppo A dal 1° luglio 2021 vengono ridotti a 90, con l’intento di adeguare le disposizioni pensionistiche ai livelli di occupazione del settore. Solo per gli attori cinematografici e audiovisivi, ogni giornata contributiva versata al FPLS determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza dei 90 contributi.

Viene poi introdotto l’obbligo di rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati. Il mancato rilascio, o una attestazione non veritiera, comporta conseguenze di rilievo quali una sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro e il mancato accesso, nell’anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati.

Novità sono previste per il versamento dei contributi al FPLS, includendo anche le attività remunerate svolte dai lavoratori dello spettacolo, di insegnamento o di formazione in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche competenti o da queste organizzate e di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, oltre che altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo.

Pubblicato in Notizie

L’obiettivo è di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo l’istituzione di un Fondo, con una dotazione pari a 2.500 milioni di euro, destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, dovuti dai:


- lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS: l’esonero in argomento riguarderebbe gli iscritti alla Gestione INPS artigiani commercianti, Gestione INPS agricoli autonomi, nonché i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;

- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza: rientrano i professionisti iscritti alle casse di previdenza, a titolo di esempio: consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, ecc.

L’esonero è subordinato al possesso di precisi requisiti reddituali e di riduzione del fatturato. La misura è fruibile dai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

L’esonero è stato esteso anche nei confronti di medici, infermieri e altri professionisti, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

Tenuto conto del dettato normativo, la misura potrà essere operativa solo dopo l’emanazione di uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, che definiscono criteri e modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

 

Per maggiori informazioni non esitare a contattarci! Lo Studio rimane  a vostra disposizione

Pubblicato in Notizie

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Utilizzo dei Cookie

Informazioni generali

I cookie sono piccoli file di testo utilizzati dal dispositivo dell'utente per memorizzare i dati relativi a uno specifico sito; i cookie albergano sul dispositivo dell'utente e vengono esaminati ogniqualvolta l'utente accede nuovamente al sito.
I cookie utilizzati in questo sito sono standard e vengono utilizzati anche per collezionare anonimamente dati che aiutano a migliorare il sito stesso, come ad esempio le statistiche di navigazione dei visitatori.

Tipi di cookie

Di seguito vengono elencati i vari tipi di cookie impiegati in questo sito, e il loro scopo.

- Gestione delle sessioni
Questi cookies sono utilizzati per semplificare la navigazione nel sito e per utilizzare diversi servizi all'interno del sito; tipicamente la loro durata si limita al tempo in cui il browser utilizzato dall'utente rimane attivo, per poi venire eliminati una volta che il browser viene chiusi. Alcuni cookie possono aver bisogno di rimanere più a lungo della singola visita effettuata dal navigatore per mezzo del browser.

- Monitoraggio delle prestazioni
Per migliorare costantemente l'esperienza di navigazione dei nostri utenti, le visite vengono monitorate anonimamente.

- Utilizzo delle funzionalità
Questi cookie memorizzano le preferenze per il Sito, ad esempio la registrazione alla newsletter o la personalizzazione delle impostazioni del sito (ad esempio la lingua preferita).

Gestione delle preferenze relative ai cookie

La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.

Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci "Opzioni" o "Preferenze".
Puoi scegliere in ogni momento quali cookie accettare e quali rifiutare usando le impostazioni del browser che usi (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox...)
Verifica la funzione "guida" del tuo browser per sapere meglio come procedere.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.

Ecco una lista dei fornitori di cookie del nostro sito:
Google / Youtube
Google Analytics
Per saperne di più riguardo ai cookie Google / Youtube visita la pagina in merito alla privacy di Google.com e Youtube.com

In futuro, potranno venire aggiunti al nostro sito nuovi servizi comprensivi di cookie: in tal caso, aggiorneremo le informazioni qui fornite per offrirne la relativa spiegazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso dei cookie contattaci.

MCA PROFESSIONISTI ASSOCIATI

P.IVA 08513890015