Il 16 marzo 2022 scade il termine per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2021.
In alternativa, è possibile effettuare il versamento entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato.
Pertanto, il saldo IVA per il 2021 può essere versato entro:
- il 16 marzo 2022, termine ordinario;
- il 30 giugno 2022, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
- il 22 agosto 2022 (in quanto il 30 luglio 2022 è sabato e, pertanto, si applica il differimento al 1° agosto 2022 nonché, in applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20 agosto 2022 che, però, cade anch’esso di sabato, con slittamento a lunedì 22 ago- sto 2022), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 deve essere compilato indicando:
- con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
- nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre so- no riferite al numero di rate complessivo.
Il versamento del saldo IVA per il 2021 può essere an- che rateizzato in massimo nove rate mensili di pari
importo completando la rateazione entro il mese di novembre 2022. Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata.
Più tempo per enti sportivi e allevatori
I termini dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 sono sospesi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022.
I citati versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione, entro il 30 maggio 2022;
- oppure, per il 50%, in sette rate mensili (di pari importo) da maggio a novembre 2022 e, per il restante 50%, entro il 16 dicembre 2022.
Inoltre, sono stati prorogati al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti IVA, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana.
I versamenti sospesi sono effettuati:
- in unica soluzione, entro il 16 settembre 2022;
- oppure, in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.
Le predette misure riguardano, quindi, anche il versamento del saldo IVA relativo al 2021, in scadenza il 16 marzo 2022.