Sono stati indicati gli importi per le indennità di malattia, maternità e tubercolosi per il 2023
Con la circ. n. 43 del 21 aprile 2023, l’INPS ha indicato gli importi giornalieri da considerare per calcolare le indennità di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per determinate categorie di lavoratori con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2023.
L’Istituto, quanto alle retribuzioni di riferimento nell’anno 2023, precisa che per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto i sopra indicati trattamenti economici previdenziali, per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2023, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge (pari per il 2023 a 53,95 euro).
Viene poi chiarito che:
- per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge, pari, per il 2023, a 48 euro;
- per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, in attesa della comunicazione dei salari definitivi per l’anno 2023, per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi sono utilizzati i salari relativi al 2022, ciò in via temporanea e comunque salvo conguaglio;
- per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con cui non vigono accordi di sicurezza sociale, per la liquidazione delle predette prestazioni economiche relative all’anno 2023 occorre far riferimento alle retribuzioni convenzionali
Quanto invece all’indennità di maternità/paternità con inizio nel 2023 per i lavoratori – italiani e stranieri – addetti ai servizi domestici e familiari, con la circolare in commento vengono indicate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- 7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro;
- 8,92 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro;
- 10,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,86 euro;
- 5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Dopo l’indicazione degli importi da prendere a riferimento per quest’anno per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, con la circolare in questione si ribadisce che l’importo dell’assegno di maternità concesso dai Comuni è pari a 383,46 euro mensili, per complessivi 1.917,30 euro (cfr. circ. INPS n. 26/2023), mentre quello relativo all’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) nel 2023 è pari, nella misura intera, a 2.360,66 euro (nel 2022 l’assegno era pari a 2.183,77 euro).
In aumento gli assegni per nucleo familiare e di maternità concessi dai Comuni per il 2022
Con nuova circolare, l’INPS ha indicato gli importi e i requisiti economici validi per il 2022 riferiti all’assegno per il nucleo familiare e all’assegno di maternità riconosciuti dai Comuni.
In via preliminare, l’Istituto previdenziale ricorda la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi nell’anno 2022, è pari all’1,9%.
Ciò premesso, si ricorda che l’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni sarà abrogato dal 1° marzo 2022 per effetto dell’entrata in vigore dell’assegno unico e universale e, pertanto, sarà riconosciuto solo con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
Con la circolare in commento, si comunica che l’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per gennaio e febbraio 2022 ammonta a 147,90 euro. Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.