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Tra le novità del modello di dichiarazione IVA 2022 vi è il recepimento della nuova disciplina in vigore dal 1° luglio 2021 in materia di commercio elettronico diretto e indiretto.

In particolare, i righi VO10 e VO11, prima riferiti alle vendite in base a cataloghi, per corrispondenza e simili sono stati ridenominati facendo riferimento alle vendite a distanza. Pertanto, i soggetti passivi IVA che nel 2021 hanno effettuato vendite a distanza transfrontaliere e che, pur soddisfacendo le condizioni per l’applicazione dell’imposta in Italia, hanno scelto di applicare l’imposta dello Stato di destinazione dei beni, devono darne comunicazione nel rigo VO10.

L’opzione è valida fino a revoca, e comunque per almeno due anni. Chi comunica di essersene avvalso a partire dal 2021 dovrà perciò applicarla almeno per tutto il periodo d’imposta 2022. Anche la revoca, esercitata mediante comportamento concludente, va comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione IVA successiva.

Peraltro, l’opzione per la tassazione a destinazione non esclude che il soggetto passivo IVA possa avvalersi del regime One Stop Shop per dichiarare le vendite a distanza.

I righi VO10 e VO11 riportano tante caselle quanti sono i possibili Stati di tassazione. Fra questi è inclusa anche l’Irlanda del Nord (codice “XI”), in quanto l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea ha garantito una sorta di continuità territoriale unionale a tale regione, che perciò resta soggetta alla normativa Ue per le sole cessioni di beni.

Si conferma, inoltre, l’inclusione di San Marino (codice “SM”), in quanto il DM 21 giugno 2021 che regola gli scambi tra tale Stato e l’Italia ha previsto per le vendite a distanza tra i due Paesi una disciplina analoga a quella unionale (si veda “Pochi effetti in dichiarazione IVA dalle nuove regole per gli scambi con San Marino” del 26 febbraio 2022).

Un’altra novità del modello IVA in tema di e-commerce riguarda le prestazioni di servizi “TTE” (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici) rese a privati consumatori nell’Ue. Anche in questo caso, il fornitore può optare per l’applicazione dell’imposta a destinazione (nello Stato di stabilimento del committente), con vincolo biennale e successiva validità della stessa fino a revoca (art. 7-octies comma 3 del DPR 633/72). Proprio per comunicare la revoca dell’opzione, nel modello IVA 2022 è stato inserito il rigo VO17.

Anche i righi VO16 e VO17 riportano tante caselle quanti sono i potenziali Stati di tassazione dei servizi (escludendo, però, in questo caso, l’Irlanda del Nord e San Marino).

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In seguito alle questioni più rilevanti emerse dall’applicazione delle nuove norme IVA sul commercio elettronico operative dal 1° luglio scorso, con particolare riferimento alla disciplina delle vendite a distanza intra-Ue e ai regimi speciali OSS e IOSS, tra i temi oggetto di riflessione vi è il corretto inquadramento, nel sistema IVA, delle vendite a distanza dichiarate mediante il meccanismo dello sportello unico.
Le vendite a distanza “sopra soglia” sono qualificate come cessioni non imponibili ai fini IVA, lasciando invariato il disallineamento, già presente nel precedente impianto normativo, tra la disciplina nazionale e quella unionale, la quale considera tali operazioni come cessioni interne allo Stato di destinazione dei beni e non rilevanti nello Stato di partenza.

L’applicazione del regime di non imponibilità IVA per tali vendite solleva alcuni dubbi, in primis, sotto il profilo della fatturazione. Ad esempio, qualora il cedente sia iscritto all’OSS in Italia e intenda rilasciare la fattura su richiesta del cliente, non è chiaro come tale documento debba essere emesso, posto che, da un lato, la fattura dovrebbe rispettare le regole previste in ambito nazionale, dall’altro dovrebbe evidenziare l’imposta dovuta secondo l’aliquota applicabile nello Stato membro di destinazione dei beni.
La qualificazione duplice di tale operazione pone dubbi, di conseguenza, anche sotto il profilo della determinazione del volume d’affari, del plafond IVA e della presentazione degli INTRASTAT.

Non risulta chiaro, inoltre, se le vendite a distanza dichiarate tramite l’OSS debbano confluire nell’esterometro. Infatti, i chiarimenti precedenti in materia porterebbero a includere nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere tutte le operazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti in Italia, comprese le vendite a distanza intra-Ue, ma una soluzione di questo genere parrebbe in contrasto con la volontà di semplificazione sottesa all’introduzione del regime del One Stop Shop.
Peraltro, qualora il cedente intendesse emettere una fattura elettronica per evitare l’adempimento, si porrebbe il dubbio sul corretto “codice natura” da utilizzare.

Un’altra tematica particolarmente rilevante riguarda l’applicazione delle norme sulle operazioni triangolari nell’ipotesi delle vendite a distanza transfrontaliere, ossia ad operazioni in ambito B2C (si pensi all’ipotesi del fornitore registrato all’OSS in Italia che incarica un altro soggetto passivo IVA italiano di trasportare i beni all’acquirente finale, privato consumatore Ue).

L’adozione delle norme di recepimento sui c.d. “quick fixes” potrebbe portare a ulteriori chiarimenti e aperture sull’applicazione delle regole in tema di triangolazioni. La materia, tuttavia, sembra richiedere opportune riflessioni.

Fra le numerose tematiche sollevata dagli operatori si segnalano, infine, quelle riguardanti la gestione dei resi, nonché la qualificazione delle vendite a distanza effettuate nei confronti di soggetti passivi in regime delle piccole imprese e privi di partita IVA o nei confronti di soggetti IVA non iscritti al VIES.

L’Agenzia delle Entrate si è riservata di approfondire le questioni poste alla sua attenzione al fine di fornire, prossimamente, soluzioni adeguate, sottolineando, però, come queste dovranno tenere conto dello spirito delle norme introdotte a livello unionale.

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Sarà possibile assolvere l’imposta mediante il regime del One Stop Shop

Dal prossimo 1° luglio entreranno in vigore le nuove regole IVA in materia di e-commerce, attualmente in corso di recepimento in ambito nazionale.
La riforma incide in modo particolare sulla disciplina delle vendite a distanza intra-Ue, in quanto vengono abolite le soglie di riferimento attualmente vigenti e viene introdotta una soglia unica complessiva, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale tali vendite sono rilevanti ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni.

Ad esempio, un’impresa stabilita (solo) in Italia che effettua vendite a distanza nei confronti di privati consumatori in Francia e Spagna, intervenendo nel trasporto. Fino ad ora, l’impresa deve verificare il volume di vendite effettuate nell’anno precedente e in quello in corso in ciascuno Stato di destinazione dei beni, e, in caso di superamento della soglia “nazionale” prevista, è tenuta a identificarsi nello Stato di destinazione per assolvere i relativi obblighi IVA:

  • Le cessioni “sopra soglia” scontano l’imposta con l’aliquota dello Stato di destinazione;
  • Le cessioni “sotto soglia”, essendo rilevanti nello Stato membro di origine, scontano l’IVA con l’aliquota italiana, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.

La previsione di soglie differenti tra gli Stati membri, 35.000 o 100.000 euro, implica oneri significativi soprattutto per gli operatori di ridotte dimensioni. Il legislatore unionale ha perciò previsto da un lato l’introduzione di un’unica soglia di riferimento, dall’altro la possibilità di avvalersi del One Stop Shop (OSS) per l’assolvimento dell’IVA sulle vendite a distanza nella Ue.

Ciò significa che, a partire dal 1° luglio 2021, l’impresa sopra dovrà:
- verificare la territorialità IVA delle vendite effettuate in Francia e Spagna in base alla nuova e unica soglia di 10.000 euro;
- valutare, in caso di superamento della soglia, quale soluzione possa essere più conveniente: se identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro o se avvalersi dell’OSS (regime Ue), così da assolvere l’imposta secondo il meccanismo dello sportello unico.

Va sottolineato che la soglia si applica soltanto se l’impresa è stabilita in un solo Stato membro. Inoltre, il relativo superamento va verificato sommando i valori totali, al netto dell’IVA, delle vendite a distanza intra-Ue e delle prestazioni “TTE” rese a privati in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore, nell’anno precedente e in quello in corso.

Pertanto, se la somma delle vendite a distanza effettuate in Francia e Spagna supera complessivamente 10.000 euro, l’imposta è dovuta nello Stato di destinazione.
Saranno perciò frequenti le ipotesi di soggetti passivi che, pur avendo effettuato finora vendite “sotto soglia” in base alla disciplina vigente, a partire dal 1° luglio si troveranno a superare il limite previsto dalla nuova disciplina.

Il ricorso al regime speciale è facoltativo, ma una volta effettuata l’adesione dovrà essere applicata per tutte le vendite a distanza intra-Ue e le prestazioni B2C, di qualunque natura, rilevanti in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.

La registrazione è valida, in linea generale, dal primo mese del trimestre successivo, per cui chi aderisce entro il 30 giugno 2021 può applicare il regime speciale dal prossimo 1° luglio.

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L’uscita del UK dall’Unione Europea condiziona anche il mercato delle vendite online rivolto ai consumatori finali (B2C). Vengono riorganizzate le operazioni che riguardano le cessioni dirette o tramite market place e la corretta gestione dei resi. Il tutto da coordinarsi con le tempistiche veloci di consegna che caratterizzano principalmente questo settore. Dal 1° gennaio i venditori sono assoggettati agli adempimenti doganali per l’esportazione dall’Ue e la relativa importazione in UK, in quanto non è il consumatore finale a curare le operazioni di import.

Per le vendite online, l’operatore Ue dovrà ottenere il codice Eori GB assumendo una posizione in UK e una volta importate le merci in Gran Bretagna, dovrà assoggettarle a iva interna che ricadrà sul consumatore finale.

Le medesime disposizioni si applicano per le vendite tramite market place: la cessione interna viene fatta al market place e quest’ultimo provvederà alla successiva cessione del bene al cliente finale.

In entrambi i casi si può attivare il regime sospensivo del deposito doganale, costruendosi uno stock di prossimità in UK con sospensione dei diritti di confine, fino al momento della consegna del bene al consumatore finale. Il tutto per garantire tempestività nella consegna dei beni e per ridurre l’anticipazione dei carichi impositivi.

Per legge i consumatori hanno il diritto di recesso sull’acquisto del bene senza imposizione di alcun onere aggiuntivo. Il servizio del reso prevede un’apposita procedura doganale per la gestione dell’esportazione dal UK all’Ue e una reintroduzione in franchigia presso la dogana Ue del fornitore.

L’operazione della reintroduzione in franchigia viene disciplinata da una procedura rigida con controllo fisico di ogni bene per riconciliare il bene precedente con quello reintrodotto. A tal proposito l’agenzia delle dogane, per il mondo e-commerce, ha rilasciato un’autorizzazione che rende immediato il controllo per la reintroduzione in franchigia dei resi, favorendone lo svincolo immediato. Si tratta di un’autorizzazione legata al grado di affidabilità del fornitore e la sua capacità di riconciliare in automatico il bene reintrodotto con il bene esportato.

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Tra le agevolazioni offerte ai contribuenti in regime forfettario c’è la non assoggettabilità dell’IVA, pertanto questo vantaggio si traduce nella possibilità di offrire prezzi più bassi e concorrenziali ai consumatori finali, non dovendo applicare l’imposta sul valore aggiunto sui beni e sui servizi oggetto della cessione effettuate con le vendite online.

L’aspetto a cui bisogna prestare attenzione è che con questo regime non permettere di dedurre analiticamente i costi e questo potrebbe rivelarsi uno svantaggio. Pertanto, occorre un’analisi completa e approfondita con un Commercialista.

 

Il mondo dell’Ecommerce, ovvero delle vendite online può essere suddiviso in due ambiti principali:

  1. Commercio Elettronico Diretto, ovvero le transazioni riguardanti beni immateriali, come la vendita di prodotti digitali come e-book, brani musicali scaricabili in formato mp3, software o app per smartphone e così via.
  2. Commercio Elettronico Indiretto, ovvero la vendita di beni materiali. In questo caso, solo la transazione avviene per via telematica, come per i venditori che utilizzano il servizio Amazon FBA.

Per i venditori online che non superano i € 65.000 di fatturato annuo il Regime Forfettario costituisce l’opzione fiscale più conveniente.

Anche gli adempimenti contabili in Regime Forfettario sono semplificati. Il tutto, quindi, si traduce in un ulteriore vantaggio sia di ordine pratico che economico.

 

Regime Forfettario – Fattura e vendita per corrispondenza

Modalità di certificazione delle vendite online. Per quanto riguarda l’e-commerce diretto e indiretto, per le vendite verso soggetti passivi iva, ovvero B2B, bisogna emettere fattura. Mentre per le transazioni verso soggetti privati, si applica la disciplina delle vendite per corrispondenza.

Tale disciplina prevede che l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

I corrispettivi legati all’e-commerce continuano ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale, salvo quello di emissione della fattura se richiesta dal cliente, con annotazione dell’operazione di vendita sul registro dei corrispettivi. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 198 del 19 giugno 2019

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