Il 30 novembre scade il termine delle domande per l’una tantum di autonomi e professionisti
Il 30 novembre scadrà il termine per la presentazione delle domande per ottenere l’indennità una tantum da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti all’INPS.
L’istanza, che deve essere presentata all’Istituto di previdenza, è finalizzata all’ottenimento dell’indennità di 200 euro del DL “Aiuti”, la cui attuazione è stata definita con il DM 19 agosto 2022, nonché dell’integrazione di 150 euro.
Dal punto di vista soggettivo, si ricorda che sono legittimati a presentare istanza i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
- pescatori autonomi;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici).
Inoltre, il bonus spetta altresì ai lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori sia ai soci di società e ai componenti degli studi associati.
L’accesso all’indennità una tantum di 200 euro è consentito, ai sensi dell’art. 33, solo qualora il soggetto interessato vanti i seguenti requisiti:
- reddito complessivo nel periodo d’imposta 2021 non superiore a 35.000 euro, calcolato secondo quanto indicato dall’INPS (circ. n. 103/2022);
- iscrizione alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 e partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
- aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.
Come precisato sul punto dall’INPS con la circolare n. 103/2022, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, il lavoratore autonomo o professionista che dichiari nella domanda un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro potrà beneficiare anche dell’integrazione di 150 euro.
Dal punto di vista operativo, al ricorrere dei requisiti richiesti dalla legge, entro il 30 novembre 2022 il lavoratore autonomo o professionista iscritto all’INPS deve presentare domanda telematica all’Istituto di previdenza utilizzando, all’interno del portale istituzionale, il percorso “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Non imponibili fino a 200 euro i buoni carburante per i dipendenti
Il nuovo DL 21 marzo 2022 n. 21 introduce il c.d. “bonus carburante” per i dipendenti.
In particolare, viene previsto che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR.
Il “bonus carburante” è quindi riconosciuto:
- temporaneamente, per il solo 2022;
- in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;
- nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.
I buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51 comma 2 del TUIR.
Si ricorda che, in linea generale, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta (limite elevato a 516,46 euro soltanto per il 2020 e 2021). Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l’eccedenza).
In linea generale, i documenti di legittimazione costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e beneficiano dell’esclusione da imposizione se di importo inferiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro, complessivamente con gli altri fringe benefit ricevuti.
La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si affianca al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit.
Il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.
Si aggiunge alla soglia dei fringe benefit
In altri termini, per il 2022, il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall’impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, oltre ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite “tradizionale” di 258,23 euro.
Eventuali buoni benzina riconosciuti oltre il limite di 200 euro dovrebbero invece concorrere al calcolo del suddetto limite.
Lato impresa, si ricorda che il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni benzina rientrerebbe tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’art. 95 del TUIR.