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Per il soggetto passivo che immette in libera pratica nel territorio prodotti di origine extra-Ue utilizzando titoli di importazione e che intende cedere, verso corrispettivo, una quota-parte dei diritti rivenienti da tali titoli, diviene opportuno individuare il trattamento IVA applicabile all’operazione.

La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 18 gennaio 2023 n. 70, esaminando il caso di una società in possesso del titolo AGRIM per l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di olio di oliva importato da uno Stato estero (nella specie, la Tunisia).

Al riguardo, si ricorda che i titoli di importazione costituiscono atti amministrativi che vincolano l’operatore ad importare la specifica quantità in essa indicata nel periodo di validità del titolo. È da tenere conto anche del fatto che le domande relative ai titoli AGRIM possono essere presentate solo da importatori di prodotti agroalimentari.

l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato la mancanza degli elementi per considerare la cessione del titolo AGRIM come operazione esente IVA, posto che tale titolo di importazione conferisce al suo detentore uno specifico diritto ad importare, strettamente connesso all’attività di immissione in libera pratica del quantitativo di prodotti coperto dal titolo durante il periodo di validità dello stesso.

In linea con i principi interpretativi formulati dalla Corte di Giustizia Ue, a proposito della cessione delle quote latte e dei diritti di reimpianto dei vigneti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per effetto della “necessaria connessione che la titolarità del diritto (acquisito a titolo oneroso o a titolo originario) riveste rispetto al legittimo svolgimento delle attività agricole in questione”, appare possibile inquadrare le quote o i diritti tra “le componenti dell’azienda ed in particolare nella categoria dei beni immateriali, al pari delle licenze, concessioni, ecc.”; pertanto, “il trasferimento temporaneo (locazione) o definitivo (cessione) di tali «diritti» regolamentati ad altri soggetti si configura come la cessione di un «bene immateriale» dell’azienda agricola medesima”

L’Agenzia delle Entrate ha concluso che la cessione di una quota-parte dei diritti immateriali incorporati nel titolo di importazione in esame, ove effettuato a titolo oneroso, si configura quale prestazione di servizi soggetta ad IVA, secondo l’art. 3 comma 2 del DPR 633/72.

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Tra le novità del modello di dichiarazione IVA 2022 vi è il recepimento della nuova disciplina in vigore dal 1° luglio 2021 in materia di commercio elettronico diretto e indiretto.

In particolare, i righi VO10 e VO11, prima riferiti alle vendite in base a cataloghi, per corrispondenza e simili sono stati ridenominati facendo riferimento alle vendite a distanza. Pertanto, i soggetti passivi IVA che nel 2021 hanno effettuato vendite a distanza transfrontaliere e che, pur soddisfacendo le condizioni per l’applicazione dell’imposta in Italia, hanno scelto di applicare l’imposta dello Stato di destinazione dei beni, devono darne comunicazione nel rigo VO10.

L’opzione è valida fino a revoca, e comunque per almeno due anni. Chi comunica di essersene avvalso a partire dal 2021 dovrà perciò applicarla almeno per tutto il periodo d’imposta 2022. Anche la revoca, esercitata mediante comportamento concludente, va comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione IVA successiva.

Peraltro, l’opzione per la tassazione a destinazione non esclude che il soggetto passivo IVA possa avvalersi del regime One Stop Shop per dichiarare le vendite a distanza.

I righi VO10 e VO11 riportano tante caselle quanti sono i possibili Stati di tassazione. Fra questi è inclusa anche l’Irlanda del Nord (codice “XI”), in quanto l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea ha garantito una sorta di continuità territoriale unionale a tale regione, che perciò resta soggetta alla normativa Ue per le sole cessioni di beni.

Si conferma, inoltre, l’inclusione di San Marino (codice “SM”), in quanto il DM 21 giugno 2021 che regola gli scambi tra tale Stato e l’Italia ha previsto per le vendite a distanza tra i due Paesi una disciplina analoga a quella unionale (si veda “Pochi effetti in dichiarazione IVA dalle nuove regole per gli scambi con San Marino” del 26 febbraio 2022).

Un’altra novità del modello IVA in tema di e-commerce riguarda le prestazioni di servizi “TTE” (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici) rese a privati consumatori nell’Ue. Anche in questo caso, il fornitore può optare per l’applicazione dell’imposta a destinazione (nello Stato di stabilimento del committente), con vincolo biennale e successiva validità della stessa fino a revoca (art. 7-octies comma 3 del DPR 633/72). Proprio per comunicare la revoca dell’opzione, nel modello IVA 2022 è stato inserito il rigo VO17.

Anche i righi VO16 e VO17 riportano tante caselle quanti sono i potenziali Stati di tassazione dei servizi (escludendo, però, in questo caso, l’Irlanda del Nord e San Marino).

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Sarà possibile assolvere l’imposta mediante il regime del One Stop Shop

Dal prossimo 1° luglio entreranno in vigore le nuove regole IVA in materia di e-commerce, attualmente in corso di recepimento in ambito nazionale.
La riforma incide in modo particolare sulla disciplina delle vendite a distanza intra-Ue, in quanto vengono abolite le soglie di riferimento attualmente vigenti e viene introdotta una soglia unica complessiva, pari a 10.000 euro, al di sopra della quale tali vendite sono rilevanti ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni.

Ad esempio, un’impresa stabilita (solo) in Italia che effettua vendite a distanza nei confronti di privati consumatori in Francia e Spagna, intervenendo nel trasporto. Fino ad ora, l’impresa deve verificare il volume di vendite effettuate nell’anno precedente e in quello in corso in ciascuno Stato di destinazione dei beni, e, in caso di superamento della soglia “nazionale” prevista, è tenuta a identificarsi nello Stato di destinazione per assolvere i relativi obblighi IVA:

  • Le cessioni “sopra soglia” scontano l’imposta con l’aliquota dello Stato di destinazione;
  • Le cessioni “sotto soglia”, essendo rilevanti nello Stato membro di origine, scontano l’IVA con l’aliquota italiana, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro.

La previsione di soglie differenti tra gli Stati membri, 35.000 o 100.000 euro, implica oneri significativi soprattutto per gli operatori di ridotte dimensioni. Il legislatore unionale ha perciò previsto da un lato l’introduzione di un’unica soglia di riferimento, dall’altro la possibilità di avvalersi del One Stop Shop (OSS) per l’assolvimento dell’IVA sulle vendite a distanza nella Ue.

Ciò significa che, a partire dal 1° luglio 2021, l’impresa sopra dovrà:
- verificare la territorialità IVA delle vendite effettuate in Francia e Spagna in base alla nuova e unica soglia di 10.000 euro;
- valutare, in caso di superamento della soglia, quale soluzione possa essere più conveniente: se identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro o se avvalersi dell’OSS (regime Ue), così da assolvere l’imposta secondo il meccanismo dello sportello unico.

Va sottolineato che la soglia si applica soltanto se l’impresa è stabilita in un solo Stato membro. Inoltre, il relativo superamento va verificato sommando i valori totali, al netto dell’IVA, delle vendite a distanza intra-Ue e delle prestazioni “TTE” rese a privati in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore, nell’anno precedente e in quello in corso.

Pertanto, se la somma delle vendite a distanza effettuate in Francia e Spagna supera complessivamente 10.000 euro, l’imposta è dovuta nello Stato di destinazione.
Saranno perciò frequenti le ipotesi di soggetti passivi che, pur avendo effettuato finora vendite “sotto soglia” in base alla disciplina vigente, a partire dal 1° luglio si troveranno a superare il limite previsto dalla nuova disciplina.

Il ricorso al regime speciale è facoltativo, ma una volta effettuata l’adesione dovrà essere applicata per tutte le vendite a distanza intra-Ue e le prestazioni B2C, di qualunque natura, rilevanti in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.

La registrazione è valida, in linea generale, dal primo mese del trimestre successivo, per cui chi aderisce entro il 30 giugno 2021 può applicare il regime speciale dal prossimo 1° luglio.

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