Opzioni dell’e-commerce nel modello IVA 2022
Tra le novità del modello di dichiarazione IVA 2022 vi è il recepimento della nuova disciplina in vigore dal 1° luglio 2021 in materia di commercio elettronico diretto e indiretto.
In particolare, i righi VO10 e VO11, prima riferiti alle vendite in base a cataloghi, per corrispondenza e simili sono stati ridenominati facendo riferimento alle vendite a distanza. Pertanto, i soggetti passivi IVA che nel 2021 hanno effettuato vendite a distanza transfrontaliere e che, pur soddisfacendo le condizioni per l’applicazione dell’imposta in Italia, hanno scelto di applicare l’imposta dello Stato di destinazione dei beni, devono darne comunicazione nel rigo VO10.
L’opzione è valida fino a revoca, e comunque per almeno due anni. Chi comunica di essersene avvalso a partire dal 2021 dovrà perciò applicarla almeno per tutto il periodo d’imposta 2022. Anche la revoca, esercitata mediante comportamento concludente, va comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione IVA successiva.
Peraltro, l’opzione per la tassazione a destinazione non esclude che il soggetto passivo IVA possa avvalersi del regime One Stop Shop per dichiarare le vendite a distanza.
I righi VO10 e VO11 riportano tante caselle quanti sono i possibili Stati di tassazione. Fra questi è inclusa anche l’Irlanda del Nord (codice “XI”), in quanto l’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea ha garantito una sorta di continuità territoriale unionale a tale regione, che perciò resta soggetta alla normativa Ue per le sole cessioni di beni.
Si conferma, inoltre, l’inclusione di San Marino (codice “SM”), in quanto il DM 21 giugno 2021 che regola gli scambi tra tale Stato e l’Italia ha previsto per le vendite a distanza tra i due Paesi una disciplina analoga a quella unionale (si veda “Pochi effetti in dichiarazione IVA dalle nuove regole per gli scambi con San Marino” del 26 febbraio 2022).
Un’altra novità del modello IVA in tema di e-commerce riguarda le prestazioni di servizi “TTE” (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici) rese a privati consumatori nell’Ue. Anche in questo caso, il fornitore può optare per l’applicazione dell’imposta a destinazione (nello Stato di stabilimento del committente), con vincolo biennale e successiva validità della stessa fino a revoca (art. 7-octies comma 3 del DPR 633/72). Proprio per comunicare la revoca dell’opzione, nel modello IVA 2022 è stato inserito il rigo VO17.
Anche i righi VO16 e VO17 riportano tante caselle quanti sono i potenziali Stati di tassazione dei servizi (escludendo, però, in questo caso, l’Irlanda del Nord e San Marino).