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Il nuovo DL 21 marzo 2022 n. 21 introduce il c.d. “bonus carburante” per i dipendenti.

In particolare, viene previsto che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR.

Il “bonus carburante” è quindi riconosciuto:

- temporaneamente, per il solo 2022;

- in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;

- nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.

I buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51 comma 2 del TUIR.

Si ricorda che, in linea generale, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta (limite elevato a 516,46 euro soltanto per il 2020 e 2021). Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l’eccedenza).

In linea generale, i documenti di legittimazione costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e beneficiano dell’esclusione da imposizione se di importo inferiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro, complessivamente con gli altri fringe benefit ricevuti.

La nuova previsione relativa al “bonus carburante” si affianca al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit.

Il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.

Si aggiunge alla soglia dei fringe benefit

In altri termini, per il 2022, il dipendente potrebbe ricevere gratuitamente dall’impresa (su scelta della stessa) buoni benzina non imponibili fino a 200 euro, oltre ad usufruire di altri fringe benefit non tassati sino al limite “tradizionale” di 258,23 euro.

Eventuali buoni benzina riconosciuti oltre il limite di 200 euro dovrebbero invece concorrere al calcolo del suddetto limite.

Lato impresa, si ricorda che il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni benzina rientrerebbe tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’art. 95 del TUIR.

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Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo complessivo delle risorse

Nel Ddl. di conversione del DL “Sostegni-bis”, sono stati introdotti alcuni nuovi crediti d’imposta. Il credito d’imposta per le attività di formazione professionale di alto livello ed è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti “solari”).
Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo complessivo delle risorse pari a 5 milioni di euro per il 2021.

Sono agevolabili le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione:

  • attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero;
  • negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0” (quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali).

Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello.
Sempre in tema di formazione viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese (in precedenza era invece riconosciuto ai soggetti pubblici e privati) che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino al 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all’80% per le grandi imprese dell’importo delle donazioni effettuate fino all’importo massimo di 100.000 euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

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