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È stato ribadito che l’esclusione da IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni, si applica soltanto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, come peraltro stabilito dalla stessa norma.

Alla stessa non può, quindi, essere riconosciuta efficacia retroattiva, con il risultato che, fino al 2021, detta esclusione è subordinata all’insussistenza di un’attività autonomamente organizzata, secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

In proposito, si ricorda che, affinché esista un’attività autonomamente organizzata, occorre che il contribuente, nel contempo:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;

- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un dipendente o collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

In altri termini, l’attività abituale ed autonoma del contribuente deve dare luogo ad un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso.

Per configurare il presupposto oggettivo del tributo, le condizioni dell’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e dell’utilizzo del lavoro altrui (ove non si tratti di un unico dipendente o collaboratore “esecutivo”) non devono concorrere, essendo sufficiente anche la presenza di una sola di esse, la quale deve comunque sempre sommarsi alla condizione che il titolare sia il responsabile dell’organizzazione.

Fino al 2021, dunque, l’accertamento degli elementi di organizzazione rimane una questione di mero fatto che spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Ciò posto, al paventato rischio di una disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa, l’Amministrazione finanziaria ribatte che questo non sussiste, dal momento che rientra nella piena discrezionalità del legislatore modificare le disposizioni sulla base dei mutati obiettivi che si pone.

Alla luce dell’attuale quadro normativo e interpretativo, non esiste, quindi, alcuna possibilità di sospensione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’attività di riscossione con riferimento alle persone fisiche che hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.

A fronte di tale “chiusura”, peraltro in linea col dato normativo, pare, piuttosto, lecito chiedersi se, per gli anni in cui l’imposta è ancora dovuta, l’omesso versamento sia non sanzionabile.

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