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Il 28 marzo 2022, è stata pubblicata la legge 28 marzo 2022 n. 25 di conversione del DL 4/2022 (c.d. DL Sostegni-ter”).

In sede di conversione sono stati introdotti diversi correttivi al decreto originario, correttivi che vale la pena di riepilogare sinteticamente.

È stato introdotto il comma 3-bis dell’art. 3, che, modificando la legge di bilancio 2022, ovvero ai soli soggetti che decidono di revocare gli effetti fiscali della rivalutazione operata ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, è data la possibilità di revocare anche civilisticamente l’operazione effettuata nel bilancio al 31 dicembre 2020.

L’art. 4-bis del DL 4/2022, intervenendo in relazione al contributo a fondo perduto e al credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere, ricomprende nell’ambito degli interventi agevolati l’installazione di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Grazie alle modifiche introdotte all’art. 5, poi, il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, spettante alle imprese del settore turistico per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, viene esteso anche alle imprese con codice ATECO 93.11.20 “Gestione di piscine”, limitatamente ai primi tre mesi del 2022.

Mediante l’art. 5-bis viene nuovamente modificata la disciplina della sospensione degli ammortamenti, prevedendone l’applicazione con riferimento agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, nei bilanci 2021 e 2022.

Non sono state apportate modifiche, in sede di conversione in legge, all’art. 10 del DL 4/2022, che ha innalzato a 50 milioni di euro il tetto massimo in relazione agli investimenti “inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”.

L’art. 10-quater del DL 4/2022 convertito proroga dal 7 al 29 aprile 2022 il termine per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle detrazioni edilizie (per le spese sostenute nel 2021 o le rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nel 2020).

In materia di lavoro, infine, si possono segnalare alcuni interventi in tema di agevolazioni contributive, con l’introduzione di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (eccetto i premi INAIL) a carico dei datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e tour operator, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, fruibile entro il 31 dicembre 2022, e la somministrazione di lavoro, con la proroga al 31 dicembre 2022 di quanto previsto dall’art. 31 comma 1 del DLgs. 81/2015.

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