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Di seguito si analizzano alcuni provvedimenti introdotti dal DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15 (pubblicata sul S.O. n. 8 alla G.U. 28.2.2022 n. 49).

 

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER VISTO DI CONFORMITÀ E ASSEVERAZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI”

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità, ai sensi e per gli effetti del co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, rientrano anch’esse tra quelle detraibili, sulla base dell’aliquota prevista dalle specifiche detrazioni fiscali spettanti in base alla tipologia di interventi agevolati cui le spese si riferiscono.

Per tutti gli interventi “optabili”, la detraibilità di dette spese è stabilita:

  • dall’art. 3-sexies del DL 228/2021 convertito, se le spese sono sostenute dal 12.11.2021 al 31.12.2021;
  • dal co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, così come modificato dall’art. 1 co. 29 della L. 234/2021, per le spese sostenute dall’1.1.2022.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 2021 - PROROGA DEL TERMINE “LUNGO” AL 31.12.2022

Con l’art. 3-quater del DL 228/2021 convertito è stato prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2021 per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1054 e 1056 della L. 178/2020 (ex Iper e Super Ammortamento).

In particolare, la proroga riguarda:

  • i beni materiali e immateriali “ordinari”;
  • i beni materiali “4.0”.

 

NOTE DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE - NUOVA DISCIPLINA - DECORRENZA

L’art. 3-bis del DL 228/2021 convertito stabilisce che le novità in materia di note di variazione IVA in diminuzione, per assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale, introdotte dall’art. 18 del DL 73/2021, si applicano alle procedure “avviate dal 26 maggio 2021 compreso”.

La specificazione della decorrenza si è resa necessaria sussistendo un dubbio interpretativo in merito all’efficacia temporale della nuova disciplina, la quale consente al cedente o prestatore di emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 co. 2 ss. del DPR 633/72, a partire dalla data in cui al cessionario o committente è “assoggettato” a una procedura concorsuale (ad esempio, dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento). In base alle nuove regole, difatti, non è più necessario, per il cedente, attendere il verificarsi dell’infruttuosità della procedura concorsuale.

Per effetto dell’art. 18 co. 2 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), le nuove disposizioni si applicano “alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” (26.5.2021).

Risultava, però, controverso se la nuova disciplina dovesse applicarsi includendo la data del 26.5.2021 oppure a decorrere dalle procedure avviate dal 27.5.2021. In controtendenza con il tenore letterale della disposizione, la circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2021 n. 20 aveva, tra l’altro, ritenuto applicabili le nuove regole “con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore dello stesso Decreto Sostegni- bis”. La specificazione introdotta in sede di conversione del DL 228/2021 consente quindi di superare la descritta incertezza interpretativa.

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