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Il Ddl. di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, vede una importante novità, finalizzata a recepire l’intesa politica raggiunta tra i due Stati lo scorso 20 aprile 2023.

In termini generali, l’art. 2 dell’Accordo, definisce “lavoratore frontaliere” una persona residente in un Comune il cui territorio si trova nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato che svolge attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato (i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per quanto riguarda la Svizzera), ritornando quotidianamente al proprio domicilio.

Con riferimento a tali soggetti è disposta la tassazione concorrente, nel limite dell’80% dell’imposta “ordinaria” dovuta nello Stato in cui l’attività è svolta.

Tale regola opera solo per i “nuovi” frontalieri, posto che, in virtù di uno specifico regime transitorio, rimangono imponibili solamente in Svizzera i redditi dei frontalieri italiani che svolgono, alla data di entrata in vigore dell’Accordo o tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell’Accordo, attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera svizzera.

Tutto ciò premesso, l’emendamento governativo dispone che, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina a regime in materia di telelavoro, dal 1° febbraio 2023 al 30 giugno 2023 i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, e fino ad un massimo del 40% del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri si considerano effettuati nell’altro Stato.

In pratica, sulla falsariga dell’Accordo amichevole che la Confederazione Elvetica ha siglato con la Francia, anche nei rapporti con l’Italia verrà ammesso lo svolgimento da remoto di una parte non preponderante della prestazione lavorativa (sino al 40%) senza che ciò faccia perdere alla persona lo status di frontaliere e i relativi benefici.

Ulteriore aspetto contenuto nell’emendamento governativo riguarda l’eliminazione della Svizzera dalla black list delle persone fisiche prevista dal DM 4 maggio 1999, demandata ad un apposito decreto di modifica da emanare entro 30 giorni dall’approvazione della legge di ratifica, dando seguito anche in tal caso all’accordo politico dello scorso 20 aprile.

In merito, è disposto che l’efficacia delle suddette modifiche decorra dal primo periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del decreto di modifica.

Sempre dal 2024 troveranno applicazione alcune ulteriori modifiche previste dallo stesso disegno di legge.

È disposto, in primo luogo, un aumento della franchigia applicabile a tutti i lavoratori frontalieri italiani (quindi, non solo a quelli che lavorano nella Confederazione Elvetica), che passerebbe da 7.500 euro a 10.000 euro, nonché l’esclusione dalla base imponibile IRPEF degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l’attività lavorativa.

Si aggiungono poi alcune disposizioni di carattere previdenziale, tra le quali si segnala la deducibilità dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri, nell’importo risultante da idonea documentazione; si tratta, anche in tal caso, di una disposizione valevole per tutti i lavoratori frontalieri e non solo quelli che lavorano nelle zone di frontiera della Svizzera.

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Il Ministero del Lavoro ha comunicato la proroga, dall'1.11.2022 all'1.12.2022, del termine entro il quale i soggetti obbligati e abilitati sono tenuti a effettuare le comunicazioni di lavoro agile secondo le modalità ordinarie definite dal DM 149/2022.

Tale procedura coesisterà, fino al 31.12.2022, con quella semplificata, che consente la trasmissione al Ministero del Lavoro dei soli nominativi dei lavoratori operanti in modalità agile (anche senza accordo individuale) e della data di cessazione dello stesso.

Procedura ordinaria per la comunicazione del lavoro agile

Con il DM 149/2022 è stato adottato il modello concernente le informazioni relative all'accordo di lavoro agile e sono state fornite le istruzioni circa le modalità telematiche di trasmissione dello stesso. Tale modello è composto da 5 sezioni e viene messo a disposizione dal Ministero del Lavoro attraverso il portale dei servizi on line accessibile con SPID e CIE. Il portale consente di comunicare:

- l'avvio del periodo di lavoro agile;

- modifiche e aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati;

- l'annullamento di una sottoscrizione, per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato;

- il recesso, per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile.

Coesistenza della procedura ordinaria e semplificata

Data la coesistenza delle due procedure fino al 31.12.2022, il Ministero del Lavoro ha chiarito che:

- con la procedura semplificata possono essere inviate solo le comunicazioni aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31.12.2022;

- gli obblighi di comunicazione devono essere assolti entro il termine differito dell'1.12.2022, con la procedura ordinaria ex DM 149/2022 qualora lo smart working si estenda oltre il 31.12.2022 e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali.

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L’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2021, ha chiarito che le somme erogate a titolo di rimborso spese in favore dei dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa in modalità agile devono essere escluse da imposizione in quanto non costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Il quesito è stato formulato da una società intenzionata a sottoscrivere un accordo sindacale di secondo livello o aziendale volto a regolare il trattamento economico e normativo dei propri dipendenti e di quelli appartenenti al medesimo gruppo, concedendo una somma a titolo di rimborso spese finalizzato a tenerli indenni dalle spese che dovranno sostenere per ragioni lavorative quando lavoreranno in smart working presso la propria abitazione.

Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro pertanto, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.

Tuttavia, è stato affermato che possono essere esclusi da imposizione i rimborsi di spese, di competenza del datore di lavoro ma anticipate dal dipendente per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore.

I costi sostenuti dal lavoratore nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili e le somme erogate a tale titolo dalla società non sono imponibili ai fini IRPEF.

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