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Con la conversione in legge del “Decreto Sostegni” il legislatore ha proceduto ad introdurre una serie di nuove misure, come riepilogato di seguito:

  • proroga versamento IRAP: viene prorogato al 30/09/2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata per errata applicazione delle disposizioni previste dal Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato;
  • compensazione dei crediti verso la P.A.: anche per il 2021 si applicano le disposizioni ex art. 12 del D.L. 145/2013 con riguardo ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31/10/2020;
  • rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni: viene prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2020 ma solo per i beni non rivalutati nel 2020 e senza affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti fiscali;
  • contributo a fondo perduto per le start-up: viene previsto, nella misura massima di € 1.000, ai titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva nel 2018 e iniziato l’attività nel 2019 ai quali non spetta il contributo previsto dall’art. 1 del decreto in esame in quanto la media del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% a quello del corrispondente ammontare del 2019; tuttavia, è richiesto il rispetto delle ulteriori condizioni e requisiti previsti dal citato art. 1;
  • obbligo di segnalazione per i creditori pubblici qualificati: per l’Inps e l’agente della riscossione l’obbligo decorre dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice;
  • rivalutazione beni settori alberghiero e termale: viene prevista anche con riguardo agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto d’azienda ai soggetti operanti in tali settori ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento;
  • superbonus e Iva indetraibile: l’Iva indetraibile relativa alle spese rilevanti ai fini degli incentivi di cui all’art. 119 del DL Rilancio viene inclusa nel calcolo dell’ammontare ammesso al beneficio;
  • raddoppio limite welfare aziendale: viene raddoppiato anche per il 2021 il limite di esenzione dall’Irpef per i beni ceduti e i servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti;
  • esenzione dal versamento della 1° rata IMU 2021: viene previsto con riguardo agli immobili nei quali i soggetti passivi, destinatari del contributo a fondo perduto, esercitino le attività per le quali siano anche gestori;
  • canoni di locazione non percepiti: la detassazione dei canoni non percepiti viene prevista per i canoni di locazione derivanti da contratti di locazione non percepiti a decorrere dall’1/01/2020;
  • sostegno ai comuni nei comprensori sciistici: viene prevista, tra l’altro, una diversa ripartizione delle risorse dell’apposito fondo destinato alla concessione di contributi agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici;
  • tariffa speciale canone RAI: viene previsto l’esonero dal versamento del canone per l’anno 2021 che viene esteso anche alle attività similari ivi previste svolte dagli enti del Terzo settore.

 

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Sotto il profilo dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto del DL Sostegni, il cui termine di presentazione delle istanze è fissato al 28 maggio, per le imprese in liquidazione vengono espressamente richiamati alcuni chiarimenti. La fruizione del contributo DL “Sostegni” è consentita ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID 19 (31 gennaio 2020), purché “non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai o aiuti per la ristrutturazione”.
 

Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato, il fatturato medio del 2020 dove tener conto di tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che l’impresa risulti in liquidazione.

Sempre in relazione all’ambito soggettivo, possono beneficiare del contributo anche i promotori finanziari.
Invece, la società che acquisisce lo status di società di partecipazione nel corso del 2020, non può fruire del contributo, a prescindere dalla formale approvazione del bilancio relativo a detto esercizio.

In merito ai requisiti per l’accesso, non rilevano i contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020, in quanto, a differenza dei contributi in conto esercizio “ordinari”, i contributi del DL Sostegni hanno la finalità di compensare i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia.

Il contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” nonché le agevolazioni di questa tipologia:
- non concorrano alla determinazione della soglia dei ricavi per l’accesso;
- non rilevino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio;
-  non debbano essere inclusi tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali ai fini del calcolo dell’agevolazione.

I contributi a fondo perduto (“Sostegni” e precedenti a fronte della pandemia) non rilevano neppure ai fini della determinazione della soglia per il regime forfetario, né ai fini della verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

Infine, il contributo integrativo alle casse di previdenza private (es. cassa di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti) addebitati in fattura al committente, costituiscono parte integrante della base imponibile IVA, pertanto dette somme risultano incluse nella nozione di fatturato.

Diversamente, queste somme non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al contributo, non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.

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Il DL “Sostegni”, approvato il 19 marzo 2021, prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019. 

Per sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 

Si tratta di una misura di carattere generale, non sono previsti specifici codici ATECO, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza. 

Possono beneficiare dell’agevolazione, anche i soggetti che abbiano ricavi o non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. 

 

CALO DEL FATTURATO E MISURA DEL BENEFICIO 

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (il requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019). 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. 

Tale percentuale è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. 

L’importo del contributo non può essere superiore i 150.000 euro. 

È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, può essere riconosciuto, a scelta del beneficiario, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

ISTANZA IN VIA TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. I pagamenti dovrebbero iniziare dall’8 aprile, per chi avrà presentato la domanda.

 

Per informazioni contattaci a info@mca-associati.com

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