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Lunedì, 15 Ottobre 2018 18:43

Chi perde paga

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Mi è capitato più volte durante vari contenziosi tributari che alla fine, pur vincendo la lite, il giudice decidesse per la compensazione delle spese. In alcuni casi la compensazione è stata giustificata dalla difficoltà interpretativa della norma oggetto di giudizio ma, visto e considerato che un buon professionista deve consigliare i propri clienti di prendere in considerazione la via del contenzioso solo quando vi siano delle buone possibilità di vincere, trovo estremamente ingiusta la non applicazione della regola "chi perde paga" da parte dei giudici.
Ad onor del vero ultimamamente viene applicata un po' di più e finalmente anche la Cassazione si è schierata per tale orientamento considerando la compensazione delle spese una violazione del diritto di difesa del contribuente.

Mercoledì, 10 Ottobre 2018 15:36

Crescita dei paesi balcanici

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I nostri ultimi post in tema di internazionalizzazione, la crescita dei paesi balcanici

 

https://www.facebook.com/mcaprofass/photos/a.430369623835552/907888479416995/?type=3&theater

Mercoledì, 06 Giugno 2018 08:56

Ultimi chiarimenti in tema di fattura elettronica

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ULTIMI CHIARIMENTI IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA
L’avvicinarsi del 1° luglio 2018, data a partire dalla quale entra in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione nonché per le prestazioni di subappalto nell’ambito degli appalti pubblici, porta con sé l’inevitabile produzione di chiarimenti nonché di provvedimenti attuativi necessari alla corretta applicazione del nuovo obbligo normativo.
Dopo la pubblicazione della circolare n. 8/E dello 30 aprile 2018, già commentata nella informativa presente nel numero dello scorso mese di maggio, la stessa agenzia delle entrate è intervenuta nuovamente in occasione del recente Videoforum organizzato da Il Sole 24Ore il 24 maggio 2018 per fornire ulteriori chiarimenti applicativi.
Riportiamo di seguito le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate. DOMANDA RISPOSTA: 

Conservazione in formato pdf
D. Per le fatture elettroniche tra privati si chiede conferma che la sostanza prevale sempre sulla forma, ossia il contenuto è sempre prevalente rispetto alle modalità di conservazione del documento. Quindi si potrà sempre continuare a conservare la fattura in pdf in luogo del formato Xml della fattura elettronica?
R. L'articolo 23-bis del Cad (Codice dell'amministrazione digitale), al comma 2 stabilisce che “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”. Pertanto, l'operatore potrà decidere di portare in conservazione anche la copia informatica della fattura stessa in formato pdf, contemplato tra i formati che il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 considera idonei a fini della conservazione.

Momento di emissione e scarto della fattura
D. Gli operatori sono abituati ad emettere a momento della cessione di beni una fattura immediata. In relazione al fatto che la veicolazione al Sistema di interscambio (Sdi) e la relativa emissione della fattura elettronica è asincrona rispetto al momento di consegna del bene, questo documento immediato si può ancora emettere? Che valore ha?
R. Ai punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia protocollo n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, è stabilito che:
“2.3 Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal SdI, è fornito riscontro con le modalità descritte nell'allegato A del presente provvedimento”.
“2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro cinque giorni - una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse”.
Inoltre, ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del medesimo provvedimento è chiarito che, in caso di esito positivo dei controlli e di consegna ovvero messa a disposizione (nell'area riservata del cessionario/committente) della fattura elettronica, la fattura si considera emessa e “la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972”.
Tanto premesso, sulla base delle disposizioni sopra riportate è possibile affermare che, ferme restando le previsioni dell'articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, la fattura elettronica deve essere trasmessa al SdI al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972.
Qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal SdI, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa: pertanto, sarà rispettato il dettato normativo del citato articolo 6.
Nel caso in cui la fattura elettronica non superi i controlli eseguiti dal SdI, la fattura è scartata e si considera “non emessa”. Conseguentemente, fermo restando che la data di trasmissione della fattura elettronica al SdI è nota e mutuando le consolidate regole previste per le dichiarazioni e le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, l'emittente avrà cinque giorni di tempo per trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione delle disposizioni dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972.

Trasferimento dati in Edi
D. Il trasferimento dei dati in Edi (Electronic data interchange) continuerà a sopravvivere? In quale momento e con quali modalità e con quali contenuti bisognerà inviare i dati al sistema di interscambio?
R. Il processo di fatturazione elettronica regolamentato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015 (come riportato nell'articolo 1, comma 909, L. 205/2017), lascia piena libertà agli operatori di continuare a utilizzare processi di trasferimento dati Edi, sfruttando anche i servizi oggi offerti da provider e intermediari. Ciò che occorre tener presente è che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, la fattura valida ai fini fiscali è quella trasmessa al SdI e per la quale il Sistema fornisce all'emittente la ricevuta che attesta la consegna o la messa a disposizione nell'area autenticata dell'agenzia delle Entrate. Conseguentemente, i sistemi Edi potranno integrare i flussi delle fatture elettroniche xml e le conseguenti ricevute trasmesse dal SdI al fine di consentire all'emittente e al destinatario delle fatture la corretta gestione fiscale delle stesse.

Fattura emessa da soggetto estero
D. In caso di fuel card emessa da un soggetto estero non residente e non identificato in Italia il soggetto passivo nazionale deve ricevere e gestire fattura elettronica?
R. Alla luce dell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 909, L. 205/2017, la fatturazione elettronica non coinvolge soggetti diversi da quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Si osserva, peraltro, che laddove la fuel card non sottintenda un formale contratto di netting (circolare n. 42/E/2012) ma consenta l'acquisto di carburante presso soggetti diversi dall'emittente, ovvero di più prodotti con aliquote differenti, si avrà comunque un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta a Iva in forza dell'articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972 e, conseguentemente, a quello di fatturazione (si veda circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, punto 2.1.1). Va in tutti i casi rilevato che, in tale ultima ipotesi, al momento della cessione materiale del carburante, l'esercente dell'impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà documentare la stessa con fattura elettronica (qualora avvenga nei confronti di un soggetto passivo d'imposta).

Rapporti con l’estero
D. Si possono trasformare le fatture emesse e ricevute dall'estero in fatture elettroniche inviandole attraverso lo SdI in modo da adempiere all'obbligo mensile di comunicazione?
R. La risposta è affermativa con riferimento solo alle fatture emesse verso soggetti esteri. Infatti, il punto 9.4 del provvedimento del 30.4.2018 stabilisce che: “Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 (ossia relative a "operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato") possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento”.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Giovedì, 26 Aprile 2018 12:09

FLA TAX SCHEME FOR NEW RESIDENTS

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THE FLAT TAX SCHEME FOR NEW RESIDENTS

 

The subsidized and optional regime for new residents is aimed exclusively at persons who decide to transfer their fiscal residence in Italy and consists in the possibility to pay a flat tax rate on foreign income, as an alternative to the ordinary taxation. They can choose this regime, which has a maximum duration of 15 years, regardless of their nationality. In fact, access is allowed to both foreigners and Italians, providing they have been fiscally residing abroad for, at least 9 of the last 10 previous tax periods starting from when the selection begins to be effective.

 

Italian citizens deleted from the registry office of the resident population and transferred to States or territories with a preferential tax regime ("tax havens" – Dm 4 May 1999) can also join the scheme. However, they must be able to overcome the presumption of residence in Italy.

 

THE EXTENSION TO THE RELATIVES

Who exercises the option to the flat tax scheme may request to extend its efficiency to one or more of the following family members:

• your spouse or civil union partner;

• children, including adopted ones, and, in their absence, the next descendants;

• parents and, in their absence, the next ascendants;

• the adoptive parents

• sons and daughters-in-law;

• parents-in-law;

• brothers and sisters.

Family members must also move their residence in Italy for the subsidized scheme to be effective.

 

FOREIGN SOURCE INCOME INCLUDED IN THE SCHEME

Only income that the neo-resident produces abroad may be subject to flat tax. The income produced in Italy are taxed according to the ordinary rules of the Italian legislation.

Foreign source income included in the scheme:

• self-employment income derived from activities exercised abroad;

• income from a business carried on through a permanent establishment abroad;

• employment income paid abroad;

• income from a property that the neo-resident owns abroad.

These include:

 • the interests arising from foreign bank accounts to the neo-resident;

 • capital gains that the neo resident carries out following the sale of non-qualified shares in foreign companies.

 

FOREIGN INCOME EXCLUDED FROM THE SCHEME

Capital gains from the sale of qualified shares (held in non-residents companies and entities) made by neo-resident during the first 5 years of application of the flat tax scheme are excluded from the scheme itself. Then, in the event of a sale of the share before the expiry of the five-year period, the appreciation (capital gains) is subject to the ordinary tax regime provided for by Italian legislation.

Incomes coming from one or more foreign Countries may be excluded from the application of the flat tax. In this case, the taxpayer (neo resident) may choose to subject to ordinary income taxation incomes coming from certain jurisdictions (cherry picking clause). This choice must necessarily relate to all the income produced in the excluded country or territory.

 

THE REQUEST TO IRS

Those who are interested in the flat tax scheme may contact Italian IRS to have an opinion on whether the conditions required for access subsist. The request for clarification can be made through a specific instance of questioning, which can be filed even when the person concerned has not yet transferred his residence in Italy. It is unacceptable, however, the instance of private letter ruling submitted after the exercise of the option for the flat tax scheme.

 

IRS ANSWER TO QUESTIONING

the IRS responds to the instance within 120 days of his receipt (except for the possibility to get an integration document review), stating its opinion on the existence of conditions for access to the flat tax scheme. The response to the questioning is not binding for those who presented (nor it is open to challenge), while it is binding on every organ of the Inland Revenue, for the specific case and to the person who requested the questioning. Therefore, any negative response does not prevent the interested party to opt for access to the scheme

 

HOW TO EXERCISE THE CHOICE

The choice to the flat tax scheme on foreign income has to be made in the tax return for the tax year in which taxpayers have transferred their fiscal residence in Italy or in the tax return for the next tax period. 

Whether an instance for questioning was presented (for the main taxpayer or for the family), in the tax return will be given minimum information. If, on the other hand, an instance has not been presented to the IRS, you can still exercise the option directly into the tax return but, in that case, you must state the elements necessary for the detection of the conditions to access the scheme:

• non-resident status in Italy for a time at least 9 over the previous 10 tax years from the commencement of validity of the option;

• the jurisdiction or jurisdictions in which the taxpayer had his last fiscal residence;

• any foreign states or territories for which you intend to exercise the right not to avail of the application of the substitute tax;

• the items required in the checklist listed in the tax return.

If the financial administration, in the control, ensures that they do not use the conditions for the application of the flat tax scheme, the option exerted by the taxpayer will be deemed invalid, with each consequence in the Tax recovery and on sanctions.

 

The option may be validly exercised in the tax return even when, despite having been presented special instance of questioning, taxpayer has not received response from the IRS.

 

THE OPTION FOR FAMILY MEMBERS

The choice to extend to family members the option to the new resident scheme must be made by the taxpayer in the tax return for the tax year in which the family has moved its tax residence in Italy or in the tax return for the next tax period.

 

FLAT TAX PAYMENT

Whoever intends to make use of the flat tax scheme for the neo-residents shall pay a flat-rate income tax calculated at the rate of 100,000 euros for each tax year in which the option is valid, regardless of type and amount of foreign income. If the scheme is extended to family members, the flat tax on foreign income produced by each of them amounts to 25,000 euros. The payment of the tax must be made through the F24 model in a lump sum within the time-limit for payment of the balance of income taxes.

Stakeholders, both as major contributors and as family members, must pay their own sets.

With the payment of the flat tax, taxpayer’s liability due in Italy on foreign source income is completely fulfilled which means, therefore, that he will not have to undergo other taxes.

 

INHERITANCE AND DONATION TAX

Those who have exercised the option are exempted from inheritance and donation tax for the existing assets and rights abroad. In fact, in case of a transfer by inheritance or donation over the duration of the flat tax scheme, inheritance and gift tax payable is limited to goods and rights existing in Italy. The exemption also applies to family members who have been extended the regime.

 

THE DURATION OF THE SCHEME

The scheme ceases, however, after 15 years from the first tax period of validity of the option, without the possibility to ask for a renewal. After the deadline, foreign income is included in the total income of the taxpayer resident and ordinary income tax is payable. In addition, for family members, the effectiveness of any extension of the option ceases, regardless of the period for which they have made use of the scheme.

 

THE WITHDRAWAL

The option for the flat tax may still be revoked before expiration by both main contributor and familiar that has been extended to it. The withdrawal must be carried out with the same conditions as the exercise of the option and will be effective starting from tax period in respect of which the tax return was made.

 

In the event of withdrawal of the main contributor, effects will also be produced against family members who had been extended the option, irrespective of whether they have carried themselves their option possibility. While the withdrawal made for family members will result in the loss of benefit only towards the latter.

 

The withdrawal can be exercised even if the taxpayer has already paid the tax for the same tax period. In this case, the tax already paid but not due, can be used in compensation or request a refund. The main taxpayer which extended to one or more family members the option to the flat tax scheme may decide to revoke this extension, despite wanting to continue using it for himself. Of course, the withdrawal may concern only one, some or all of the family members who use the optional regime and may be manifested in respect of each of them in different tax periods. The family member is obliged to indicate in his tax return withdrawal made against him by the main contributor.

It remains a possibility for the excluded family member to opt for application of flat tax scheme as the main contributor, pouring the amount of 100,000 euros.

Giovedì, 26 Aprile 2018 12:00

IL REGIME "FLAT TAX" PER I NUOVI RESIDENTI

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IL REGIME AGEVOLATO PER I NUOVI RESIDENTI

Il regime agevolato per i nuovi residenti è rivolto esclusivamente alle persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia e consiste nella possibilità di pagare un’imposta sostitutiva forfettaria dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero, in alternativa alla tassazione ordinaria.

Si può scegliere questo regime, che ha una durata massima di 15 anni, a prescindere dalla propria nazionalità. Infatti, l’accesso è consentito sia ai cittadini stranieri sia agli italiani, purché siano stati fiscalmente residenti all’estero per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti rispetto a quello in cui la scelta inizia a essere efficace.

 

Possono aderire al regime anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (“paradisi fiscali” – Dm 4 maggio 1999). Tuttavia, essi devono essere in grado di superare la presunzione di residenza in Italia.

 

L’ESTENSIONE AI FAMILIARI

Chi esercita l’opzione per il regime agevolato può chiedere che la sua efficacia sia estesa anche a uno o più dei seguenti familiari:

• il coniuge o il componente di un’unione civile

• i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi

• i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi

• gli adottanti

• i generi e le nuore

• il suocero e la suocera

• i fratelli e le sorelle.

Affinché il regime agevolato venga esteso ai familiari è necessario che anche essi trasferiscano la propria residenza in Italia.

 

Per quali redditi

Possono essere assoggettati a imposta sostitutiva solo i redditi che il neo-residente produce all’estero. I redditi prodotti in Italia sono tassati secondo le regole ordinarie della normativa italiana.

Rientrano nel campo di applicazione del regime speciale previsto per i neo-residenti:

• il reddito di lavoro autonomo derivante da attività esercitate all’estero

• il reddito derivante da attività d’impresa svolta all’estero mediante una stabile organizzazione

• il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero

• il reddito derivante da un immobile che il neo-residente possiede all’estero.

Vi rientrano, inoltre:

• gli interessi derivanti da conti correnti bancari corrisposti al neo-residente da soggetti esteri

• le plusvalenze che il neo-residente realizza a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate in società estere.

 

REDDITI ESCLUSI DAL REGIME AGEVOLATO

Al regime dell’imposta sostitutiva non possono essere assoggettate le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate (detenute in società ed enti non residenti) realizzate dal neo-residente nel corso dei primi 5 periodi d’imposta di applicazione del regime agevolato.

Quindi, in caso di cessione della partecipazione prima della scadenza del quinquennio, la plusvalenza (capital gain) realizzata è assoggettata al regime impositivo ordinario previsto dalla legislazione italiana.

È prevista la facoltà di escludere dall’applicazione dell’imposta sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri. In pratica, il contribuente ha la possibilità di scegliere di assoggettare a tassazione ordinaria i redditi prodotti in determinate giurisdizioni (cherry picking). Questa scelta deve però riguardare necessariamente tutti i redditi prodotti nel Paese o territorio oggetto di esclusione

 

NA BUSSOLA PER ORIENTARSI: L'INTERPELLO

Chi è interessato all’applicazione del regime agevolato può rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per avere un parere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per l’accesso.

La richiesta di chiarimenti può essere formulata tramite una specifica istanza di interpello, che può essere presentata anche nel momento in cui il soggetto interessato non ha ancora trasferito la propria residenza in Italia.

È inammissibile, invece, l’istanza di interpello presentata dopo l’esercizio dell’opzione per il regime agevolato.

 

LA RISPOSTA ALL’INTERPELLO

L’Agenzia delle Entrate risponde all’istanza entro 120 giorni dalla sua ricezione (fatta salva la possibilità di chiedere un’integrazione documentale), comunicando il proprio parere sull’esistenza o meno dei presupposti per accedere al regime agevolato.

La risposta all’interpello non è vincolante per chi l’ha presentata (e non è neppure impugnabile), mentre è vincolante per ogni organo dell’Agenzia delle Entrate, limitatamente al caso concreto e alla persona che ha richiesto l’interpello. Pertanto, l’eventuale risposta negativa non impedisce al soggetto interessato di optare comunque per l’accesso al regime

 

COME SI SCEGLIE

La scelta del regime dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero si effettua nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i contribuenti hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

 

COSA INDICARE

Se è stata presentata istanza di interpello (per il contribuente principale o per il familiare), nella dichiarazione dei redditi saranno indicati elementi informativi minimi.

Se, invece, non è stato chiesto preventivamente il parere all’Agenzia delle Entrate, è possibile esercitare comunque l’opzione direttamente nella dichiarazione, ma, in tal caso, è obbligatorio indicare gli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l’accesso al regime:

• lo status di non residenti in Italia per un tempo almeno pari a 9 periodi di imposta nel corso dei 10 precedenti l’inizio di validità dell’opzione

• la giurisdizione o le giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l’ultima residenza fiscale

• gli eventuali Stati o territori esteri per i quali si intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

• gli elementi richiesti nella check list riportata nella dichiarazione dei redditi.

Se l’amministrazione finanziaria, in sede di controllo, accerta che non ricorrono i presupposti per l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva, l’opzione esercitata dal contribuente sarà considerata non valida, con ogni conseguenza sul piano del recupero d’imposta e su quello sanzionatorio.

 

ATTENZIONE

L’opzione può essere validamente esercitata in dichiarazione anche quando, pur essendo stata presentata apposita istanza di interpello, non è pervenuta la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

L’OPZIONE PER I FAMILIARI

La scelta di estendere ai familiari l’opzione per il nuovo regime deve essere fatta dal contribuente principale nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il familiare ha trasferito la sua residenza fiscale in Italia o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

 

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Chi intende avvalersi del regime dei neo-residenti è tenuto a pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dal tipo e dall’importo dei redditi prodotti all’estero. Se il regime viene esteso ai familiari il pagamento dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi è pari a 25.000 euro.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato attraverso il modello F24 in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

I soggetti interessati, sia in qualità di contribuenti principali sia in qualità di familiari, devono versare autonomamente l’imposta.

Con il versamento dell’imposta si adempie all’obbligazione tributaria dovuta in Italia sui redditi di fonte estera che, pertanto, non dovranno subire altre imposte (sostitutive o ritenute).

 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Per coloro che hanno esercitato l’opzione è prevista, infine, l’esenzione dell’imposta di successione e donazione per i beni e diritti esistenti all’estero.

Infatti, nel caso di trasferimento per successione o donazione nel periodo di durata del regime dell’imposta sostitutiva, l’imposta sulle successioni e donazioni dovrà essere corrisposta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia. L’esenzione riguarda anche i familiari ai quali è stato esteso il regime.

 

LA DURATA DEL REGIME

Il regime cessa, in ogni caso, dopo 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione, senza che sia possibile chiedere un rinnovo.

Dopo la scadenza, i redditi esteri concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente residente e scontano l’imposizione ordinaria Irpef. Inoltre, per i familiari viene meno l’efficacia dell’eventuale estensione dell’opzione, indipendentemente dal periodo per il quale gli stessi hanno fruito del regime.

 

LA REVOCA

L’opzione per l’imposta sostitutiva può essere comunque revocata prima della scadenza sia dal contribuente principale sia dal familiare a cui è stata estesa.

La revoca va effettuata con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione e sarà efficace a partire dal periodo d’imposta in relazione al quale è stata fatta in dichiarazione.

ATTENZIONE

In caso di revoca del contribuente principale gli effetti si produrranno anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l’opzione, a prescindere dal fatto che essi abbiano esercitato autonomamente la loro facoltà di revoca. Mentre la revoca effettuata per i familiari comporterà il venir meno del beneficio solamente nei confronti di questi ultimi.

 

La revoca può essere esercitata anche se il contribuente ha già versato l’imposta sostitutiva per il medesimo periodo d’imposta. In questo caso, l’imposta già versata, ma non dovuta, potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.

Il contribuente principale che ha esteso a uno o più familiari l’opzione per il regime agevolato può decidere di revocare questa estensione, pur volendo continuare a fruirne per se stesso.

Ovviamente, la revoca può riguardare uno, solo alcuni o tutti i familiari che fruiscono del regime opzionale e può essere manifestata nei confronti di ciascuno di loro in periodi d’imposta differenti.

Il familiare è tenuto a indicare nella sua dichiarazione dei redditi la revoca operata nei suoi confronti dal contribuente principale. Resta ferma la possibilità per il familiare di optare contestualmente per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in qualità di contribuente principale, versando l’importo di 100.000 euro.

Come noto dal prossimo 1° luglio 2018 la detrazione dell’Iva relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione (benzinai) è subordinata all’avvenuto pagamento attraverso mezzi di pagamento tracciabili.

I mezzi di pagamento tracciabili individuati dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) sono i seguenti:

 carte di credito

 carte di debito

 carte prepagate emesse da intermediari finanziari residenti.

Con il recente provvedimento direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate ha specificato che sono validi strumenti di pagamento tracciabili anche:

 gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali

 i pagamenti elettronici (addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito e di credito, carte prepagate)

 gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Resta valida anche la seconda previsione già introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e che riguarda non l’Iva ma le imposte dirette, secondo la quale dal prossimo 1° luglio, le cessioni di carburante (i lubrificanti, in tal caso, non vengono richiamati) dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica. Obbligo che, a quanto ad oggi noto, riguarderà sia le cessioni effettuate presso i distributori stradali, ma anche quelle effettuate – ad esempio – da un grossista a una azienda che ha la propria cisterna di carburante interna, ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori).

Il diverso ambito applicativo:

normativa Iva riguarda sia il carburante che i lubrificanti;

normativa dirette riguarda solo il carburante.

La fattura elettronica, dovrà, essere accompagnata da un pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte, ne consegue che:

è onere del cedente emettere fattura elettronica;

è onere dell’acquirente effettuare il pagamento con mezzi tracciati.

Netting

Il citato provvedimento direttoriale ammette anche la possibilità di fare ricorso allo strumento del “netting”, mediante adesione a un “circuito” attivato da compagnie petrolifere o altri soggetti abilitati. Tale formula eviterebbe ogni problematica legata all’emissione della fattura elettronica da parte del gestore della pompa in quanto l’acquisto si considera effettuato direttamente presso la compagnia petrolifera che, a normativa vigente, sarà comunque obbligata all’emissione di una fattura elettronica, ma con meno difficoltà. Anche in questo caso i pagamenti potranno essere eseguiti con tutti i mezzi elencati in precedenza.

risparmio-energetico                                                                                                                        

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Con l'art. 1, cc. 997 e 998 legge di Bilancio 2018, torna la possibilità di rivalutare il costo storico di acquisto delle partecipazioni e dei terreni ai fini dell’eventuale plusvalenza tassabile, nell’ambito dei redditi delle persone fisiche (non imprenditori) e soggetti assimilati (società semplici, enti non commerciali), di cui all’art. 67 D.P.R. 917/1986 (TUIR); si ripropongono, di fatto, le agevolazioni degli artt. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448.

Con riferimento ai beni, l’Agenzia delle Entrate (circ. 12/E/2002) aveva già escluso i diritti e titoli che danno diritto all'acquisto di partecipazioni (diritti di opzione, warrant e obbligazioni convertibili); in effetti, l’art. 5 L. 448/2001 (norma prorogata) limita l’agevolazione a titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, con ulteriore conferma a cura della L. 282/2002 e 208/2015. In tema di partecipazioni, la ris. 40/E/2015 ha precisato che non è possibile lo scomputo delle imposte pagate dal donante in occasione di una precedente rivalutazione, ricalcando un precedente chiarimento (ris. 91/E/2014).

Con riferimento ai terreni, è ammessa anche la rivalutazione della cosiddetta “cubatura” (circ. 1/E/2013) e, nonostante l'indicazione non chiara (circ. 36/E/2013), risulta rideterminabile anche il diritto di superficie.

Le perizie devono essere giurate entro il 30.06.2018 e, in linea di principio, redatte anteriormente alla data di cessione dei beni, fatta salva la situazione ex circ. 47/E/2002 in presenza di un regime dichiarativo, nel qual caso si ammette la cessione della partecipazione anticipata rispetto all’asseverazione della perizia di stima (a supporto, ADC, nota n. 7/2010). Con riferimento alle perizie dei terreni, la risoluzione n. 53/E/2015 ha ammesso, anche in tal caso, che l’asseverazione possa avvenire dopo la cessione, ma prima del rogito, in modo da indicarne il valore ai fini d’imposta (registro e accessorie). Sulla necessità di una nuova perizia, la circ. 1/E/2013 ha precisato che, in caso di riduzione del valore, si rende utilizzabile il valore della perizia già asseverata in una rivalutazione precedente, per effetto del mantenimento della validità del costo fiscale già indicato.

È possibile un aggiornamento di valore inferiore rispetto a precedenti rideterminazioni, con la possibilità che l’imposta sostitutiva già versata sia utilizzata fino a concorrenza di quella dovuta per la nuova rivalutazione, non essendo possibile ottenere il rimborso dell’eccedenza (circ. 47/E/2011) e, nel caso in cui il valore della partecipazione risulti diminuito rispetto a una perizia precedente, non è necessaria la redazione di una nuova, in quanto la vendita di partecipazione a valori inferiori a quelli periziati non determina la perdita degli effetti della rivalutazione. Con la circ. 35/E/2004, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione si considera “perfezionata” con il versamento dell’intera sostitutiva o della prima rata; l’omissione in dichiarazione dei redditi rappresenta una mera violazione formale, sanabile con sanzione amministrativa di cui all'art. 8, c. 1 D.Lgs. 471/1997 (circ. 1/E/2013, risposta 4.3). Con riguardo alle rivalutazioni precedenti, la circ. 1/E/2013 precisa che, qualora ci si voglia avvalere del valore rideterminato, lo si deve indicare nell’atto di cessione, sebbene il corrispettivo sia inferiore, in modo tale da applicare le imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore periziato dell’atto di trasferimento.

 
Sabato, 10 Marzo 2018 08:38

Investire in Serbia - scheda paese

Scritto da

Di seguito pubblichiamo articolo scritto dal Dott. Motto Paolo per il mensile CEIPIEMONTE relativo alla scheda paese sulla Repubblica Serba. In questo articolo vengono analizzate la situazione economica del paese ed il relativo regime fiscale cercando di dare indicazioni utili circa le possibilità di investimento in questo paese a tutti coloro che hanno intenzione di internazionalizzare la propria attività.

SCHEDA PAESE: SERBIA

INFORMAZIONI GENERALI

Superficie: 77.474 Km2 (escluso il Kosovo);

Popolazione: 7,1 milioni di abitanti;

Capitale: Belgrado;

Altre città principali: Novi Sad, Nis, Kragujevac

 

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

 

La Serbia è un pese che gode di una posizione geografica favorevole che confina con i principali mercati dell’Est Europeo (Ungheria, Romania, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e Croazia) e intrattiene anche intense relazioni commerciali con paesi dell’UE come ad esempio l’Italia e la Germania.

Per questi e altri motivi è considerata uno Stato strategico per il “Vecchio Continente” ed in particolare:

  • per il ruolo che può giocare nel preservare la sicurezza e la stabilità dell’intera regione balcanica;
  • per i rapporti che Belgrado intrattiene con Mosca e che potrebbero aiutare a distendere quelli fra UE e Russia.

La Serbia ha un sistema economico in transizione basato sul settore manifatturiero e sulle esportazioni. Lo Stato ha un peso forte in molti settori dell’Economia ma il Paese sta puntando ad aumentare la propria cultura “di mercato” e l’integrazione internazionale.

Secondo l'ultimo Global Competitiveness Report del World Economic Forum la Serbia ha migliorato la sua posizione nella classifica che misura la competitività a livello globale di 137 Paesi, passando dalla 90^ alla 78^ posizione. Analogamente la Banca Mondiale ha ''promosso'' la Serbia dalla 47^ alla 43^ posizione nel suo Doing Business Ranking 2017 relativamente ai paesi maggiormente attrattivi dove sviluppare un’attività imprenditoriale. Infine il paese ha migliorato il proprio rating Fitch e Standard and Poor's passando da BB- a BB.

Questo quadro - per quanto riconducibile a criteri di misurazione non univoci e al di là delle perduranti carenze strutturali (dismissioni di grandi imprese statali, difficoltà del rafforzamento dello stato di diritto) che pesano sulle prospettive di crescita di più lungo periodo - è senz'altro indicativo di un andamento generalmente positivo dell'economia serba.

Per attrarre un sempre crescente numero di investitori il governo sta, inoltre, mettendo a punto anche degli interventi sulla normativa del lavoro, quella delle costruzioni e sul sistema giudiziario. Gli investimenti esteri effettivamente rivestono un ruolo importante nelle dinamiche economiche del Paese e l’esecutivo dimostra interesse ad attrarne un numero sempre maggiore attraverso l’implementazione di una politica di incentivi economici e fiscali.

Il basso costo del lavoro, poi, è uno dei punti di forza del Paese che contribuisce a renderlo particolarmente appetibile in una strategia d’impresa basata sull’internazionalizzazione produttiva (media delle retribuzioni mensili nel reparto manifatturiero è di circa € 380).  

Ben avviato è anche il processo di liberalizzazione del commercio internazionale non solo nei confronti dei paesi UE, ma anche verso altri partner strategici fra cui Turchia, Bielorussia, Kazakhstan e soprattutto Russia che si sviluppa attraverso accordi di libero scambio per l’esportazione di prodotti senza dazi doganali.

Infine altro tema molto importante riguarda l’avvicinamento all’entrata nell’Unione Europea che ad oggi sembra potere essere stimato in tempi piuttosto brevi, Serbia e Montenegro potrebbero infatti entrare a fare parte dell’Unione già nel 2025.

  

Panorama dei rapporti economici e commerciali fra Italia e Serbia

A fine ottobre 2017 l'Italia si è confermata secondo partner commerciale della Serbia di poco dietro alla Germania. Crescono sia le nostre importazioni (1,7 MLD di Euro, 2,9% rispetto a ottobre 2016), ma soprattutto le esportazioni (1,59 MLD di Euro, +7,7% rispetto al 2016). Il nostro Paese risulta ancora il primo importatore (soprattutto veicoli, abbigliamento, acciaio e calzature) ed il secondo esportatore nei confronti del Paese balcanico (veicoli, filati, tessuti e macchine di impiego generale). Secondo i dati dell'Agenzia per lo sviluppo della Serbia (RAS), l’Italia rappresenta anche il primo investitore estero con una presenza di circa 600 aziende, una quota di capitale investito stimata in circa 3 miliardi di Euro ed un volume d’affari di oltre 2,5 miliardi di Euro. Fra i principali settori di attività: quello automobilistico. La Fiat, che nella città di Kragujevac produce la “500L”, rappresenta il primo investimento estero in Serbia, con €1,2 miliardi di Euro e 3.000 dipendenti, e il primo esportatore del Paese, oltre 1 miliardo di Euro nel 2016 e 562,2 milioni di euro nel periodo gennaio-giugno 2017. Al seguito del gruppo di Torino sono inoltre giunte diverse imprese dell’indotto; bancario (IntesaSanpaolo e Unicredit detengono il 25% del mercato locale); assicurativo (Delta Generali e SAI-Fondiaria hanno il 45% del mercato serbo); tessile (in Serbia hanno una forte presenza il Gruppo Benetton e, nel settore delle calze, Calzedonia, Pompea e Goldenlady); calzaturiero (Geox); agricolo (ci sono buone prospettive di ampliare la collaborazione nell’esportazione di macchine per l’agricoltura e il food-processing, importanti gruppi come Ferrero e Rigoni di Asiago stanno investendo nel Paese). In prospettiva, un settore che presenta interessanti prospettive di sviluppo è quello energetico (in particolare per quanto concerne le rinnovabili: idroelettrico in primo luogo ma anche eolico, solare e biomasse). Nel settore infrastrutturale, l’attenzione è concentrata sugli importanti progetti di investimento cinesi (nel settore stradale e ferroviario, per migliorare i collegamenti di Belgrado verso Budapest, a Nord, e verso l’Adriatico e l’Egeo ad Ovest e a Sud) e degli Emirati Arabi (in particolare nel settore immobiliare). Importante ricordare che l’Italia ha assieme alla Serbia il coordinamento del pilastro connettività della Macroregione Adriatico Ionica, approvata sotto la nostra Presidenza col Consiglio europeo dell’ottobre 2014. Prospettive interessanti per le imprese italiane si aprono anche nel settore dei servizi offerti dai municipi e dalle aziende municipalizzate serbe, che si trovano nella necessità di innovare i propri modelli di fornitura dei servizi, anche dal punto di vista finanziario introducendo il Project Financing e il Public-Private Partnership.

 

Analisi SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats)

 

Punti di Forza (Strenght)

Punti di debolezza (Weaknesses)

La Serbia come estensione della piattaforma produttiva italiana;

La Serbia come regione strategica per l'espansione commerciale;

Incentivi e vantaggi finanziari, fiscali e di territorio;

Costituzione societarie snelle e con pochi oneri;

Mercato fortemente teso alle riforme come da richieste di UE e previsione di entrata nella Unione nel 2025

 

Burocrazia lenta e farraginosa;

Problemi per quanto riguarda lo stato di diritto, la giustizia e la questione Kosovo (ad oggi in tal senso sono però stati compiuti enormi progressi)

Opportunità (Opportunities)

Minaccie (Threats)

Cosa vendere:

Mobili, Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura;

Macchinari e apparecchiature;

Prodotti tessili;

Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi.

Dove investire:

Prodotti tessili;

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;

Attività finanziarie e assicurative;

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili);

Costruzioni.

 

Elementi di valutazione politica;

Investimenti esteri;

Livello della struttura produttiva

 

 

REGIME FISCALE

La tassazione delle persone giuridiche

Sono considerate residenti le società che hanno la sede di direzione effettiva nel territorio della Repubblica, e sono soggette all’imposta per i redditi ovunque prodotti (worldwide taxation principle).

I non residenti, la cui sede di direzione effettiva è localizzata fuori dallo Stato, sono soggetti all’imposta attraverso le stabili organizzazioni situate nel territorio.

Sono soggetti passivi le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo e in generale ogni altro ente che produce ricavi dalla vendita di merci o dalla prestazione di servizi.

L’aliquota del 15% vigente in Serbia è la più bassa d’Europa.

 

La tassazione delle persone fisiche

Le persone residenti sono soggette all’imposta sui redditi ovunque prodotti mentre quelle non residenti soltanto sui redditi conseguiti in Serbia. Si considerano residenti coloro che risiedono nel territorio dello Stato per almeno 183 giorni nell’arco di un periodo di 12 mesi che inizia o termina nell’anno di imposta.

Sono previste aliquote differenti in ragione del tipo di reddito da tassare:

• 10% per i residenti titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione;

• 15% per i redditi d'impresa;

• 20% per i proventi derivanti da royalty, compensi amministratori e altri tipi di collaborazioni tecniche;

• 15% per i redditi di capitale, inclusi dividendi e interessi.

Un’imposta complementare annuale, con aliquote progressive del 10% o del 15%, è applicata ai redditi di fonte worldwide (o ai redditi di fonte serba, per non residenti), al di sopra di una soglia stabilita pubblicata annualmente dall’Istituto nazionale di statistica.

Gli individui residenti sono soggetti all'imposta complementare annuale sul reddito se il loro reddito annuo complessivo mondiale (come definito) supera il triplo della retribuzione media annua. Gli individui non residenti sono soggetti all'imposta annuale sul reddito se il loro reddito annuo di fonte serba supera il triplo della retribuzione media annua. Le aliquote d'imposta complementare annuali sono le seguenti:

 

Reddito annuale tassabile

aliquota

Fino a sei volte la retribuzione media annua

10%

Oltre sei volte la retribuzione media annua

10% sull’ammontare fino a sei volte la retribuzione media annua e 15% sulla parte eccedente

 

Modalità di determinazione della base imponibile

Relativamente alla determinazione della base imponibile delle società, sono previste rettifiche volte, tra l’altro, a riprendere a tassazione i maggiori proventi scaturenti dall’applicazione delle regole anti-transfer pricing nonché la quota di interessi pagati a parti correlate eccedenti i livelli di mercato.

Le disposizioni in tema di transfer pricing prevedono l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi sia il prezzo della transazione sia quello di mercato, nonché di ricomprendere l’eventuale differenza nel computo della base imponibile.

Le perdite di capitale come le perdite che risultano dalla dichiarazione dei redditi che eccedono la quota compensabile con i proventi dell’esercizio possono essere riportate a nuovo fino al quinto anno successivo.

 

I contributi sociali

I lavoratori autonomi, i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti sono soggetti al pagamento dei contributi sociali, a titolo di assicurazione di invalidità, assicurazione sanitaria e contributo di disoccupazione.

In particolare, datori di lavoro e i dipendenti sono generalmente tenuti a versare i seguenti contributi previdenziali basati sul salario dei dipendenti: i contributi versati dai datori di lavoro sono pari al 17,9%, quelli pagati dal dipendente sono pari al 19,9% e vengono trattenuti dai datori di lavoro dal salario dei dipendenti:

 

Categoria di contribuzione

Aliquota datore di lavoro

Aliquota dipendente

Pensione e disabilità

12%

14%

Assicurazione sulla salute

5.15%

5.15%

Assicurazione sulla disoccupazione

0.75%

0.75%

 

Le agevolazioni

Il sistema fiscale serbo, per favorire le regioni svantaggiate del Paese, incrementare l’occupazione e attrarre investimenti, ha previsto una serie di agevolazioni consistenti in:

Zone franche (Free zones)

Le società qualificate stabilite in una zona franca in Serbia beneficiano di incentivi, comprese esenzioni dall'IVA, dazi doganali e dazi all'importazione, e trasferimenti gratuiti di profitti, capitali e dividendi.

Incentivi agli investimenti

I contribuenti con un investimento di almeno 1 miliardo di RSD in capitale fisso possono essere esenti dall'imposta sul reddito delle società, in proporzione all'investimento effettuato, per un periodo di 10 anni se tutte le condizioni previste dalla Legge sono soddisfatte.

Le condizioni per potere beneficiare degli incentivi agli investimenti includono:

• che l'investimento sia utilizzato per le principali attività e aree aziendali della società come identificate nello Statuto del contribuente o in altri documenti, e

• almeno 100 nuovi dipendenti siano assunti a tempo indeterminato durante il periodo di investimento.

 

L'imposta sul valore aggiunto

Introdotta con effetto dal 1° gennaio 2005, ha sostituito l’imposta sulle vendite ed è divenuta una delle imposte più importanti dello Stato. Sono previste due aliquote: una ordinaria al 20% e una ridotta al 10%. Esistono inoltre due tipi di esenzioni di imposta: con diritto al credito e senza diritto al credito. Operazioni del primo tipo (corrispondenti alle operazioni non imponibili) sono, per esempio, le esportazioni di beni e i trasporti aerei e fluviali. Operazioni del secondo tipo (corrispondenti alle operazioni esenti) sono, invece, ad esempio, i servizi bancari, assicurativi, 2 sanitari e didattici.

I piccoli contribuenti, quelli il cui fatturato totale nei 12 mesi precedenti non ha superato gli 8 milioni di RSD o quelli, nel caso di inizio attività, il cui giro d'affari totale previsto per i successivi 12 mesi non supera 8 milioni di RSD, non sono soggetti a IVA.

I piccoli contribuenti possono scegliere di essere soggetti a IVA e, in tal caso, sono soggetti all'IVA per almeno due anni.

 

Altre tasse e imposte

Imposta patrimoniale

La tassa di proprietà è generalmente riscossa sul valore degli immobili situati in Serbia, soggetti a crediti ed esenzioni. Le aliquote dell'imposta sulla proprietà sono determinate dai comuni, fatte salve le seguenti aliquote fiscali stabilite dalla legislazione:

Tipo di proprietà

Aliquote massime

Proprietà immobiliare iscritte in contabilità

0.3%

Terreni non iscritti in contabilità

0.4%

Proprietà immobiliare (esclusa i terreni) non iscritti in contabilità

Aliquote progressive dallo 0.4% al 2%, a seconda del valore

 

Imposta di trasferimento

L'imposta di trasferimento è generalmente riscossa al tasso del 2,5% su alcuni trasferimenti e acquisizioni, compresi i trasferimenti di proprietà immobiliari, i diritti di proprietà intellettuale, i diritti di proprietà degli autoveicoli (si applicano alcune esclusioni come per i ciclomotori e i trattori), i diritti di utilizzo del terreno edificabile e l’acquisizione di diritti di proprietà mediante ordinanza del giudice o presunzione.

Si applicano alcune esenzioni, compresi i trasferimenti e le acquisizioni soggette a IVA.

 

Imposta di successione e donazione

L'imposta sulle successioni e donazioni è generalmente riscossa sui beni ereditati dagli eredi o ricevuti in dono. L'aliquota fiscale è dell'1,5% o 2,5%, a seconda del tipo di parentela tra le parti. Si applicano alcune esenzioni, anche in relazione a beni ereditati e donati ricevuti da parenti di primo grado. Non esistono imposte sulla ricchezza.

 

Ritenute d'acconto per pagamenti all'estero

Le aliquote della ritenuta alla fonte sui seguenti pagamenti effettuati all'estero da entità giuridiche residenti a entità giuridiche non residenti sono generalmente:

 

%

Dividendi

20

Interessi

20

Royalties

20

Service fees

20

Tuttavia, gli interessi, i canoni e le commissioni di servizio pagati ai residenti situati in una giurisdizione con un regime fiscale preferenziale sono generalmente soggetti a una ritenuta d'acconto del 25%.

Per i pagamenti effettuati ai destinatari in paesi con i quali la Serbia ha un trattato contro la doppia imposizione, le aliquote della ritenuta alla fonte possono essere ridotte secondo i termini del trattato.

 

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti

Il 31 dicembre di ogni anno, l’Ufficio delle imposte competente emette un annuncio con il quale invita i cittadini a presentare la dichiarazione dei redditi. Le persone fisiche diverse da quelle che subiscono la ritenuta alla fonte sono tenute a presentare la dichiarazione entro il 15 marzo dell’esercizio successivo, mentre la dichiarazione relativa alla imposta complementare annuale deve essere presentata entro il 15 maggio dell’esercizio successivo. I contribuenti che ritraggono redditi da capital gain o da altra fonte, non soggetti a ritenuta, sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio del conseguimento del reddito. L’imposta è dovuta entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

Ai fini societari, le società devono presentare la dichiarazione dei redditi entro 180 giorni dalla data di presentazione dei conti annuali, corrispondente al 28 febbraio. Una società neo costituita deve presentare la dichiarazione entro 15 giorni dalla data della registrazione con una situazione economica previsionale delle spese e dei profitti. Il pagamento delle imposte avviene mensilmente, in acconto, salvo conguaglio. L'anno fiscale corrisponde all'anno solare e le società residenti possono scegliere tra regime di gruppo o consolidato. Le aziende sono considerate un gruppo quando una società (società madre) detiene almeno il 75% delle azioni o quote di un'altra società. Una volta avviato, il consolidato fiscale deve essere applicato per 5 anni.

La soglia di registrazione ai fini Iva è un fatturato annuo di otto milioni di RSD (dinari serbi). I contribuenti Iva sono tenuti a presentare le dichiarazioni entro 15 giorni dalla fine del periodo d'imposta, mensile o trimestrale, a seconda del fatturato dell'anno precedente.

 

Informazioni di viaggio

Passaporto/Carta di identità: a partire dal 12 giugno 2010, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione Europea, possono viaggiare nella repubblica di Serbia avvalendosi anche solo della carta di identità valida per l'espatrio, e non solo del passaporto, per un periodo di soggiorno che non ecceda i 90 giorni; mentre per periodi superiori i 90 giorni è necessario l'uso del passaporto, in modo da potere chiedere un permesso di residenza temporaneo.

Tutti gli stranieri hanno l'obbligo di registrarsi presso l'ufficio di polizia entro 48 ore dall'arrivo; viene talvolta effettuata una verifica della predetta registrazione al momento dell'uscita dal Paese. Nel caso in cui si pernotti in albergo, la registrazione viene effettuata automaticamente; se si è invece ospiti di privati è necessario recarsi all'Ufficio di Polizia di quartiere con il padrone di casa. 

 

Indirizzi utili, fonti informative e collaborazioni:

Amministrazione finanziaria:

http://www.poreskauprava.gov.rs/en/Legal-entities/review-of-regulations/Law.html

 

Ministero delle finanze:

http://www.mfin.gov.rs/?change_lang=en

 

Agenzia per la promozione investimenti:

http://ras.gov.rs/en

 

Per la stesura della presente relazione ci si è avvalsi della valida collaborazione degli Avv.ti Jevtic Vladan e Stancetic Ivana dello studio legale INTERLAW, Republic of Serbia, Krajice Natalije str, 23/a/11, 11000 Belgrado, tel : +381 11 3442521, 3442522, fax: +381 11 3442523, e-mail: ivana.stancetic@interlaw.rs; vladan.jevtic@interlaw.rs ; web www.interlaw.rs

 

ChiusuraIVAParte1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In data 17 gennaio l'Agenzia entrate ha diffuso una circolare (1/2018) con la quale ha fornito le prime istruzioni per quanto riguarda la nuova tempistica di registrazione delle fatture d'acquisto e i nuovi termini per la detrazione d'imposta, che dal 2017, ricordo,  potrà avvenire al più tardi con la dichiarazione annuale del relativo anno.

Viene innanzitutto sottolineato che la norma base comunitaria prevede che il diritto alla detrazione dell'Iva scatti solo alla duplice esistenza dei seguenti presupposti: avvenuta esigibilità dell'imposta e effettivo possesso della fattura. Pertanto fino a che non si avverano entrambe le condizioni il diritto non sorge. La regola pone dei problemi alle fatture di fine anno che possono giungere nel mese di gennaio, o anche oltre, dell'anno successivo. Esemplificando si ha che una fattura emessa dal fornitore nel dicembre 2017 e ricevuta entro il 2017 dà diritto alla detrazione dell'Iva esclusivamente nel 2017 o perché registrata nei termini per la liquidazione del relativo mese (16 gennaio 2018) oppure perché registrata dopo tale data ma entro il 30 aprile (tramite apposito registro sezionale 2017) ed inserita direttamente nella dichiarazione annuale. Qualora invece la fattura fosse giunta solo nel 2018, la detrazione sarebbe possibile: 1) a partire dalla liquidazione relativa al mese di ricevimento (esempio da gennaio 2018), 2) nella dichiarazione annuale 2018 con termine di registrazione 30 aprile 2019 utilizzando apposito sezionale. Si allega prospetto riepilogativo.

Considerato che le istruzioni sono giunte dopo la scadenza del 16 gennaio i comportamenti non conformi circa la liquidazione di dicembre 2017 non verranno sanzionati, occorre tuttavia prestare molta attenzione alle fatture giunte dopo l'emanazione della circolare tramite canali certificati (ad esempio PEC) o tramite posta senza busta e quindi con un timbro ben visibile sul documento stesso, in quanto solo registrabili con riferimento 2018 e non più 2017.

Martedì, 02 Gennaio 2018 15:09

NUOVE MODALITA' DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Scritto da

Le nuove regole sui dividendi percepitai dalle persone fisiche si applicheranno alle somme percepite dal 1° gennaio 2018. In sostanza è prevista l'equiaparzione alla tassazione delle partecipazione qualificate anche per le partecipazioni non qualificate. In ogni caso è previsto un regime transitorio che prevede come la tassazione dei dividendi non dipenda dalla data di delibera della distribuzione ma bnsì dal periodo in cui si sono formati gli utili oggetto di distribuzione.

Pertanto le società di capitali dovrenno tenere una separat memoria delle riserve di utili, distinguendole in base al periodo in cui si sono formate. Quando vengono deliberate distribuzioni di riserve si applica il criterio Fifo, ovvero si considerano distributi per primi gli utili formatisi in periodi più lontani. 

Le persone fisiche detentrici delle partecipazioni quakificate che beenficiano della distribuzione di utili dovranno tassarli come segue:

- utili formatisi ante 2007 concorrono al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare;

- utili formatisi dal 2008 e fino al 2016 concorrono al reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare;

- utili formatisi nel 2017 concorrono al reddito imponibile per il 58,14 del loro ammontare;

- utili formatisi dal 2018 sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta del 26% e non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Il regime transitorio prevede l'utilizzo di tale metodologia a tutte le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2012. Il chè significa che solamente a partire dal 2023 le riserve rimaste in capo alle società saranno accorpate in un'unica categoria e la loro distribuzione sarà soggetta ad un unico regime fiscale, ovvero alla applicazione della ritenuta del 26% a titolo d'imposta.

Sarà quinid in prossimità della chiusura dell'esercizio 2022 che andranno fatte valutazione sulla convenienza, in capo ai soci, di effettuare distribuzioni per evitare l'applicazione della cedolare secca del 26%, che comporta una tassazione più elevata. (Fonte: Il Sole 24 Ore)

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