D.L. SOSTEGNI CONVERTITO - LE PRINCIPALI MISURE FISCALI - FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI
La legge di bilancio 2021 ha previsto, a favore dei lavoratori autonomi:
- l’esonero parziale temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
- dagli imprenditori iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti ed ai professionisti iscritti alla Gestione separata Inps
- dai professionisti “con Cassa” previdenziale
- che soddisfano i seguenti requisiti:
- reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000
- calo del fatturato/corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
Vengono confermate le seguenti disposizioni:
- l’aumento delle risorse destinate a finanziarie detto esonero
- il beneficio è concesso ai sensi, nei limiti e alle condizioni, di cui alla Comunicazione della Commissione UE sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato";
l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.
D.L. Sostegni Convertito – 12 Principali Misure Fiscali
Con la conversione in legge del “Decreto Sostegni” il legislatore ha proceduto ad introdurre una serie di nuove misure, come riepilogato di seguito:
- proroga versamento IRAP: viene prorogato al 30/09/2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata per errata applicazione delle disposizioni previste dal Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato;
- compensazione dei crediti verso la P.A.: anche per il 2021 si applicano le disposizioni ex art. 12 del D.L. 145/2013 con riguardo ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31/10/2020;
- rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni: viene prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31/12/2020 ma solo per i beni non rivalutati nel 2020 e senza affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti fiscali;
- contributo a fondo perduto per le start-up: viene previsto, nella misura massima di € 1.000, ai titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva nel 2018 e iniziato l’attività nel 2019 ai quali non spetta il contributo previsto dall’art. 1 del decreto in esame in quanto la media del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non è inferiore almeno del 30% a quello del corrispondente ammontare del 2019; tuttavia, è richiesto il rispetto delle ulteriori condizioni e requisiti previsti dal citato art. 1;
- obbligo di segnalazione per i creditori pubblici qualificati: per l’Inps e l’agente della riscossione l’obbligo decorre dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice;
- rivalutazione beni settori alberghiero e termale: viene prevista anche con riguardo agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto d’azienda ai soggetti operanti in tali settori ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento;
- superbonus e Iva indetraibile: l’Iva indetraibile relativa alle spese rilevanti ai fini degli incentivi di cui all’art. 119 del DL Rilancio viene inclusa nel calcolo dell’ammontare ammesso al beneficio;
- raddoppio limite welfare aziendale: viene raddoppiato anche per il 2021 il limite di esenzione dall’Irpef per i beni ceduti e i servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti;
- esenzione dal versamento della 1° rata IMU 2021: viene previsto con riguardo agli immobili nei quali i soggetti passivi, destinatari del contributo a fondo perduto, esercitino le attività per le quali siano anche gestori;
- canoni di locazione non percepiti: la detassazione dei canoni non percepiti viene prevista per i canoni di locazione derivanti da contratti di locazione non percepiti a decorrere dall’1/01/2020;
- sostegno ai comuni nei comprensori sciistici: viene prevista, tra l’altro, una diversa ripartizione delle risorse dell’apposito fondo destinato alla concessione di contributi agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici;
- tariffa speciale canone RAI: viene previsto l’esonero dal versamento del canone per l’anno 2021 che viene esteso anche alle attività similari ivi previste svolte dagli enti del Terzo settore.