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È stato pubblicato il provv. n. 156803 dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è data attuazione alle nuove norme relative ai controlli connessi all’attribuzione di un numero di partita IVA ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

L’intervento normativo consiste nel rafforzamento dei controlli conseguenti al rilascio del numero di partita IVA, nell’ottica di contrastare tempestivamente e prevenire fenomeni evasivi. I controlli sono, quindi, rivolti principalmente alle partite IVA di nuova attribuzione, le quali potrebbero caratterizzarsi per un breve periodo di operatività, associato ad un mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

Nel provvedimento viene specificato che sono comprese nell’ambito dei controlli anche le partite IVA già esistenti e, nello specifico, quelle che, “dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette” (ossia senza una piena operatività con l’inadempimento degli obblighi fiscali).

Ai fini in esame, le nuove disposizioni attribuiscono, dunque, all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche analisi di rischio sui soggetti passivi IVA, a esito dei quali questi ultimi possono essere invitati a comparire presso gli Uffici per esibire le proprie scritture contabili laddove obbligatorie.

Nel caso di mancata comparizione “di persona” del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualmente irroga una sanzione pari a 3.000 euro.

La valutazione “rischio fiscale” dei soggetti sarà condotta, principalmente, su elementi di rischio:

- riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale;

- relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;

- relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

È possibile richiedere una nuova attribuzione della partita IVA, da parte del medesimo soggetto, in seguito al provvedimento di cessazione. La riapertura è però condizionata dal previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria triennale e di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo il caso di violazioni fiscali il cui importo supera 50.000 euro). La garanzia deve, quindi, riportare il contenuto minimo previsto nel fac-simile allegato al provvedimento.

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Un avvocato ha aperto la partita Iva nel 2015 in regime dei minimi e l’ha chiusa nel 2016 a seguito dell’inizio del percorso di specializzazione. Nel 2020 l’ha riaperta in regime forfettario: può fruire dell’aliquota ridotta del 5 per cento?

Nell’ambito del regime forfettario la possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni dev’essere valutata facendo riferimento alle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 65, della legge 190/2014. Tra queste, è richiesto che l’attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Infatti, è opportuno specificare che, in mancanza di chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria, è ragionevole ritenere che non sia possibile beneficiare nuovamente dell’aliquota agevolata laddove la medesima attività sia già stata esercitata negli anni precedenti, in quanto l’applicabilità delle agevolazioni è rivolta esclusivamente alle attività che integrano condizioni di “novità” rispetto a quelle svolte anteriormente.

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Il Regime Forfettario prevede un’agevolazione contributiva, pari ad una riduzione del 35% dei contributi dovuti, per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti INPS.

L’applicazione del Regime Forfettario consente notevoli semplificazioni, sia fiscali che contributive.

In questo specifico caso, sono oggetto di agevolazione soltanto i contributi dovuti alla gestione previdenziale IVS artigiani e commercianti INPS. La riduzione riguarda il soggetto dotato di Partita Iva che esercita Attività d’impresa o di tipo artigianale, in merito sia ai:

  • Contributi dovuti in misura fissa, determinati sul reddito minimo di 15.000€;
  • Contributi dovuti in forma variabile (calcolati sulla quota del reddito eccedente il minimale).

In breve, se si è soggetti tenuti all’iscrizione in Camera di Commercio, quindi un imprenditore, piccolo imprenditore, Artigiano o Commerciante si ha il diritto ad ottenere l’agevolazione previdenziale.

Sono esclusi da tale agevolazione i soggetti che detengono partecipazioni in SRL in regime di “trasparenza fiscale”.

È importante precisare che questo tipo di agevolazione non è obbligatoria ma facoltativa ed opzionale. Infatti, la scelta dell’opzione deve essere attentamente valuta da ogni soggetto.

La comunicazione per la riduzione dei contributi INPS per le Partite IVA aderenti al regime forfettario e iscritti alla gestione IVS Artigiani e Commercianti INPS, deve essere ripetuta ogni anno. La compilazione e l’invio del modulo per la richiesta della riduzione contributiva del 35% va fatta entro il 28 febbraio di ogni anno compilando la modulistica apposita presente nel proprio cassetto previdenziale dell’INPS.

 

Esclusione dei professionisti

Rimane tutto invariato, invece, per i professionisti iscritti alle casse di previdenza private. Nessuna agevolazione è prevista neppure per gli iscritti alla gestione separata INPS. Per questi soggetti l’importo contributivo è calcolato in base al reddito imponibile ai fini fiscali. Su tale reddito è applicata specifica percentuale di contribuzione previdenziale.

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