Presupposti per la fruizione dei Contributi del DL Sostegni
Sotto il profilo dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto del DL Sostegni, il cui termine di presentazione delle istanze è fissato al 28 maggio, per le imprese in liquidazione vengono espressamente richiamati alcuni chiarimenti. La fruizione del contributo DL “Sostegni” è consentita ai soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID 19 (31 gennaio 2020), purché “non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai o aiuti per la ristrutturazione”.
Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato, il fatturato medio del 2020 dove tener conto di tutti mesi che costituiscono il periodo di riferimento, a prescindere dalla circostanza che l’impresa risulti in liquidazione.
Sempre in relazione all’ambito soggettivo, possono beneficiare del contributo anche i promotori finanziari.
Invece, la società che acquisisce lo status di società di partecipazione nel corso del 2020, non può fruire del contributo, a prescindere dalla formale approvazione del bilancio relativo a detto esercizio.
In merito ai requisiti per l’accesso, non rilevano i contributi a fondo perduto ricevuti nel 2020, in quanto, a differenza dei contributi in conto esercizio “ordinari”, i contributi del DL Sostegni hanno la finalità di compensare i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia.
Il contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” nonché le agevolazioni di questa tipologia:
- non concorrano alla determinazione della soglia dei ricavi per l’accesso;
- non rilevino ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio;
- non debbano essere inclusi tra i ricavi di cui alle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali ai fini del calcolo dell’agevolazione.
I contributi a fondo perduto (“Sostegni” e precedenti a fronte della pandemia) non rilevano neppure ai fini della determinazione della soglia per il regime forfetario, né ai fini della verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.
Infine, il contributo integrativo alle casse di previdenza private (es. cassa di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti) addebitati in fattura al committente, costituiscono parte integrante della base imponibile IVA, pertanto dette somme risultano incluse nella nozione di fatturato.
Diversamente, queste somme non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al contributo, non concorrendo alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF.
Contributo a fondo perduto per start up
Le imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 e iniziato l’attività nel 2019 - Riconoscimento di un contributo di 1.000 euro.
Nell’ambito del maxiemendamento del DL Sostegni, per l’anno 2021, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a 1.000 euro alle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 ma hanno iniziato l’attività nel 2019, soggetti finora esclusi dai contributi.
In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019 in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
La norma dispone inoltre che Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Viene inoltre previsto che il contributo di 1.000 euro sia riconosciuto purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dall’art. 1 del DL 41/2021 (es. ricavi non superiori a 10 milioni di euro).
In merito all’accesso a tale contributo, occorrerà attendere un decreto ministeriale. Viene infatti previsto che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di tali disposizioni, anche ai fini del rispetto del limite di spesa (fissato in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021).
Nuovo DL Sostegni contributi dal 20% al 60%
Il DL “Sostegni”, approvato il 19 marzo 2021, prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti che hanno subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.
Per sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Si tratta di una misura di carattere generale, non sono previsti specifici codici ATECO, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza.
Possono beneficiare dell’agevolazione, anche i soggetti che abbiano ricavi o non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
CALO DEL FATTURATO E MISURA DEL BENEFICIO
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (il requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 ° gennaio 2019).
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Tale percentuale è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a 100.000, 400.000, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
L’importo del contributo non può essere superiore i 150.000 euro.
È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto, in alternativa all’erogazione diretta, può essere riconosciuto, a scelta del beneficiario, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
ISTANZA IN VIA TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. I pagamenti dovrebbero iniziare dall’8 aprile, per chi avrà presentato la domanda.
Per informazioni contattaci a info@mca-associati.com
Decreto Ristori quater – A chi spetta – Stanziati altri 8 miliardi
Nel testo approvato dal Consiglio dei ministri, il nuovo Decreto Ristori quater, si prevede un rinvio delle scadenze fiscali del 30 novembre ed ulteriori indennità per chi lavora nel settore turistico.
È stato prorogato dal 30 di novembre al 10 dicembre il termine per presentare la dichiarazione dei redditi e Irap. Questa è una delle novità contenute nel nuovo decreto che il governo ha varato domenica 29 novembre.
Nel decreto ci sono nuovi aiuti per i lavoratori stagionali nel settore turistico, dello spettacolo e per i lavoratori nel settore dello sport. Gli aiuti si estendono anche per il settore delle fiere e dei congressi.
RINVIO SCADENZE FISCALI
Il DL Ristori quater prevede il rinvio delle scadenze fiscali del 30 novembre (secondo acconto delle imposte sui redditi e Irap) al 10 dicembre per imprese e professionisti. Per quanto riguarda le imprese con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, la scadenza è prevista al 30 aprile 2021, purché abbiano avuto un calo del fatturato del 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo nell’anno 2019.
Lo slittamento vale anche per tutte le imprese nelle zone rosse e per i ristoranti nelle zone arancioni, a prescindere dalla perdita di ricavi. La presenza in zona rossa o arancione va verificata al 26 novembre 2020, pertanto Piemonte, Lombardia e Calabria ai fini di queste agevolazioni sono da considerare zone rosse.
INDENNITÀ PER I LAVORI DEL TURISMO E DELLO SPORT
Il DL Ristori Quater prevede un’indennità pari a 1.000€ per tutti i lavoratori del settore turistico, dello spettacolo e delle terme, che hanno cessato i loro rapporti lavorativi dal primo di gennaio, che non siano titolari di pensione, che non siano dipendenti e che non percepiscono la Naspi.
Inoltre, per i lavoratori nel settore dello sport, spetta un’indennità di 800€. L’indennità riguarda principalmente società e associazioni sportive dilettantistiche, Coni, Comitato italiano paralimpico.
IL CONTRIBUTO RISTORI ESTESO PER GLI AGENTI DI COMMERCIO
Il DL Ristori quarter prevede un contributo a fondo perduto anche per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella di agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di affari e mediatori. Tra i codici ATECO inclusi nell’allegato 1 del DL Ristori-quarter, ci sono gli agenti e rappresentanti di carburanti, mobili, attrezzature per l’ufficio, vestiario, prodotti alimentari, orologi, elettrodomestici e procacciatori d’affari e mediatori di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.
SETTORI ESCLUSI DI DL RISTORI
Non tutte le categorie sono state inserite nei DL Ristori (Ristori uno, bis, ter e quarter). Infatti, non è stato ancora stanziato nulla per gli allestitori di fiere, per i grossisti che distribuiscono prodotti alimentari e bevande a ristoranti, hotel, pub e i negozi di fiori che sono restati aperti. Anche questi ultimi tuttavia, senza eventi, feste e cerimonie sarebbero una categoria che necessita aiuto.
Restano esclusi dai Ristori, inoltre, il settore wedding compreso le sartorie per abiti da sposa e abiti da cerimonia e tutti quei liberi professionisti che si occupano di redigere un progetto per la cerimonia di nozze e che poi viene organizzato ed allestito da terzi.
Fuori dalla lista le mense scolastiche e aziendali e i gestori delle “macchinette” di caffè e merendine che sono uno dei settori più penalizzati con la didattica e il lavoro a distanza.
Si ricorda inoltre che i soggetti che non avevano presentato l’istanza per il precedente contributo DL Rilancio, l’istanza per il contributo DL Ristori va presentata entro il 15 gennaio 2021.
Contributi Ristori e Ristori-bis - A chi spetta e come mandare la domanda
Tutti i contribuenti che non avevano presentato l’istanza per il contributo previsto dal DL Rilancio ex art. 25 del DL 34/2020, possono presentare le domande per i contributi a fondo perduto dei DL Ristori (“Ristori 1” o “Ristori2”)
Chi ha già presentato l’istanza precedente (DL Rilancio ex art. 25 del DL 34/2020) riceverà il contributo automaticamente (avendone diritto).
È possibile presentare le domande per i contributi a fondo perduto dei DL Ristori dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021!
Contributi Ristori e Ristori-bis
Il Governo con il nuovo DL “Ristori” (Ristori 1) n.137 del 28/10/2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a tutti quei soggetti che hanno la partita IVA attiva e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1.
Il contributo a fondo perduto del DL Ristori spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Questo requisito non è però necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.
Alcuni dei Codici ATECO interessati: Trasporto taxi, gestioni di ski-lift, alberghi, villaggi turistici, case vacanze, bed & breakfast, ristorazione, gelaterie, pasticcerie, catering, organizzazione di convegni e fiere, creazioni artistiche e letterarie, gestione di stadi, piscine, impianti sportivi, palestre e molte attività di organizzazioni.
Naturalmente la lista non finisce qui, perciò vi rimandiamo alla lettura dell’allegato 1 del DL Ristori.
Con l’art.2 del DL 149/2020, DL Ristori-bis (Ristori 2), vengono destinati i contributi esclusivamente ai titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da un alto livello di rischio (le regioni “rosse”) ed esercitano come attività prevalente una di quelle che rientrano nei codici ATECO nell’allegato 2 del DL Ristori-bis.
Alcune delle attività interessate dal DL Ristori-bis sono: Grandi magazzini, varie attività di Commercio al dettaglio, Agenzie matrimoniali, Attività di tatuaggio e piercing, Servizi di manicure e pedicure, Servizi degli istituti di bellezza.
Modalità di presentazione dell’Istanza
L’istanza oltre ai dati identificativi del soggetto e del rappresentante legale, deve contenere ammontare di ricavi e compensi nel 2019, ammontare fatturato mese di aprile 2019 e del mese di aprile 2020, IBAN e Codice Fiscale.
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza mediante l’accredito diretto sul conto corrente del beneficiario.
Come vengono calcolati i contributi
L’ammontare del contributo viene determinato calcolando in primo luogo la differenza tra ammontare di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019. Al risultato, vengono applicate le percentuali di seguito riportate.
- 20% per i soggetti con ricavi/ compensi nel 2019 minore di 400.000€
- 15% per i soggetti con ricavi/ compensi nel 2019 compreso tra 400.000€ e fino a 1 milione di euro
- 10% per i soggetti con ricavi/ compensi nel 2019 superiore a 1 milione di euro
Infine, il risultato del calcolo viene moltiplicato per la percentuale presente negli allegati (da 50% al 400% nel DL Ristoro e 200% nel DL Ristoro-bis).
L’ammontare del contributo, tuttavia, non può essere superiore a 150.000€
L’ammontare minimo dei contributi è riconosciuto ai soggetti spettanti per un importo non inferiore a 1.000€ per le persone fisiche e di 2.000€ per i soggetti diversi dalle persone fisiche.