Commercio Elettronico – Regimi Iva “OSS” e “IOSS” con registrazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Dal 1° aprile è possibile registrarsi ai nuovi regimi opzionali denominati “One Stop Shop” e “Import One Stop Shop” sul sito dell’agenzia delle entrate per la trasmissione dei dati delle operazioni di commercio elettronico.
L’entrata in vigore dei regimi OSS/IOSS, posticipata al 1° luglio 2021, introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Dal 1° luglio 2021 l'IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell'UE indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.
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MOSS: le novità per il commercio elettronico indiretto
A partire dal 1° luglio 2021, in seguito alla Direttiva UE n. 2455 del 05/12/2017, verranno introdotte importanti novità per quanto riguarda il commercio elettronico indiretto realizzato nel territorio dell’Unione europea; per commercio elettronico indiretto si intende quello per il quale ordine e pagamento di beni materiali avvengono in via telematica, mentre la consegna è effettuata attraverso i canali tradizionali (corriere). Per intenderci, tutti i servizi elettronici B2C (business to consumer).
In particolare, fino ad una soglia minima di vendite pari a 10.000 EUR – uniformata ora per ogni Paese – l’Iva sarà dovuta nel Paese del cedente, mentre in caso di superamento del limite citato (per ogni Paese), da tale momento l’imposta si applicherà nel Paese dove è stabilito il cessionario.
Per evitare che il venditore debba identificarsi ai fini Iva presso ogni Paese europeo verso il quale ha superato la soglia di 10.000 EUR di vendite, è prevista la possibilità di registrarsi al MOSS (Mini One Stop Shop) attraverso l’Agenzia delle entrate. In pratica, basterà inviare una dichiarazione trimestrale riepilogativa delle vendite effettuate in ciascun Paese europeo e versare l’imposta direttamene in Italia, provvederà poi l’Agenzia entrate a distribuire agli Stati membri l’Iva di loro competenza.
Il regime è facoltativo ma se si decide di avvalersene il soggetto passivo dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri.